Sulla riproposizione di atti già esaminati, il Consiglio di Stato ha evidenziato che "… la deliberazione avrebbe potuto certamente essere oggetto di votazione in una terza adunanza. Ed infatti, ..., la riproposizione non è consentita nella stessa seduta di Consiglio Comunale ma ... la delibera può essere riproposta al Consiglio ... in una adunanza successiva".
(Parere n.13525 del 22.4.2024) Una Prefettura ha chiesto l'avviso di quest'Ufficio in merito alla possibilità di riproposizione di una mozione già presentata e respinta in precedenza dal consiglio. È stato riferito, in particolare, che in data 26 febbraio 2024 il consiglio comunale, convocato ai sensi dell'art.39, comma 2, del d.lgs. n.267/2000, ha respinto la mozione finalizzata alla revoca della delibera consiliare n… In data 15 marzo scorso è stata richiesta, ai sensi dell'art.39, comma 2, del TUOEL, una seconda convocazione del consiglio, avente ad oggetto la proposizione della identica mozione, già respinta dal consiglio il 26 febbraio 2024. Il presidente del consiglio, ricevuta la richiesta di convocazione della assemblea per l'esame di una mozione precedentemente respinta, ha chiesto se sia tenuto a dare seguito a richieste già esaminate e respinte dall'assemblea consiliare, anche in ragione dei costi connessi allo svolgimento dell'attività istituzionale. Al riguardo, si rileva che l'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n.267/00, prevede l'obbligo di convocazione del consiglio, con inserimento nell'ordine del giorno delle questioni proposte, quando venga richiesto, tra gli altri, da un quinto dei consiglieri. La giurisprudenza prevalente in materia si è da tempo espressa affermando che, in caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno (cfr. T.A.R. Piemonte-sez.II, 24 aprile 1996, n.268). Per quanto concerne la tempistica prevista per l'esame delle mozioni, si fa presente che, ai sensi dell'art.47, comma 3, del regolamento del consiglio, è previsto che "le mozioni devono essere presentate per iscritto al Presidente, sottoscritte da almeno un capogruppo consiliare o tre consiglieri e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione e discusse entro 30 (trenta) giorni". In materia di riproposizione di atti già esaminati l'art.48, comma 5, del regolamento del consiglio stabilisce che "Se una proposta non viene approvata per parità di voti o perché respinta, non può essere oggetto di ulteriore discussione e di votazione nel corso della stessa seduta." Tale previsione normativa non sembra precludere che una stessa mozione respinta con deliberazione possa essere presentata in una seduta successiva. Anche il Consiglio di Stato, con sentenza n.4288 del 2020, relativamente al caso esaminato nella detta pronuncia, ha evidenziato che "… la deliberazione avrebbe potuto certamente essere oggetto di votazione in una terza adunanza. Ed infatti, …, la riproposizione non è consentita nella stessa seduta di Consiglio Comunale ma, per espressa previsione regolamentare (e come è logico che sia) la delibera può essere riproposta al Consiglio … in una adunanza successiva". Il quadro normativo e giurisprudenziale delineato consente di ritenere che la mozione, benchè respinta dall'assise consiliare, possa essere riproposta in una adunanza successiva.