Richiesta d'intervento della Prefettura ex art.129 del R.D. n.1265/1934 in ordine ad una farmacia

Territorio e autonomie locali
23 Giugno 2020
Categoria 
03.01 Funzioni e compiti
Sintesi/Massima 

Le competenze territorialmente demandate al prefetto dal R.D. nr.1265/1934, anche in tema di assistenza farmaceutica, non sono più vigenti nell'attuale assetto normativo.

Testo 

È stato chiesto, al fine di garantire la continuità del servizio farmaceutico compromesso a seguito del fallimento del titolare delle relative strutture, un parere in merito alla vigenza della competenza prefettizia in materia, come prevista dall'articolo 129 del R.D. n.1265/1934. Al riguardo, si condividono le osservazioni formulate dalla Prefettura, attraverso la ricostruzione dell'evoluzione dell'ordinamento giuridico nella materia sanitaria, che conducono a ritenere cessata ogni competenza del prefetto, per abrogazione implicita delle disposizioni che allo stesso attribuivano compiti in tale ambito. Infatti, se le previsioni di cui al Regio Decreto 27.07.1934 nr.1265 erano conseguenti e coerenti con l'assetto delle competenze all'epoca vigente, con l'istituzione del Ministero della salute, l'attuazione dell'ordinamento regionale e, soprattutto, con l'istituzione del servizio nazionale sanitario, il prefetto ha perso ogni attribuzione nella materia sanitaria. Infatti, a seguito dell'entrata in vigore della legge n.833/1978 istitutiva, appunto, del Servizio Sanitario Nazionale molte della competenze statali, tra cui la vigilanza sulle farmacie sono state demandate alla legislazione regionale. L'art.32 della citata riforma sanitaria al comma 3, tra l'altro, attribuisce anche al presidente della giunta regionale od al sindaco il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa, rispettivamente, alla regione od a parte del suo territorio comprendente più comuni ed al territorio comunale, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria. Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59, all'art. 115, comma 1, ripartendo le competenze, ha stabilito di conservare in capo allo Stato – Ministero della salute - una serie di compiti e funzioni amministrative sostanzialmente a valenza generale (senza alcun riferimento ai controlli sulle farmacie). Al comma 2 sono individuate altre funzioni, eventualmente affidabili a privati, con le limitazioni previste dal comma 3. Secondo il comma 3-ter, inoltre, l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 3-bis è regolato sulla base di modalità definite con apposito accordo da approvare in conferenza Stato-Regioni (nessuna di tali disposizioni sembra comunque richiamare le funzioni in materia di corretto funzionamento del servizio farmaceutico). L'articolo 117 del citato decreto legislativo 1° marzo 1998, n.112 affida al sindaco, quale rappresentante della comunità locale il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale; negli altri casi, la medesima norma demanda la competenza allo Stato od alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. In coerenza con il riparto delle competenze operato dal menzionato d.lgs. 112/1998, il decreto legislativo n. 267/00, all'art.50, comma 5, demanda al sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di ordinanza, "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale". Si ricorda, infine, che l'art.117 della Costituzione demanda alla legislazione concorrente la tutela sanitaria. Ciò posto in linea generale, si osserva che anche dalla giurisprudenza in materia, pur non avendo affrontato direttamente il tema specifico del fallimento del titolare di farmacie, si ricava, quale principio non controverso, che le competenze territorialmente demandate al prefetto dal R.D. 27.07.1934 nr.1265, anche in tema di assistenza farmaceutica, non sono più vigenti nell'attuale assetto normativo. Si cita, ad esempio, la sentenza n.47/2006 Sez.V del Consiglio di Stato, nella quale, nel decidere su un ricorso avverso l'assegnazione provvisoria di farmacie da parte della regione, si afferma: "Si noti ancora, che il ricorso alla procedura di cui si tratta trova anche supporto nella disciplina di cui all'art.129 del T.U. n.1265 del 1934 il quale prevede che, "in caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o possa derivare nocumento all'assistenza farmaceutica locale, il prefetto adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza"; .... la Regione, nell'esercitare le competenze in materia che ora le competono...". Ancora, il T.A.R. Lazio, Sezione II, con la sentenza n.200/2004 ha precisato che il sindaco - in virtù dei poteri conferitigli dall'art.14 della legge regionale n.52/80, in sostituzione del prefetto originariamente individuato dalla legge quale autorità competente - ha disposto l'istituzione di un servizio provvisorio di farmacia, ... informandone anche il giudice delegato al fallimento. Sempre il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, richiamando l'articolo 129 T.U. leggi sanitarie n.1265/1934 ha precisato che tale norma "faceva obbligo al Prefetto (attualmente al Dirigente o al Sindaco, a seconda delle dimensioni demografiche del Comune)" di adottare i provvedimenti urgenti in caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, idonei a pregiudicare l'assistenza farmaceutica locale. Per le considerazioni che precedono, va ritenuto che è cessata ogni competenza del prefetto nella materia sanitaria e quindi anche il potere di nomina del sostituto del titolare che sia decaduto a seguito di dichiarazione di fallimento. Ai fini della individuazione del soggetto titolare di tale potere, alla luce anche della giurisprudenza segnalata, nonché dell'art.117, comma 3, della Costituzione che, come già ricordato, affida alla legislazione concorrente anche la "tutela della salute", si ritiene che non possa non farsi riferimento alla legge regionale che abbia eventualmente disciplinato la materia. In via residuale, in assenza di una puntuale normativa regionale, si ritiene che la competenza potrebbe essere individuata nel sindaco del comune interessato in virtù della sua funzione di autorità sanitaria locale, tenuto anche conto dei poteri di ordinanza allo stesso riconosciuti dal citato art.32 della legge n.833/1978. In ogni caso, la competenza in materia investe la regione a cui spetta indicare l'organo istituzionale deputato a provvedere, il quale, per quanto sopra osservato, non può essere individuato nel prefetto.