Competenza alla sottoscrizione delle certificazioni relative ai bilanci precedenti

Finanza locale
5 Giugno 2018
Categoria 
21.03 Incarico dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Il certificato al rendiconto di gestione è un atto conseguenziale che riporta i dati contabili e finanziari ivi approvati, pertanto ha un valore meramente certificativo-formale e deve essere firmato dal revisore in carica

Testo 

Un ente, formula un quesito a quest'Ufficio circa la competenza alla firma del certificato al rendiconto 2017, nel caso in cui il parere al rendiconto di gestione sia stato dato dall'uscente revisore dei conti e, successivamente, vi sia stata la nomina del nuovo revisore dei conti. A tal proposito, si precisa che il certificato al rendiconto di gestione è un atto conseguenziale al predetto rendiconto riportando i dati contabili e finanziari, ivi approvati, pertanto ha un valore meramente certificativo-formale, non esprime una valutazione nel merito del conto consuntivo, come avviene con il parere espresso dal precedente revisore. In altri termini, a parere di quest'Ufficio, il nuovo revisore può sottoscrivere il certificato al conto consuntivo, proprio in virtù del valore meramente formale dell'atto che riporta i dati contabili e finanziari, dell'ente locale, previamente approvati dal consiglio comunale.