La figura del presidente del consiglio comunale è posta a garanzia del corretto funzionamento di detto organo e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza, per cui la revoca non può essere causata che dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità e deve essere motivata, perciò, con esclusivo riferimento a tale parametro e non ad un rapporto di fiducia (conforme, T.A.R. Puglia–Lecce, sent.n.528/2014, Consigio di Stato-Sez.V, n.5605/2013, TAR Puglia-Sez.I n.38/2019).