Composizione giunta comunale Quote di genere (popolazione superiore a 3.000 abitanti)

Territorio e autonomie locali
3 Aprile 2018
Categoria 
05.03.02 Nomina e revoca assessori
Sintesi/Massima 

Parità di genere nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti. Si fa presente che il Consiglio di Stato, con sentenza n.4626 del 5/10/2015, ha precisato che tutti gli atti adottati nella vigenza dell'art.1, comma 137, citato trovano in esso "un ineludibile parametro di legittimità" e, pertanto, un'interpretazione che riferisse l'applicazione della norma alle sole nomine assessorili effettuate all'indomani delle elezioni e non anche a quelle adottate in corso di consiliatura consentirebbe un facile aggiramento della suddetta normativa.
Con riferimento alla adeguatezza dell'istruttoria effettuata dal sindaco e del corredo motivazionale addotto quale giustificazione del mancato rispetto della normativa in questione, appare utile richiamare la sentenza n.1 del 2015 con la quale il Tar Calabria, Sez. Catanzaro, nel pronunciare l'annullamento del decreto di nomina della giunta, ha ritenuto che l'atto impugnato fosse sprovvisto di adeguata istruttoria finalizzata al reperimento di "… idonee personalità di sesso femminile nella società civile, nell'ambito del bacino territoriale di riferimento, limitandosi a comprovare soltanto la rinuncia di due consigliere.". (cfr. Tar Calabria sentenze nn.2,3 e 4 del 2015).

Testo 

E’ stato posto un quesito in ordine alla applicazione della normativa in tema di parità di genere.
In particolare, è stato rappresentato che presso il Comune in oggetto, ente con popolazione superiore a 3.000 abitanti, non è attualmente rispettata la disciplina dettata dal comma 137 della legge n.56/2014 con riferimento alla composizione delle giunte.
Atteso che a seguito delle dimissioni di un assessore di genere femminile, intervenute in data 27.12.2017 e non ancora sostituito, la giunta dell'ente in parola non rispetterebbe le quote di genere previste dal citato comma 137 della legge n.56/2014, si chiede di conoscere se gli atti approvati dall'organo esecutivo in siffatta composizione siano legittimi.
Come noto, la normativa citata dispone che "nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”.
Al riguardo, si fa presente che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4626 del 5/10/2015, ha precisato che tutti gli atti adottati nella vigenza dell’art.1, comma 137, citato trovano in esso "un ineludibile parametro di legittimità" e, pertanto, un'interpretazione che riferisse l’applicazione della norma alle sole nomine assessorili effettuate all'indomani delle elezioni e non anche a quelle adottate in corso di consiliatura consentirebbe un facile aggiramento della suddetta normativa.
Con riferimento alla adeguatezza dell'istruttoria effettuata dal sindaco e del corredo motivazionale addotto quale giustificazione del mancato rispetto della normativa in questione, appare utile richiamare la sentenza n.1 del 2015 con la quale il Tar Calabria, Sez. Catanzaro, nel pronunciare l'annullamento del decreto di nomina della giunta, ha ritenuto che l'atto impugnato fosse sprovvisto di adeguata istruttoria finalizzata al reperimento di "… idonee personalità di sesso femminile nella società civile, nell'ambito del bacino territoriale di riferimento, limitandosi a comprovare soltanto la rinuncia di due consigliere.". (cfr. Tar Calabria sentenze nn.2,3 e 4 del 2015).
Inoltre il Consiglio di Stato, con sentenza n.406/2016, ha osservato che l'effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge deve essere "adeguatamente provata".
Nella citata pronuncia, il Supremo Consesso Amministrativo ha, inoltre, dato conto della ragionevolezza delle indicazioni fornite dalla scrivente amministrazione nella circolare n.6508 del 24.4.2014 laddove si fa presente che occorre lo svolgimento di una preventiva e necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità dello svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi e di fornire un'adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicabilità del principio di pari opportunità.
Al fine di corrispondere al quesito proposto in ordine alla validità degli atti posti in essere dalla giunta del comune in oggetto, giova richiamare le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, con parere del 19 gennaio 2015 n.93, reso su richiesta della scrivente amministrazione in merito alla applicazione della legge n.215 del 2012. In sostanza, il Supremo Consesso Amministrativo ha precisato che, per quanto concerne la validità delle deliberazioni adottate dalla giunta in caso di mancata osservanza della normativa in materia di quote di genere, vanno considerate due ipotesi.
La prima è riferita ad un atto che sia stato adottato in pendenza di un ricorso avverso l'irregolare composizione dell'organo. In tal caso, la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso che l'organo in carica si presume validamente costituito sino al deposito della sentenza che ne accerta l'illegittima composizione (T.A.R. Brescia, Sez. II, 13 gennaio 2012, n.1). "Fino a quel momento la Giunta o il Consiglio dispongono dei pieni poteri e i relativi atti beneficiano del principio della continuità degli organi amministrativi". La seconda ipotesi attiene al caso in cui non siano stati proposti ricorsi in ordine alla asserita illegittimità della composizione dell’organo. In tal caso, "l'atto, se non impugnato nei termini, è divenuto inoppugnabile, esso ha acquistato stabilità”.