Ruolo del vice presidente del consiglio comunale

Territorio e autonomie locali
14 Luglio 2020
Categoria 
05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

Dimissioni presidente del consiglio - In carenza di specifica previsione normativa locale, sembrerebbe ragionevole ritenere che la questione interpretativa possa risolversi attribuendo alla locuzione "assenza del Presidente" valenza generale, includendovi anche l'ipotesi delle dimissioni dello stesso.

Testo 

Un consigliere comunale ha formulato una richiesta di parere in merito al ruolo del vice presidente del consiglio comunale, in caso di dimissioni del titolare della carica presidenziale. Il consigliere ha chiesto chiarimenti in ordine alla interpretazione della locale normativa statutaria e regolamentare e, in particolare, sulla competenza a convocare il consiglio comunale a seguito delle dimissioni del presidente. Inoltre, viene chiesto se si debba procedere alla elezione del solo presidente e non anche del vice, atteso che il vice presidente è stato eletto a suo tempo con atto separato in coerenza con le previsioni statutarie dell'ente. Al riguardo, si rappresenta che la figura del presidente del consiglio è stata introdotta nell'ordinamento dall'art.1 della legge n.81/93 al fine di assicurare, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la separazione delle funzioni tra l'ufficio di sindaco e quello di presidente del consiglio. L'articolo 39 del decreto legislativo n.267/00, al comma 1, ultimo periodo, stabilisce che "nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio". Ai sensi dell'articolo 33 dello statuto comunale, il consiglio è convocato e presieduto dal presidente del consiglio, eletto nella prima seduta dell'assemblea. Nell'ambito della stessa seduta viene eletto "con atto separato" un vice presidente per i casi di "assenza o impedimento" del presidente. Le dimissioni del presidente del consiglio hanno evidenziato l'assenza di una normativa specifica, tanto nello statuto che nel regolamento, riferita alla intervenuta vacanza della carica presidenziale per dimissioni. Ciò in quanto l'articolo 19 del regolamento del consiglio comunale ribadisce che il consiglio è convocato dal vice presidente in caso di "assenza o impedimento" del titolare. Con particolare riferimento alla possibile analogia tra il concetto di assenza e vacanza, in carenza di specifica previsione normativa locale, sembrerebbe ragionevole ritenere che la questione interpretativa possa essere risolta attribuendo alla locuzione "assenza del Presidente" valenza generale, includendovi, pertanto, anche l'ipotesi delle dimissioni dello stesso. Ad ogni buon conto, si rappresenta che, sulla questione prospettata, va considerata l'autonomia normativa di ciascun ente locale e, nello specifico, dell'amministrazione comunale, di cui all'art.6 del d.lgs. n.267/2000 e che è rimessa, pertanto, all'organo consiliare, in applicazione di tale principio, l'interpretazione degli atti normativi dallo stesso approvati. Con riferimento all'ulteriore quesito proposto circa la necessità di ripetere anche l'elezione del vice presidente, la scrivente non ritiene necessaria tale ulteriore elezione dal momento che la normativa locale non sembra prevedere una connessione tra la votazione riferita al presidente ed a quella del suo vice. Si osserva, infine, che l'ente locale potrebbe valutare l'opportunità di modificare il regolamento del consiglio al fine di disciplinare compiutamente la materia in discorso.