Giunta comunale. Quorum

Territorio e autonomie locali
31 Marzo 2020
Categoria 
05.03 Giunte comunali e provinciali
Sintesi/Massima 

Il sindaco deve necessariamente nominare un vice sindaco. Ai sensi dell'art.2, c.186, lett.c) della L.n.191/2009, è prevista la possibilità di delega sindacale dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti.

Testo 

Un segretario comunale ha formulato richiesta di parere in ordine alla legittimità delle riunioni di giunta con un solo assessore, atteso che il sindaco non ha provveduto alla ricostituzione del plenum dopo le dimissioni del vice sindaco.
Al riguardo, occorre osservare che l'articolo 28 dello statuto, al comma 2, prevede che la giunta deve essere formata da un numero minimo di due assessori fino ad un massimo di quattro. Tuttavia, occorre tener presente che l'art.1, comma 135, della legge n.56/2014, modificando l'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, ha previsto, tra l'altro, per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, un numero massimo di due assessori. A tale numero occorrerà aggiungere il sindaco (v. anche circolare ministeriale n.6508 del 24.4.2014). La norma statutaria deve, pertanto, essere adeguata alla previsione di legge che ha disposto la modificazione della composizione delle giunte comunali; nelle more, la disposizione di legge richiamata è comunque immediatamente precettiva anche in carenza del recepimento nello statuto del comune. Infatti, la determinazione numerica degli assessori rientra nella materia "organi di governo" dei comuni, rimessa, ai sensi dell'art.117, comma 2, lett.p) della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato; pertanto, le disposizioni statutarie incompatibili non trovano applicazione anche in relazione a quanto disposto dall'art.1, comma 3, del T.O.U.E.L., per il quale "l'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali ... adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette".
Giova ricordare la vigenza dell'art.2, comma 186, lett.c) della legge 23.12.2009, n.191, che prevede la possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti.
Considerato, dunque, che le vigenti disposizioni prevedono per il comune in questione un numero massimo di due assessori, nelle more dell'adeguamento statutario, potrebbe legittimarsi la presenza di un solo assessore all'interno della giunta comunale. Tuttavia, nel caso di specie, occorre osservare che l'art.46 del decreto legislativo n.267/000, al comma 2, prevede che il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, mentre il successivo art.53 stabilisce che il sindaco sia sostituito, nei casi ivi indicati (tra cui l'assenza o l'impedimento temporaneo) dal solo vicesindaco.
Ciò posto, sebbene l'ordinamento non contenga riferimenti espressi ad un termine entro il quale l'organo di vertice deve procedere alla sostituzione del vicesindaco dimissionario, deve tuttavia reputarsi insita nel sistema la necessità che l'adempimento sia effettuato tempestivamente, trattandosi di una figura necessaria, che assicura l'esercizio delle funzioni del sindaco nei casi in cui quest'ultimo venga meno, ricorrendo taluna delle ipotesi previste dal citato art.53, commi 1 e 2.
La necessità della nomina del vice sindaco è stata ribadita, peraltro, anche con la circolare ministeriale n.2379 del 16.02.2012, proprio per l'esercizio delle indefettibili funzioni sostitutive del sindaco impedito od assente. Ed invero, come evidenziato dal Consiglio di Stato, sez. I, nel parere n.501/2001, "l'esigenza di continuità nell'azione amministrativa dell'ente locale postula che in ogni momento vi sia un soggetto giuridicamente legittimato ad adottare tutti i provvedimenti oggettivamente necessari nell'interesse pubblico".
Pertanto, fermo restando che nelle more dell'adeguamento statutario può ritenersi legittima la formazione della giunta con il sindaco ed un solo assessore (in quanto la legge, indica, il numero massimo di assessori) resta ferma l'assoluta necessità di ottemperare al disposto normativo che richiede l'esplicita designazione del vicesindaco da parte del sindaco.