Riunioni di giunta comunale

Territorio e autonomie locali
11 Giugno 2020
Categoria 
05.03 Giunte comunali e provinciali
Sintesi/Massima 

La presenza dei consiglieri durante i lavori della giunta non sembra ammissibile e potrebbe configurare anche un surrettizio ampliamento dell'organo. Sulla partecipazione del segretario comunale alle riunioni di giunta non sembrano sussistere riserve.

Testo 

Un segretario generale, anche alla luce dell'art.58 del R.D. n.297/1911, ha posto un quesito in merito all'opportunità della presenza del segretario comunale durante le cosiddette "giunte allargate" (anche in video conferenza) ove partecipano anche i consiglieri comunali; all'opportunità della presenza dei consiglieri a tutte le sedute di giunta comunale ed agli eventuali problemi legati alla normativa della privacy durante le medesime giunte. In merito, si osserva preliminarmente che la problematica sollevata dal segretario generale, non sembra potersi inquadrare nell'ambito dell'applicazione dell'art.58 del R.D. n.297/1911 che richiamava l'obbligo di adottare deliberazioni che concernono persone solo a scrutinio segreto, anche nella considerazione del fatto che la norma non è più in vigore per effetto dell'avvenuta abrogazione da parte della legge n.142/90. Tale legge n.142 è stata a sua volta abrogata dal decreto legislativo n. 67/00 e, anche se all'art.274 (che ha funzione anche compilativa) non è stata ribadita espressamente la soppressione del R.D. n.297/2011, occorre fare riferimento all'art.1 del citato T.U.O.E.L. ove si dichiara che lo stesso testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali. Peraltro, vero è che per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti sussiste incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e di componente della giunta, ma ciò non sembra sintomatico del fatto della necessità di non commistione dei ruoli, visto che tale regola non è valida per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Riguardo alla specifica richiesta, occorre premettere che l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n.267/00 prevede che "i comuni hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa". L'articolo 7 del medesimo decreto legislativo nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, consente l'adozione di regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare ... per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni. Il citato decreto n.267/00, altresì, prevede all'art.38, comma 2, la disciplina regolamentare per il funzionamento dei consigli comunali, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto. Analoga espressa disposizione non sussiste per la regolamentazione dei lavori della giunta, che, comunque, è resa implicitamente dal citato articolo 7. L'art.26 dello statuto comunale prevede, tra l'altro, che "Le modalità di convocazione e funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa". Non sembra, infatti, che la giunta si sia dotata di regolamento per il proprio funzionamento ritenendosi, dunque, che tale organo comunale applichi la citata norma statutaria che consente disposizioni informali. Il medesimo statuto, altresì, all'art.24, comma 6, consente agli assessori esterni di partecipare ai lavori del consiglio e delle commissioni consiliari, senza diritto al voto; una norma analoga non sussiste per la partecipazione dei consiglieri alle riunioni di giunta. In ogni caso, la presenza dei consiglieri durante i lavori della giunta, in assenza di una specifica disciplina regolamentare che delimiti le fattispecie per le quali è possibile detta presenza senza confliggere con le funzioni di indirizzo e controllo proprie dell'organo assembleare – diverso è il caso degli assessori esterni che partecipano alle riunioni di consiglio per riferire su fatti e atti di propria competenza - non sembra ammissibile e potrebbe configurare anche un surrettizio ampliamento del predetto organo. In ipotesi, potrebbe essere ammessa, ad esempio, dal regolamento, la presenza di quei consiglieri comunali che debbano riferire, in virtù di autonoma disciplina statutaria come prevista dall'art.6 del decreto legislativo n.267/00, nelle materie relative alle eventuali deleghe interorganiche affidate dal sindaco. In proposito, è il caso di rammentare che tali deleghe devono avere contenuto coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce e sono limitate allo studio di determinate materie ed a compiti di collaborazione circoscritti all'esame ed alla cura di situazioni particolari che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna o di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici. Sulla partecipazione del segretario comunale alle riunioni di giunta non sembrano sussistere riserve, in quanto è obbligo scaturente dall'art.97 del decreto legislativo n.267/00, il quale prevede, tra l'altro che il segretario "partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione". È fatto salvo il diritto del segretario comunale di fare rilevare eventuali incongruenze durante le sedute di giunta e di verbalizzare le proprie posizioni. Parimenti, per il rispetto della riservatezza dei dati che concernono persone, dovranno essere seguite le procedure ed attuate le cautele previste dalle disposizioni di legge che regolano la materia della tutela dei dati personali.