Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
La pronuncia di riabilitazione consente la candidatura del consigliere dichiarato decaduto alla successiva competizione elettorale, ma non la sua riammissione nell’attuale compagine consiliare, già reintegrata per effetto della surroga.
Il precedente rapporto di lavoro intercorrente tra il consigliere e un comune estinto a seguito di fusione non determina incompatibilità, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dal comune presso il quale il consigliere è risultato eletto.
La cessione del territorio comporta anche la cessione della popolazione della frazione al nuovo comune.
Istituzione della "Commissione comunale per la sicurezza urbana" - La formulazione della norma regolamentare riferita alla composizione di tale commissione non appare coerente con la disciplina dettata dal legislatore sull'indefettibilità dello status di consigliere comunale in capo ai componenti delle commissioni consiliari ex art.38, c.6, d.lgs. n.267/00.
Dimissioni presidente del consiglio - In carenza di specifica previsione normativa locale, sembrerebbe ragionevole ritenere che la questione interpretativa possa risolversi attribuendo alla locuzione "assenza del Presidente" valenza generale, includendovi anche l'ipotesi delle dimissioni dello stesso.
La giurisprudenza ritiene che, per il calcolo della maggioranza assoluta nei collegi formati da un numero dispari di membri, la "metà più uno" sia data dal numero che, raddoppiato, supera il totale dei componenti almeno per un'unità (C.d.S. n.8823/2007, TAR Calabria n.709/2013, TAR Liguria n.239/2014, TAR Campania n.135/2017).
Non sussiste l’incompatibilità del consigliere comunale che partecipa a un avviso pubblico per una concessione demaniale marittima, in quanto soltanto all’esito della procedura di gara, con l’adozione del provvedimento di assegnazione dell’area demaniale, potrebbe concretamente verificarsi un’ipotesi di incompatibilità.
Le norme regolamentari che rimettono al presidente del consiglio comunale la valutazione in ordine all’eventuale inammissibilità delle interpellanze concretano l’eccezione all’obbligo di risposta nei termini indicati dall’articolo 43, comma 3, del TUOEL.
Il cumulo tra la carica di presidente del consiglio comunale e quella di assessore, nei comuni fino a 15.000 abitanti, non costituisce causa di incompatibilità, stante l’assenza di una norma che la sancisca espressamente.
Il diritto ex art.39, c.2, dlgs n.267/2000 " ... è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell'ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del Prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un termine emblematicamente breve di venti giorni".
Le specificità del rapporto contrattuale intercorrente tra assegnista di ricerca e istituzione universitaria rendono necessaria la prova, oltre che dell’elemento soggettivo, anche dell’elemento oggettivo della residenza in un comune diverso da quello nel quale il consigliere esercita il mandato.
Giudizio instaurato tra l’ente e la società di cui il consigliere comunale è socio ma non amministratore. Non sussiste incompatibilità in quanto l'amministratore locale non è parte processuale nel giudizio con il Comune.
Diritto di accesso dei consiglieri comunali. Sent.n.599/2019 T.A.R. Basilicata: "l'avviso che l'accesso da remoto vada consentito in relazione ai soli dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo, non potendo essere esteso al contenuto della documentazione, la cui acquisizione rimane soggetta alle ordinarie regole in materia di accesso - tra le quali la necessità di richiesta specifica" (v. anche C.d.S. sent.n.3486/2018).
Le competenze territorialmente demandate al prefetto dal R.D. nr.1265/1934, anche in tema di assistenza farmaceutica, non sono più vigenti nell'attuale assetto normativo.
La pubblicazione all'albo pretorio del comune è prescritta anche per le determinazioni dirigenziali in conformità con il Regolamento (UE) 2016/679 che ha sancito il rispetto dei principi di "limitazione della finalità" e di "minimizzazione".
La dichiarazione di decadenza del consigliere ai sensi della legge n.515/93 può avvenire con deliberazione antecedente e separata rispetto a quella di surroga, anche nella medesima seduta in cui si intende procedere alla surroga del consigliere decaduto.
L'ente può procedere alla nomina del nuovo revisore senza aspettare il decorso effettivo del termine di 45 giorni previsto per la prorogatio dell’incarico e come preavviso delle dimissioni.
Adunanze consiglio comunale da remoto in occasione evento pandemico covid-19. Spetta all'autonomia dei consigli decidere sull'opportunità di tornare a riunirsi in presenza. Nell'ordinamento regionale siciliano, ex art.24 legge Regione Sicilia n.44/1991, l'Amministrazione preposta alla vigilanza è il Dipartimento regionale delle autonomie locali presso l'omonimo Assessorato.
La presenza dei consiglieri durante i lavori della giunta non sembra ammissibile e potrebbe configurare anche un surrettizio ampliamento dell'organo. Sulla partecipazione del segretario comunale alle riunioni di giunta non sembrano sussistere riserve.
Il regolamento del consiglio comunale, qualora preveda una sorta di flessibilità nel numero e nelle materie assegnate alle commissioni consiliari, deve conformarsi allo statuto che ne prevede l'istituzione.