Tempistica da adottarsi per la messa a disposizione dei documenti inerenti l'o.d.g. della seduta consiliare in assenza di regolamento del consiglio comunale

Territorio e autonomie locali
27 Marzo 2020
Categoria 
05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

Diritto d'informazione dei consiglieri comunali. Il TAR Campania, con sentenza n.6129/2018, ha osservato come tra il momento della ricezione dell'avviso di convocazione e quello della seduta consiliare debba intercorrere un ragionevole lasso temporale "... affinché il mandato consiliare possa essere effettivamente svolto in modo serio, completo e consapevole".

Testo 

È stata inoltrata la richiesta di parere di alcuni consiglieri comunali che hanno espresso una serie di argomentate doglianze in ordine all'esercizio del diritto di visionare in tempo utile i documenti attinenti agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del consiglio comunale. In particolare, gli stessi, nello stigmatizzare la mancata adozione del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, hanno, altresì, lamentato di non poter acquisire i documenti relativi alla seduta se non nelle 48 ore precedenti la adunanza consiliare. Il sindaco ha riscontrato tali doglianze facendo riferimento al disposto recato dall'art.8, comma 5, dello statuto comunale ai sensi del quale "nessuna proposta può essere discussa se non è stata depositata almeno 24 ore prima della seduta", precisando che le proposte consiliari sono comunque depositate per la consultazione almeno 48/72 ore prima della seduta.
Preliminarmente occorre osservare che la disponibilità dei documenti relativi agli argomenti da discutere in consiglio comunale non coincide con lo speciale diritto d'accesso previsto ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che ha contenuto più ampio, comprendendo tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici, utili all'espletamento del proprio mandato, ottenibili a seguito di un atto d'iniziativa del singolo consigliere comunale" (cfr. T.A.R. Puglia, sent.n.351 del 18.02.2009). Pertanto, nel caso di specie, ferma restando la necessità di approvare tempestivamente il regolamento del consiglio, quale fonte normativa indefettibile ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del d.lgs. n.267/00, anche al fine di disciplinare compiutamente la materia in questione, va applicato l'art.8, comma 5, dello statuto comunale. Tale disposizione, invero, è l'unica a cui poter fare riferimento in assenza di una specifica normativa regolamentare.
Infine, si richiamano le osservazioni formulate dal TAR Campania che, con sentenza n.6129 del 2018, ha osservato come tra il momento della ricezione dell'avviso di convocazione e quello della seduta consiliare debba intercorrere un ragionevole lasso temporale "... affinché il mandato consiliare possa essere effettivamente svolto in modo serio, completo e consapevole". Tali osservazioni andranno tenute in debito conto nell'ambito del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale che l'ente dovrà approvare ai sensi del citato articolo 38, comma 2, del d.lgs. n.267/00.