Commissioni permanenti. Il rispetto del criterio di rappresentanza proporzionale dei gruppi presenti in consiglio si può esplicare attraverso il voto ponderato (v. TAR Lombardia Sez.II, 19.11.1996, n.1661) o plurimo assegnato a ciascun componente della commissione.
È stato posto un quesito in ordine all'applicazione della normativa in materia di commissioni consiliari permanenti. In particolare, il sindaco ha trasmesso la richiesta formulata da alcuni consiglieri comunali di introdurre modifiche alla normativa locale, tanto statutaria che regolamentare, in quanto non considerata conforme alle previsioni recate dall'art.38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00.
Ai sensi dell'articolo 27 dello statuto comunale è previsto che il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive temporanee o permanenti. La competenza ed il funzionamento delle commissioni è disciplinata dal regolamento "... che dovrà attenersi al criterio di proporzionalità, vale a dire all'equilibrio tra maggioranza e minoranza". L'art.10 del regolamento consiliare dispone che la commissione consiliare permanente si compone di tre consiglieri comunali, di cui due di maggioranza ed uno di minoranza, e che la composizione della commissione viene aggiornata quando avvengono modifiche nella costituzione dei gruppi.
Il sindaco ha rappresentato che attualmente il consiglio è composto in totale da dodici consiglieri. Il gruppo di maggioranza risulta partecipato da otto consiglieri; tre consiglieri fanno parte di due distinti gruppi di minoranza ed un consigliere di minoranza non appartiene ad alcun gruppo.
Attesa la descritta situazione, i consiglieri di minoranza hanno chiesto di introdurre le modifiche all'articolo 27, comma 3, dello statuto comunale e le conseguenti modifiche regolamentari, utili a soddisfare pienamente il dettato dell'articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00, con particolare riferimento al requisito della rappresentanza proporzionale dei gruppi nell'ambito delle commissioni consiliari.
Al riguardo, si ribadisce che le commissioni consiliari previste dall'articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dal regolamento comunale con l'unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio debbano essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia riprodotto il loro peso numerico e di voto. Quanto al rispetto del criterio proporzionale previsto dal citato articolo 38, comma 6, il legislatore non precisa come lo stesso debba essere declinato in concreto.
Il regolamento, a cui sono demandate la determinazione dei poteri delle commissioni, nonché la disciplina dell'organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori, dovrebbe stabilire anche i meccanismi idonei a garantirne il rispetto. L'indirizzo giurisprudenziale prevalente in materia – con l'eccezione della sentenza contraria del TAR Puglia–Lecce n.516/2013 - stabilisce che il criterio proporzionale può dirsi rispettato solo ove sia assicurata, in ogni commissione, la presenza di ciascun gruppo – anche se formato da un solo consigliere - presente in consiglio (v. T.A.R. Lombardia, Brescia, 4.7.1992, n.796; T.A.R. Lombardia, Milano, 3.5.1996, n.567). Il predetto principio, peraltro, è stato ribadito dal Consiglio di Stato, il quale, con parere n.04323/2009 del 14 aprile 2010, emesso su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha osservato che "come da consolidata giurisprudenza dalla quale la Sezione non intende discostarsi, il criterio di proporzionalità di rappresentanza della minoranza non può prescindere dalla presenza in ciascuna Commissione permanente di almeno un rappresentante di ciascun gruppo consiliare. In tal caso il criterio di proporzionalità si può esplicare attraverso il voto ponderato (v. anche TAR Lombardia-Sez.II, 19.11.1996, n.1661) o plurimo assegnato a ciascun componente della commissione in ragione corrispondente a quello della forza politica rappresentata nel consiglio comunale, vale a dire corrispondente al numero di voti di cui dispone il gruppo di appartenenza in seno al consiglio, diviso per il numero dei rappresentanti della stessa lista nella commissione interessata".
Tanto premesso, l'ente in oggetto potrebbe valutare l'opportunità di adottare le modifiche normative idonee a conformare il proprio ordinamento locale ai principi giurisprudenziali consolidatisi con riferimento alle commissioni consiliari previste dal citato art.38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00.