A fronte di una situazione che determini la paralisi della giunta comunale, potrebbero ritenersi sussistenti i presupposti per l'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall'art.136 del d.lgs. n.267/00.
È stato posto un quesito in ordine al funzionamento della giunta comunale. In particolare, è stato segnalato che una giunta comunale è composta dal sindaco e da due assessori e che uno dei due assessori da tempo non partecipa alle sedute dell'organo di governo dell'ente. Tali sistematiche assenze comportano problemi di funzionamento della giunta soprattutto laddove sussista in capo agli altri componenti l'obbligo di astensione ai sensi dell'art.78 del d.lgs. n.267/00. È stato chiesto, inoltre, se lo statuto possa prevedere la nomina di un assessore "supplente", chiamato a sostituire, di volta in volta, il titolare assente o astenuto. A tale proposito, si osserva che l'ordinamento degli enti locali non prevede tale figura e, pertanto, un'eventuale previsione statutaria in tal senso risulterebbe esorbitare dal perimetro dell'autonomia normativa propria degli enti locali.
Si rappresenta che, come noto, gli assessori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. Con riferimento al calcolo del quorum strutturale, si richiama la sentenza n.368/2019 con la quale il TAR Salerno ha ribadito che i membri astenuti devono essere computati per la formazione del quorum ai fini della validità della seduta.
Si rammenta, inoltre, che la nomina degli assessori prevista dal comma 2 dell'art.46 del decreto legislativo n.267/00 presuppone l'esistenza e la permanenza del rapporto fiduciario con il sindaco, ricollegandosi la revoca dalla carica assessorile proprio al venir meno di tale rapporto di fiducia, in base a valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al sindaco. A tale proposito, giova richiamare quanto osservato dal TAR Abruzzo che, con sentenza n.74/2010, ha respinto il ricorso avverso la revoca della carica di un assessore in relazione alla rottura del rapporto fiduciario tra il sindaco e il ricorrente, "con riferimento alla sospensione di un corretto rapporto collaborativo anche tenuto conto delle numerose assenze alle riunioni di giunta".
Tanto premesso, nel ribadire che è rimessa alla esclusiva valutazione del sindaco la permanenza del rapporto fiduciario con l'assessore, occorre, altresì, considerare l'incidenza negativa delle reiterate assenze degli amministratori sul buon andamento dell'amministrazione.
A fronte di una situazione che determini la paralisi della giunta comunale, potrebbero ritenersi sussistenti i presupposti per l'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall'art.136 del decreto legislativo n.267/00.
Al riguardo, si richiama il Consiglio di Stato che, pronunciatosi su altra questione, ha, con sentenza n.5706/2006, considerato legittimo l'intervento sostitutivo del difensore civico regionale in caso di mancata adozione di "atti obbligatori per legge".
Proprio il ricorso al suddetto istituto, in virtù del suo carattere generale e suppletivo rispetto alla impossibilità di provvedere altrimenti, consentirebbe di salvaguardare, nel caso specifico, la funzionalità dell'organo giuntale.