Convocazione consiglio comunale

Territorio e autonomie locali
19 Febbraio 2020
Categoria 
05.02.07 Richiesta convocazione Consiglio da parte di un quinto
Sintesi/Massima 

Nell'arco temporale di venti giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta di convocazione del consiglio ai sensi dell'art.39, comma 2, del d.lgs 267/2000 devono svolgersi tanto la convocazione che la materiale seduta consiliare finalizzata alla discussione degli argomenti proposti dal quinto dei consiglieri.

Testo 

Un consigliere comunale ha chiesto un parere in ordine all'applicazione dell'art.39, comma 2, del decreto legislativo n.267/00, recante la disciplina della convocazione del consiglio comunale su richiesta di un quinto dei consiglieri, nonché della normativa regolamentare sul funzionamento del consiglio comunale. In particolare, è stato rappresentato che il sindaco, in qualità di presidente del consiglio, nel dare seguito alla richiesta di convocazione formulata da un quinto dei consiglieri ai sensi dell'art.39, comma 2, citato, ha inserito le questioni richieste nello stesso ordine del giorno riferito all'adunanza consiliare dedicata all'esame del bilancio preventivo. La condotta sindacale avrebbe derogato l'art.50 del regolamento del consiglio comunale nella parte in cui preclude la trattazione di mozioni ed interrogazioni nelle sedute nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo e altri atti fondamentali. Ad avviso del consigliere esponente, tale potere derogatorio non avrebbe alcun fondamento giuridico alla luce della normativa regolamentare dell'ente.
Ai sensi del regolamento del consiglio comunale, infatti, è previsto che l'interpretazione dello stesso regolamento è rimessa al consiglio il quale decide, acquisiti i pareri dei capigruppo, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. La decisione è adottata dal presidente del consiglio laddove, nel corso delle adunanze, si presentino situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e nemmeno dal regolamento. Pertanto, il sindaco avrebbe derogato l'art.50 del regolamento citato in violazione della normativa deputata al funzionamento dell'organo rappresentativo. Il sindaco, nell'avviso di convocazione, ha precisato di aver ritenuto opportuno derogare a quanto disposto dall'art.50, comma 5, del consiglio comunale e, quindi, di trattare nella stessa seduta dedicata all'esame del bilancio anche le mozioni e le proposte presentate dal quinto dei consiglieri, in applicazione dei principi di efficienza ed economicità a cui va conformata l'azione amministrativa.
L'esponente ha lamentato, altresì, che il consiglio è stato solamente convocato e non anche riunito nel termine di venti giorni previsto dalla norma. Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che, come noto, il funzionamento dei consigli "... nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento" (art.38 del decreto legislativo n.267/00) e che il legislatore ha riconosciuto ai consiglieri il diritto di iniziativa mediante la richiesta di convocazione del consiglio, tutelato con la previsione di un potere sostitutivo attribuito al prefetto dall'art.39 del citato decreto legislativo.
Per corrispondere a quanto richiesto in ordine al potere derogatorio esercitato dal sindaco nel caso di specie, giova fare riferimento alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nella sentenza n.3357/2009. Nella citata pronuncia il Supremo Consesso Amministrativo ha osservato che, una volta adottato il regolamento contenente una specifica previsione, l'ente deve attenersi ad essa essendo ben noto come "... una pubblica amministrazione non possa disapplicare le regole da essa poste, se non previo ritiro ...". Inoltre, non sembrano ravvisarsi i presupposti per l'applicazione della normativa in materia di interpretazione del regolamento, non sussistendo nel caso in questione alcun dubbio interpretativo, ma ricorrendo una consapevole deroga una tantum decisa dal sindaco in nome della efficienza e della economicità dell'agire amministrativo, che tuttavia dovrebbe essere attuato in coerenza con il contesto ordinamentale vigente.
Con riferimento all'ultimo quesito posto, si richiama quanto osservato in precedenti pareri, ovvero che, nell'arco temporale di venti giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta, debbano svolgersi tanto la convocazione che la materiale seduta consiliare finalizzata alla discussione degli argomenti proposti dal quinto dei consiglieri.
Si rappresenta, comunque, che il vigente ordinamento, come noto, non prevede poteri di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali in capo a questa Amministrazione. Gli eventuali vizi di legittimità degli atti adottati, pertanto, possono essere fatti valere nelle sedi competenti, facendo ricorso ai rimedi approntati dal vigente ordinamento.