Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti non opera l'automatica cessazione dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione dell'incarico assessorile, né vi è alcuna norma che sancisca l'obbligo di dimettersi dalla carica di consigliere.
A seguito di segnalazione effettuata da parte di un consigliere comunale, è stato chiesto l’avviso di questo Ufficio in ordine alle conseguenze delle dimissioni presentate da un consigliere comunale che, essendo anche assessore interno, ha continuato a svolgere le proprie funzioni assessorili, pur in mancanza di un atto formale di nomina quale assessore esterno.
In proposito, è stato chiesto se possa farsi riferimento – nella fattispecie prospettata - alla interpretazione fornita da questo Ministero, in un parere del 24 luglio 2008, dalla quale si evince che “le dimissioni del consigliere comunale che ricopra anche la carica di assessore interno travolgono tale incarico. Ciò in quanto viene meno il presupposto di tale nomina: lo status di consigliere comunale. Lo stesso potrebbe eventualmente essere chiamato a far parte della giunta comunale quale assessore esterno, con un ulteriore provvedimento di nomina del sindaco”.
Inoltre, nell’esposto trasmesso da alcuni consiglieri di minoranza si lamenta che il richiamato amministratore locale, continuando a rivestire la carica assessorile, pur non presenziando, allo stato attuale, alle sedute della giunta comunale, “anziché utilizzare mezzi pubblici ovvero mezzi propri salvo poi richiedere agli uffici comunali di competenza il rimborso delle spese sostenute, utilizza, immancabilmente, l’unica autovettura di cui ha disponibilità il comune (…), lasciando così gli uffici ed i funzionari comunali in una situazione di evidente disagio”.
Al riguardo, per quanto di competenza di questo Ufficio, si rappresenta quanto segue.
L’art. 47 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, come nel caso del comune in questione, lo Statuto comunale può prevedere la possibilità di nominare assessori esterni al consiglio comunale che siano, comunque, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Pertanto, nei comuni della surriferita entità demografica, la figura dell’assessore scelto al di fuori del novero dei consiglieri esiste soltanto se recepita da apposita norma statutaria.
La predetta norma va letta in combinato disposto con l’art. 64 del T.U.O.E.L., secondo il quale: “1. La carica di assessore e' incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale. 2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti. 3. le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti”.
Come chiarito anche in un precedente parere di questo Ministero del 2005, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, non vi è incompatibilità tra la carica di consigliere comunale ed assessore nella rispettiva giunta, per cui non è operante la previsione (comma 2 del medesimo art. 64) che dispone l'automatica cessazione dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione dell'incarico assessorile, né vi è alcuna norma che sancisca l'obbligo, per il consigliere che sia nominato assessore, di 'dimettersi' dalla carica di consigliere.
Ciò non toglie, ad ogni modo, che l'interessato consigliere possa effettuare un'autonoma scelta nel senso di dimettersi dalla carica di consigliere, nell'intento di dedicarsi in via esclusiva all'impegno richiesto dall'espletamento dell'incarico assessorile, senza che tale comportamento integri alcuna violazione.
Detta scelta potrebbe intervenire, indifferentemente, sia prima dell'accettazione della nomina ad assessore, sia in una fase successiva, considerato, in relazione a quest'ultima ipotesi, che il sistema non prevede, come già esposto, per i comuni di entità demografica inferiore a 15.000 abitanti, l'incompatibilità fra la carica di consigliere comunale e assessore nella rispettiva giunta.
Da quanto sopra emerge che, trattandosi di cariche distinte, le dimissioni del consigliere comunale non determinano automaticamente anche il venir meno della carica di assessore interno, salva una espressa volontà di quest’ultimo in tal senso, oppure un espresso atto di revoca da parte del sindaco.
L’orientamento del 2008 - richiamato nella richiesta di parere - non risulta applicabile alla fattispecie in esame, atteso che il caso prospettato riguardava una diversa fattispecie concreta nella quale lo Statuto dell’ente prescriveva il divieto di nominare quali assessori esterni coloro che fossero stati candidati nelle ultime elezioni amministrative. Pertanto, in quel caso, le dimissioni del consigliere/assessore interno travolgevano necessariamente anche la carica di assessore interno, non potendo questi assumere automaticamente la carica di assessore esterno, stante la predetta norma statutaria.
Per quanto concerne, infine, il denunciato utilizzo non corretto dei mezzi comunali, da parte dell’assessore, si rappresenta l’opportunità di rimettere il relativo esposto alla competente autorità giudiziaria, potendo eventualmente venire in rilievo profili di illiceità.