Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
Il Collegio non può operare se non con almeno due componenti ed è possibile solo la sostituzione di un singolo componente, in caso contrario si determina il dissolvimento dell'intero collegio, in quanto l'insanabile mancanza del quorum strutturale implica la definitiva impossibilità di funzionamento dell'organismo.
La revisione nella procedura di liquidazione delle unioni non è disciplinata dalla normativa vigente e occorre valutare la singola fattispecie.
Richiesta di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri. Art.39, comma 2, del decreto legislativo n.267/00. Al Presidente del Consiglio spetta solo la verifica formale della richiesta (prescritto numero di consiglieri), mentre non potrebbe essere sindacata nel merito, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell’assemblea. Il Tar Puglia nella sentenza n.1022/2004 ha precisato che appartiene ai poteri "sovrani" dell'assemblea decidere in via pregiudiziale che un dato argomento inserito nell'ordine del giorno non debba essere discusso ("questione pregiudiziale"), ovvero se ne debba rinviare la discussione ("questione sospensiva"). Il citato Tar Puglia ha sottolineato, inoltre, che "…l’ordinamento ritiene un valore essenziale del sistema democratico che alla minoranza sia assicurata effettività del diritto di iniziativa, e cioè del diritto di discussione in assemblea sull’argomento richiesto. Ove, così non fosse, grave ed evidente sarebbe la contraddizione fra tutela rafforzata del diritto di iniziativa e mancanza di limiti per la maggioranza di metterlo nel nulla con la proposizione di una qualunque questione pregiudiziale.”.
Richiesta di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri. Art. 39, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00. Al Presidente del Consiglio spetta solo la verifica formale della richiesta (prescritto numero di consiglieri), mentre non potrebbe essere sindacata nel merito, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell’assemblea. Il Tar Puglia nella sentenza n. 1022/2004 ha precisato che appartiene ai poteri “sovrani” dell’assemblea decidere in via pregiudiziale che un dato argomento inserito nell’ordine del giorno non debba essere discusso (“questione pregiudiziale”), ovvero se ne debba rinviare la discussione (“questione sospensiva”). Il citato Tar Puglia ha sottolineato, inoltre, che “…l’ordinamento ritiene un valore essenziale del sistema democratico che alla minoranza sia assicurata effettività del diritto di iniziativa, e cioè del diritto di discussione in assemblea sull’argomento richiesto. Ove, così non fosse, grave ed evidente sarebbe la contraddizione fra tutela rafforzata del diritto di iniziativa e mancanza di limiti per la maggioranza di metterlo nel nulla con la proposizione di una qualunque questione pregiudiziale.”.
Ai sensi dell’art. 3 dello statuto speciale della Regione Sardegna, l’ordinamento degli enti locali rientra nella competenza della legislazione regionale nel rispetto della Costituzione, dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.
Uso della fascia tricolore. La disciplina del suo uso è legata, dunque, alla natura delle funzioni sindacali che sono di capo dell’Amministrazione comunale e di ufficiale di Governo. Allorquando il sindaco sia assente o impedito temporaneamente ai sensi dell’art. 53, c. 2, del T.U.O.E.L., spetta solo al vice sindaco fregiarsene.
Accesso al sistema informativo comunale da parte di consiglieri tramite password. Come osservato dal Plenum della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, del 16 marzo 2010, il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina nell’art. 43 del decreto legislativo n. 267/00 che riconosce a questi il diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. (Confermato dal successivo parere del 23 ottobre 2012). “L’accesso diretto tramite utilizzo di apposita password al sistema informatico dell’Ente, ove operante, è uno strumento di accesso certamente consentito al consigliere comunale che favorirebbe la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l’ordinaria attività amministrativa. Ovviamente il consigliere comunale rimane responsabile della segretezza della password di cui è stato messo a conoscenza a tali fini (art. 43, comma 2, T.U.O.E.L.)”.
Riprese audiovisive delle sedute del consiglio comunale. Nell'ambito dell'attribuzione al consiglio comunale dell'autonomia funzionale ed organizzativa si riconduce quella potestà di regolare opportunamente, con apposite norme, ogni aspetto attinente al funzionamento dell'assemblea, tra cui anche quello della registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audiovisivi, sia da parte degli uffici di supporto all'attività di verbalizzazione del segretario comunale, che da parte dei consiglieri, degli organi di informazione e dei cittadini che assistono alla sedute pubbliche.
Imputabilità degli oneri economici per le prestazioni socio-assistenziali a favore di minore inserita in struttura protetta. L’art.6, comma 4, della legge n.328/00 prevede che tale onere competa al Comune presso il quale il soggetto interessato abbia la propria residenza prima del ricovero. La disciplina di riferimento per determinarne la residenza è l'articolo 45 del Codice Civile, secondo il quale “il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore e, nel caso di genitori separati che non abbiano la stessa residenza il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive”. Pertanto, i minori hanno la residenza presso i genitori o il tutore: è con riferimento a questi ultimi soggetti che andrà effettuata la ricerca della residenza del minore al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio al fine di imputarne le spese a quel comune.
Per la determinazione del compenso base spettante al revisore occorre fare riferimento ai limiti massimi delle varie fasce demografiche e, per la determinazione dei limiti minimi, all'atto di orientamento del 13 luglio 2017 dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali
Il certificato al rendiconto di gestione è un atto conseguenziale che riporta i dati contabili e finanziari ivi approvati, pertanto ha un valore meramente certificativo-formale e deve essere firmato dal revisore in carica
Non sussistono condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità per il revisore di un'Unione con la sua carica di consigliere comunale presso uno dei comuni facente parte dell'Unione stessa, ma vi sono elementi di inopportunità poiché il ruolo di controllore può confliggere con quello di amministratore di un comune membro
Per rideterminare il compenso stabilito nella delibera di nomina, al fine di adeguarlo al limite massimo della fascia demografica inferiore rispetto a quello di appartenenza, occorre verificare quanto stabilito nella delibera stessa
Il revisore unico rimane in carica per tutta la durata dell'incarico, non si procede alla variazione in collegio anche se, durante il triennio, la popolazione supera i 15.000 abitanti
Il revisore dei conti che abbia già svolto due incarichi presso lo stesso ente non può essere nominato una terza volta nel medesimo ente
La funzione di revisione è svolta da un unico revisore nelle unioni che complessivamente non superano 10.000 abitanti o da un collegio di revisori nelle unioni che superano tale limite solo se svolgono tutte le funzioni dei comuni membri o hanno optato per l'articolo 1, comma 110, della legge 56/2014.
Le commissioni consiliari previste dall’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n. 267/00, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dal regolamento comunale con l’unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione.
Parità di genere nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti. Si fa presente che il Consiglio di Stato, con sentenza n.4626 del 5/10/2015, ha precisato che tutti gli atti adottati nella vigenza dell'art.1, comma 137, citato trovano in esso "un ineludibile parametro di legittimità" e, pertanto, un'interpretazione che riferisse l'applicazione della norma alle sole nomine assessorili effettuate all'indomani delle elezioni e non anche a quelle adottate in corso di consiliatura consentirebbe un facile aggiramento della suddetta normativa.
Con riferimento alla adeguatezza dell'istruttoria effettuata dal sindaco e del corredo motivazionale addotto quale giustificazione del mancato rispetto della normativa in questione, appare utile richiamare la sentenza n.1 del 2015 con la quale il Tar Calabria, Sez. Catanzaro, nel pronunciare l'annullamento del decreto di nomina della giunta, ha ritenuto che l'atto impugnato fosse sprovvisto di adeguata istruttoria finalizzata al reperimento di "… idonee personalità di sesso femminile nella società civile, nell'ambito del bacino territoriale di riferimento, limitandosi a comprovare soltanto la rinuncia di due consigliere.". (cfr. Tar Calabria sentenze nn.2,3 e 4 del 2015).
Imputabilità degli oneri economici per le prestazioni sociali a favore di minori inseriti in struttura protetta. La legge 8 novembre 2000, n. 328 ha inteso introdurre il criterio della residenza, corrispondendo all’esigenza di tutela dei soggetti più deboli della società.
Il legislatore ha voluto radicare la competenza a sostenere gli oneri derivanti dal ricovero di minori, sottoposti a decreto dell’autorità giudiziaria ed ospitati in struttura residenziale sempre nel comune nel quale i genitori esercenti la potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione ha inizio.
Diritto di accesso alle informazioni e notizie da parte di consiglieri comunali. L’articolo 43, al comma 2, riconoscendo il diritto dei consiglieri comunali di accedere a tutte le notizie e le informazioni in possesso del Comune e delle aziende ed enti dipendenti, utili all'espletamento del proprio mandato, puntualizza che i consiglieri medesimi “sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”. Salvo espressa eccezione di legge, ai consiglieri comunali non può essere opposto alcun divieto, determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo alla loro funzione (conforme, Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi del 3 febbraio 2009), né potrebbe essere imposto l’obbligo di firma di liberatorie imposte da soggetti terzi per il fatto di venire a conoscenza di atti nell’esercizio della propria funzione istituzionale, essendo in re ipsa l’obbligo di riservatezza.