Incompatibilità tra la carica di assessore e quella di “Navigator”

Territorio e autonomie locali
15 Aprile 2020
Categoria 
12 Cause ostative all'assunzione e all'espletamento del mandato elettivo
Sintesi/Massima 

Non sussiste incompatibilità tra l’incarico di “Navigator” e la carica di assessore comunale, atteso che la figura del “Navigator” non rientra in nessuna delle fattispecie tassative previste dal D.Lgs. n. 267/2000.

Testo 

E’ stato chiesto l’avviso di questo Ufficio in ordine alla eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità in capo ad un assessore comunale che riveste la qualità di “Navigator” nell’ambito dell’ANPAL Servizi (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro).
Quest’ultima, dapprima denominata Italia Lavoro S.p.A., e operante - fino al 2015 - quale ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, attuando interventi di politica attiva del lavoro su diversi target di lavoratori svantaggiati per conto del Ministero vigilante e delle Regioni interessate, in seguito al Jobs Act  e con l’istituzione dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, è divenuta ente in house dell’Agenzia, con la nuova denominazione “ANPAL Servizi S.p.A.”
Nel 2019 tale Società è stata investita di un ruolo di primo piano nella gestione delle politiche attive del lavoro collegate alla misura del Reddito di Cittadinanza, svolgendo, attualmente, attività di assistenza alle Regioni e ai Centri per l’Impiego, anche attraverso i propri navigator.
Dalla documentazione allegata alla richiesta di parere, emerge che tra l’assessore di cui trattasi e la predetta Agenzia intercorre un rapporto contrattuale di collaborazione ex art. 409, comma 3, c.p.c., sulla base di quanto previsto dall’art. 12, comma 3, del D.L. n. 4/2019 convertito in Legge n. 26/2019. Il predetto incarico di collaborazione, noto come incarico di “Navigator”, ha ad oggetto alcune attività di assistenza tecnica alle Regioni per rafforzare il ruolo di regia dei Centri per l’impiego nell’attuazione del Reddito di Cittadinanza, quali, tra le altre, l’affiancamento e il supporto agli operatori dei Centri per l’impiego per l’assistenza personalizzata ai beneficiari del Reddito di cittadinanza e per il raccordo con il sistema delle imprese, le strutture di istruzione e formazione per il Patto di formazione, i comuni per il Patto di inclusione e ogni ulteriore attore del mercato del lavoro a livello locale e regionale.
Ciò stante, premesso che, ai sensi dell’art. 47 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli assessori esterni devono presentare gli stessi requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previsti per i consiglieri comunali, si osserva quanto segue.
In linea generale, può rilevarsi che le incompatibilità riguardano ipotesi in cui gli amministratori si trovano in situazioni di conflitto di interessi con l’ente locale, in quanto portatori di interessi propri o di congiunti in contrasto con quelli dell’ente rappresentato. Le cause di incompatibilità, così come quelle di ineleggibilità sopravvenuta, possono essere rimosse dall’interessato nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge.
Con specifico riguardo all’articolo 63 del D.lgs. n. 267/2000 che, come correttamente evidenziato da codesta Prefettura non contempla la figura del cd. “Navigator” di cui all’art. 12 del D. L. n. 4/2019, si evidenzia che la giurisprudenza costituzionale ha individuato la sua ratio nell’impedire che possano concorrere all’esercizio delle funzioni pubbliche soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o che si trovino, comunque, in condizioni che ne possano compromettere l’imparzialità; l’amministratore, infatti, non deve prestare il fianco al sospetto che la sua condotta possa essere orientata dall’intento di tutelare i propri interessi personali contrapposti a quelli dell’ente (cfr. Corte Cost. n. 44/1997; Id. nn. 220/2003 e 288/2007). La sussistenza di una causa di incompatibilità impedisce di ricoprire le cariche indicate nel primo comma del citato articolo e per essa è previsto uno specifico procedimento di contestazione, all’esito del quale, in assenza di rimozione da parte dell’amministratore interessato, si determina la decadenza dalla carica (cfr. Corte Cost. n. 450/2000).
Secondo il costante insegnamento del Supremo Giudice delle Leggi, il diritto di elettorato passivo, quale diritto politico fondamentale, intangibile nel suo contenuto di valore ed annoverabile tra i diritti inviolabili riconosciuti e garantiti dall’articolo 2 della nostra Carta Costituzionale, può essere unicamente disciplinato dalla legge e può essere limitato soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali parimenti fondamentali e generali; pertanto, essendo le disposizioni normative in materia di ineleggibilità e di incompatibilità di stretta interpretazione ed applicazione, le stesse non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva (v. Corte Cost. n. 44/1997 supra cit.; v. anche Cass. Civ., sez. I, n. 28504/2011). La Consulta ha, altresì, rimarcato che “è proprio il princìpio di cui all’art. 51 della Costituzione a svolgere il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell’inviolabilità (ex art. 2 della Costituzione). Pertanto, le restrizioni del contenuto di tale diritto sono ammissibili solo in presenza di situazioni peculiari ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale” (in questi termini Corte Cost. n. 25/2008; v. anche Corte Cost. n. 288/2007 cit.).
Atteso il dettato normativo e la tassatività delle cause di incompatibilità elencate nell’articolo 63 del TUOEL e facendo applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza, questa Amministrazione è dell’avviso che, nel caso prospettato, non sussista incompatibilità a ricoprire la carica di assessore comunale, atteso che la figura del “Navigator” - così come definita nella disciplina in materia e nella documentazione allegata alla richiesta di parere - non rientra in nessuna delle fattispecie tassative previste dal D. Lgs. n. 267/2000.
Ad ogni buon conto, si rammenta, che in conformità al generale principio per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la verifica delle cause ostative all’assunzione del mandato elettivo è compiuta con la procedura prevista dall’art. 69 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, che garantisce il contraddittorio tra organo ed amministratore, assicurando a quest’ultimo l’esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la preclusione contestata (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 10 luglio 2004, n. 12809; Id., sentenza 12 novembre 1999, n. 12529).