Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
Accesso agli atti da parte di un consigliere comunale. Il diritto ad ottenere dall’ente tutte le informazioni utili all’espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere, a cui è ostensibile anche documentazione che per ragioni di riservatezza non sarebbe ordinariamente ostensibile ad altri richiedenti, è vincolato al segreto d’ufficio (T.A.R. Lombardia – Milano – sent. n.2363 del 23.09.2014 e citato C.d.S., Sez. V, 5 settembre 2014, n.4525). Il Consiglio di Stato, Sez. V, con decisione 4/5/2004, n.2716, riguardo alla normativa prevista dal d.P.C.M. n.200 del 26.1.1996, recante il regolamento per la categoria di documenti dell’Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso, ha rilevato che le limitazioni ivi previste “non possono applicarsi, in via analogica, ai consiglieri comunali, i quali, nella loro veste di componenti del massimo organo di governo del Comune, hanno titolo ad accedere anche agli atti concernenti le vertenze nelle quali il Comune è coinvolto nonché ai pareri legali richiesti dall’Amministrazione comunale, onde prenderne conoscenza e poter intervenire al riguardo”.
Deleghe ai consiglieri. Nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente locale, sancita dall'art.6 del citato decreto legislativo n.267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce. Il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie e di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
In caso di dimissioni di due componenti su tre il collegio decade-occorre procedere con l'estrazione dei nominativi per la nomina di un nuovo collegio
Ai fini della sussistenza della causa di incompatibilità prevista dall’art. 63, comma 1, n. 1), è necessario far riferimento al conflitto di interessi, anche solo potenziale, in cui potrebbe trovarsi il soggetto rispetto all’esercizio imparziale della carica di consigliere
L'elenco dei revisori dei conti degli enti locali è finalizzato alla nomina dei revisori negli enti locali esclusivamente individuati all'articolo 2, comma 1, del testo unico 267 del 2000 ossia comuni, province, città metropolitane, comunità montane e unioni di comuni e, di conseguenza anche il requisito dello svolgimento dell'incarico per l'inserimento nelle fasce 2 e 3 è riferito a detti enti
In base a quanto disposto dall'art.38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall'apposito regolamento comunale con l'inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio devono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto.
Si ritiene che il dettato legislativo, che prevede il rispetto del criterio proporzionale nella composizione delle commissioni consiliare, dovrebbe essere riferito ad ogni commissione costituita e non all’insieme delle commissioni stesse.
Diritto di accesso dei consiglieri “da remoto”. Con decisione n.545 del 4.04.2019 il T.A.R. Campania ha confermato il diritto del consigliere comunale all’accesso anche da remoto al protocollo informatico dell’Ente.
Qualora sia fatta richiesta di convocazione del Consiglio comunale da parte di un quinto dei consiglieri comunali per esaminare un argomento già trattato in precedenza dall’assemblea, il Presidente del Consiglio dovrà attenersi alla vigente disciplina regolamentare, spettando al potere “sovrano” dell’assemblea decidere, in via pregiudiziale, sull’ammissibilità della discussione degli argomenti inseriti nell’ordine del giorno.
Il comma 137 della legge n. 56/14 dispone che “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”.
La scrivente amministrazione, già con circolare n.6508 del 24.4.2014, ha precisato che nel calcolo degli assessori, a garanzia della rappresentanza di genere, debba essere incluso anche il sindaco.
Le commissioni consiliari previste dall’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n. 267/00, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dal regolamento comunale con l’unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Non sembra coerente con il dettato legislativo una norma regolamentare che conferisca al Presidente il potere di nominare i commissari effettuando le relative sostituzioni.
La materia concernente le commissioni consiliari è demandata allo statuto e al regolamento del consiglio nell'ambito della propria autonomia funzionale ed organizzativa. La normativa regolamentare che preveda che la richiesta di istituzione di una commissione di inchiesta sia sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica non sembra essere irrispettosa del principio della tutela delle minoranze.
Diritto dei consiglieri di presentare proposte di modifica allo statuto comunale. Al fine di consentire il pieno svolgimento dello ius ad ufficium del consigliere con specifico riferimento all’esercizio del diritto di iniziativa deliberativa, è necessario che l’eventuale dichiarazione di inammissibilità delle proposte formulate dal singolo consigliere sia motivata in base ai pareri prescritti dalle norme regolamentari che l’ente si è dato.
Revoca Presidente del consiglio. Come ritenuto, tra gli altri, dal T.A.R. Puglia – Lecce, con sentenza n.528/2014, “la giurisprudenza ha chiarito che la figura del Presidente del consiglio .... è posta a garanzia del corretto funzionamento di detto organo e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza, per cui la revoca non può essere causata che dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità; e deve essere motivata perciò con esclusivo riferimento a tale parametro e non a un rapporto di fiducia (conforme, Consiglio di Stato, Sez. V, 26 novembre 2013, n. 5605)”.
Espulsione di un consigliere dal gruppo. Con sentenza n.16240/2004, il T.A.R. Lazio ha precisato che i gruppi consiliari hanno una duplice natura; essi rappresentano, per un verso, la proiezione dei partiti all’interno delle assemblee, e, per altro verso, costituiscono parte dell’ordinamento assembleare, in quanto articolazioni interne di un organo istituzionale. Il nostro ordinamento “… si preoccupa di assicurare un metodo di organizzazione democratica dei gruppi (in linea con quanto previsto dall’art. 49 Cost. relativamente ai partiti politici), ma non intende in alcun modo condizionarne la vita e le dinamiche interne. In altre parole, il concreto funzionamento e la gestione dei gruppi (parlamentari, regionali, consiliari), diventano rilevanti per l’ordinamento solo quando questi ultimi interferiscano con lo svolgimento delle funzioni proprie delle assemblee…”.
L’art. 38, comma 2, del decreto legislativo n.267/00 demanda al regolamento, “nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto”, la disciplina del funzionamento dei consigli pertanto, le problematiche relative alla costituzione ed al funzionamento dei gruppi consiliari devono essere valutate alla stregua delle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l’ente locale si è dotato.
Revoca Presidente di commissione consiliare. Per quanto concerne la tematica della ammissibilità della revoca del presidente del consiglio o del presidente della commissione consiliare, in carenza di una specifica previsione statutaria, si registrano posizioni contrastanti in giurisprudenza. In alcune pronunce si tende ad affermarne l’illegittimità, mentre, in altre, l’assenza nelle norme statutarie di una specifica disciplina della revoca “… non ne inibisce di per sé la possibilità di ricorrervi” (T.A.R. Lazio n. 8881/2008). Lo statuto comunale, oltre a disciplinare le modalità di elezione dei presidenti, fornisce anche chiare indicazioni in ordine alla loro cessazione dalla carica, è a queste che, occorre attenersi.
Disciplina delle mozioni in caso di assenza dell’unico proponente. Ai sensi dell'art.43, comma 1, del decreto legislativo n.267/00, è riconosciuto ai consiglieri comunali il diritto di presentare interrogazioni e mozioni. Pur non essendo espressamente previsto il differimento dell’esame di tale atto di sindacato ispettivo in caso di assenza dell’unico proponente, tale differimento dovrebbe essere considerato implicito e coerente con ratio della disciplina in commento.
Mancata pubblicazione dell’avviso di convocazione del consiglio comunale. L’obbligo di legge con valore di pubblicità legale è limitato alla pubblicazione delle deliberazioni e delle determinazioni dirigenziali. La pubblicazione all’albo delle convocazioni con l’esatta indicazione dell’ordine del giorno, come prevista dalla normativa locale, scaturisce oltre che per la necessità di trasparenza e diffusione delle informazioni, anche per consentire l’effettiva partecipazione del pubblico alle sedute di consiglio che non siano segrete. La mancata pubblicazione all’albo della seduta, pur avendo potenzialmente impedito ad una parte della cittadinanza di assistere alla riunione di consiglio, non può certo avere l’effetto di inficiarne i lavori.
Il consigliere comunale può accedere agli atti ai sensi dell’art.43 del decreto legislativo n.267/00 solo presso l’Ente ove si esercita il proprio mandato.
Nessuna norma pone in capo a questo Ministero la possibilità di accreditare direttamente enti o società ai fini della formazione professionale e di riconoscerne i relativi crediti, come invece previsto per il CNDCEC e per il Registro dei revisori legali
Le recenti modifiche legislative non prevedono alcun potere di intervento in capo a questa Amministrazione atto a dirimere situazioni conflittuali tra amministrazione comunale e organo di revisione