Composizione organo di revisione contabile. Variazione fascia demografica dell'ente

Finanza locale
20 Aprile 2018
Categoria 
21.03 Incarico dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Il revisore unico rimane in carica per tutta la durata dell'incarico, non si procede alla variazione in collegio anche se, durante il triennio, la popolazione supera i 15.000 abitanti

Testo 

Un ente ha chiesto il parere di questa Amministrazione in ordine alla problematica rappresentata relativamente alla composizione dell'organo di revisione economico-finanziaria. In particolare, l'ente ha evidenziato che alla data della nomina dell'organo di revisione la popolazione del comune era inferiore a 15.000 e, quindi, è stato nominato un unico revisore, mentre al 31 dicembre 2016 risulta pari a 15.036 e, di conseguenza, ha chiesto indicazioni sulla necessità o meno di procedere alla sostituzione dell'organo monocratico in carica con un organo collegiale. Al riguardo, si osserva che l'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo n.267 del 2000, stabilisce che le disposizioni dello stesso testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica. Pertanto, non vi è dubbio che per quanto riguarda l'organo di revisione degli enti locali, si fa riferimento alla popolazione calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data dell'estrazione a sorte dall'elenco (per il 2016 quella al 31 dicembre 2014) comunicata dall'ISTAT, come espressamente previsto dal citato articolo 156. Ne consegue che il revisore unico rimane in carica per tutta la durata del triennio; al momento del rinnovo dell'organo di revisione se la popolazione resterà superiore a 15.000 abitanti il sistema dell'estrazione in uso alla Prefettura proporrà direttamente i nominativi per la composizione del collegio.