Convocazione consiglio comunale per surroga di un consigliere in contesto covid-19

Territorio e autonomie locali
27 Marzo 2020
Categoria 
05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

L'ente deve farsi carico dell'obbligo di salvaguardare la funzionalità della rappresentanza elettiva attraverso la necessaria dovuta adozione della delibera di surroga. In mancanza, il comune dovrà essere invitato, entro un ristrettissimo arco temporale, a ricostituire il plenum assembleare.

Testo 

È stato trasmesso un quesito concernente la surroga di un consigliere comunale deceduto. Il consiglio comunale deve procedere alla relativa surroga entro il termine di 10 giorni previsto dall'art.38, comma 8, del decreto legislativo n.267/00. Stante l'emergenza in atto, l'Ente potrebbe convocare la seduta consiliare in videoconferenza secondo la speciale previsione dell'art.73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18. Al riguardo, il sindaco ha rappresentato di non disporre, al momento, delle necessarie attrezzature e degli strumenti tecnologici per potere svolgere le sedute in collegamento audio-video idonei a garantirne la regolarità. In considerazione di ciò, il sindaco, anche alla luce di giurisprudenza richiamata, secondo la quale il termine di dieci giorni è meramente ordinatorio (T.A.R. Abruzzo n.667/05), ritiene di dovere fare svolgere in sicurezza la seduta del consiglio solo dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 da parte del Governo. Ciò posto, si premette che il citato art.73, secondo la sua formulazione, legittima le sedute dei consigli comunali con la modalità della videoconferenza, seppure non prevista e disciplinata dal regolamento sul funzionamento dell'organo assembleare, richiedendo l'osservanza di misure tecniche minime atte a garantire la regolarità della riunione. In particolare, è rimessa alla determinazione del sindaco/presidente del consiglio l'individuazione dei "criteri di trasparenza e tracciabilità" ed è demandata al segretario comunale, ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n.267/00, la certificazione della regolarità della seduta. La disposizione introdotta dal decreto legge citato è tesa a garantire la funzionalità degli organi elettivi in condizioni di sicurezza, proprio in ragione della situazione di emergenza in atto. Ferma restando l'autonomia degli organi locali nell'individuare e disciplinare le modalità più opportune per consentire lo svolgimento delle sedute a distanza, qualora non già stabilite nel regolamento, nel rispetto dei criteri recati dalla norma, si rappresenta che è possibile utilizzare le piattaforme, ormai di uso comune, che consentono anche tramite semplici apparecchi telefonici collegamenti plurimi in videoconferenza e la possibilità di creare gruppi ove ciascuno possa anche esprimere per iscritto in maniera univoca le proprie dichiarazioni di voto. Ciò posto, con riferimento specifico alla surroga, occorre, tuttavia, ricordare che la stessa è da ritenersi un atto dovuto che non implica alcun profilo di discrezionalità. Tale adempimento risulta funzionalizzato non solo a realizzare l'obiettivo della ricostituzione del plenum dell'organo consiliare, ma anche a garantire l'esercizio dello "ius ad officium" del consigliere subentrante, il quale all'atto della surrogazione assume tutte le funzioni connesse alla carica, che, come noto, non sono limitate alla sola partecipazione alle sedute del consiglio comunale. Pertanto, si ritiene che, nella fattispecie segnalata l'ente debba farsi carico dell'obbligo di salvaguardare la funzionalità della rappresentanza elettiva attraverso la necessaria dovuta adozione della delibera di surroga. In mancanza, il comune in parola dovrà essere invitato, entro un ristrettissimo arco temporale, a ricostituire il plenum assembleare. Si soggiunge, inoltre, che secondo quanto osservato dal Consiglio di Stato nella sentenza n.640 del 17.2.2006, il termine di dieci giorni previsto ai sensi dell'art.38, comma 8, del decreto legislativo n.267/00 ha carattere non perentorio ma acceleratorio. La natura non perentoria del predetto termine non implica che "... l'adozione di quell'atto perda la sua natura obbligatoria per divenire atto facoltativo, posto che la surrogazione in parola rappresenta comunque un adempimento prioritario, tanto che secondo la giurisprudenza, dal mancato rispetto del termine o comunque dalla mancanza di tale adempimento può discendere unicamente l'attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti dell'ente inadempiente ..." (TAR Abruzzo-L’Aquila 30.07.2005, n.667).