Incompatibilità e ineleggibilità tra revisore e consigliere comunale

Finanza locale
10 Maggio 2018
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Non sussistono condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità per il revisore di un'Unione con la sua carica di consigliere comunale presso uno dei comuni facente parte dell'Unione stessa, ma vi sono elementi di inopportunità poiché il ruolo di controllore può confliggere con quello di amministratore di un comune membro

Testo 

Una Prefettura, in relazione ad apposito quesito posto da un'Unione di comuni, ha chiesto l'orientamento in ordine all'eventuale sussistenza dell'ipotesi di incompatibilità del revisore dei conti del predetto ente, che ricopre la carica di consigliere comunale e di assessore in uno dei comuni facente parte dell'Unione.
In proposito si richiama il disposto dell'articolo 236 del decreta legislativo 18 agosto 2000, n.267, che disciplina le ipotesi di incompatibilità dei revisori, il cui comma 2 stabilisce che "L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale".
Inoltre, l'articolo 32, comma 3, del citato decreto n.267 del 2000, prevede che gli organi dell'Unione sono formati da amministratori in carica dei comuni associati.
Ciò premesso, le ipotesi di incompatibilità alle cariche presso gli enti locali sono tipiche e nominate dal legislatore e, pertanto, non possono essere derogate né estese per analogia ad altri casi che non siano quelli espressamente previsti dal legislatore medesimo.
Ne consegue che un esame di eventuali ipotesi di cui trattasi deve essere effettuato in chiave di stretta interpretazione.
Anche se, nel caso in questione, il revisore estratto per la nomina presso l'Unione non risulta componente degli organi della stessa, si ravvisano quantomeno sussistere elementi di inopportunità a detta nomina, in quanto il revisore dei conti, al fine di garantire l'autonomia di giudizio e l'indipendenza della sua attività, dovrebbe evitare tutte le ipotesi in cui potrebbe confliggere il ruolo di controllore con quello di amministratore di un comune membro.