Applicazione dei limiti massimi del compenso di cui al D.M. 21 dicembre 2018

Finanza locale
20 Febbraio 2020
Categoria 
21.03 Incarico dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

L'eventuale adeguamento non ha effetto retroattivo e decorre dalla data di esecutività della deliberazione di rideterminazione del compenso.

Testo 

Si fa riferimento alla nota con la quale si chiedono chiarimenti sui profili applicativi del DM 21 dicembre 2018 di aggiornamento dei compensi dei revisori degli enti locali.
In merito, l'Ufficio condivide l'interpretazione indicata da codesto ente e rimanda al parere formulato sulla questione, pubblicato sulla banca dati dei pareri della finanza locale in data 5 febbraio 2019
Ulteriormente considerando la richiesta di chiarimenti circa l'aspetto della decorrenza dell'adeguamento del compenso, questo Ufficio richiama le recenti deliberazione della Corte dei Conti sezione di controllo per la Lombardia e i principi di diritto enunciati dalla Sezione delle Autonomie nella delibera n.14 del 24 giugno 2019, che specificano: "l'eventuale adeguamento non ha effetto retroattivo e decorre dalla data di esecutività della deliberazione di rideterminazione del compenso assunta dall'organo consiliare ai sensi degli articoli 234 e 241 del Tuel." E proseguendo "gli organi consiliari dovranno verificare se la misura del compenso inizialmente deliberata dall'ente locale si manifesti chiaramente non più rispondente ai limiti minimi di congruità ed adeguatezza che, anche sulla base di principi derivanti all'ordinamento comunitario, sono considerati esistenti in materia" e, previa verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri, adottare i conseguenti provvedimenti necessari per riportare il compenso ad un livello conforme ai suddetti parametri"