Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
Un direttore sanitario il cui rapporto contrattuale si è concluso con il riconoscimento della pensione anticipata sarà ineleggibile se le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza degli organi elettivi in rinnovo.
La funzione di revisione economico finanziaria può essere svolta dal revisore dell'Unione in forma associata anche per i comuni membri, prescindendo dallo svolgimento di tutte le altre funzioni.
Le proposte di condivisione dei programmi e dei test di verifica degli eventi formativi devono pervenire dal Registro dei revisori contabili e dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ai quali spetta il riconoscimento dei crediti formativi
Per rafforzare le probabilità di estrazione di chi non è stato mai estratto è prevista una modifica normativa dell'algoritmo
In caso di puntuale contrasto tra statuto e regolamento questo Ufficio si è espresso in altre circostanze rilevando che in base al principio di gerarchia delle fonti ed in conformità all’articolo 7 del decreto legislativo n.267/2000 che disciplina l’adozione dei regolamenti comunali “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto” (cfr. sentenza TAR Lombardia, Brescia, n.2625 del 28 dicembre 2009) dovrebbe prevalere la normativa statutaria. Tuttavia, qualora lo statuto preveda regole generali dettate per la generalità degli organi collegiali mentre il regolamento contenga una specifica disciplina per il quorum del consiglio comunale, la supposta antinomia normativa potrebbe risolversi in base al principio della prevalenza della disciplina speciale, dettata dal regolamento, considerato altresì il disposto dell’art.38, comma2, del D.Lgs.n.267/2000, che demanda alla competenza della fonte regolamentare la disciplina in materia di validità delle sedute del consiglio.
Le ipotesi di incompatibilità alle cariche presso gli enti locali, non possono essere derogate né estese per analogia ad altri casi che non siano quelli previsti dal legislatore
Per i nuovi incarichi affidati dalla data del 1° gennaio 2019, l'aggiornamento del compenso fa riferimento ai nuovi limiti massimi, suscettibili di applicazioni differenziate sulla base delle determinazioni finanziarie e convenzionali delle parti manifestate nella delibera di nomina.
Le modifiche dello statuto finalizzate a limitare la durata del mandato di Presidente del consiglio entrano in vigore a partire dalla successiva consiliatura.
Ai sensi dell’art.39, comma 3, del decreto legislativo n.267/00, è previsto che nei comuni sino a 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco, "salvo differente previsione statutaria", mentre il comma 1, dello stesso articolo 39 stabilisce che le funzioni vicarie del presidente del consiglio, quando lo statuto non dispone diversamente, sono esercitate dal consigliere anziano.
Come da consolidato orientamento del Consiglio di Stato (cfr. parere n.94/1996) qualora il vice sindaco sia assessore esterno egli non potrà presiedere un consesso di cui non è componente.
Nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente locale, sancita dall'art.6 del decreto legislativo n.267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce. Il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né, infine, di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
Delibera di giunta recante i criteri per l'assegnazione degli alloggi di emergenza sociale.
L'atto di giunta non può essere ritenuto quale fonte competente a modificare i criteri previsti dal regolamento consiliare in materia di assegnazioni di alloggi di emergenza sociale neppure in via transitoria o sperimentale.
Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”. Il Tar Catanzaro ha osservato come sia necessario contemperare l'applicazione della prescrizione contenuta nell'art.1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n.56 con l’esigenza di evitare “…un'interruzione dell'esercizio delle funzioni politico-amministrative ovvero provocare un ostacolo al loro concreto ed effettivo esplicitarsi”. Ad avviso del citato giudice amministrativo, il giusto bilanciamento dei principi costituzionali in gioco impone di ritenere che l'impossibilità in concreto di rispettare la percentuale di rappresentanza di genere debba risultare in modo puntuale ed inequivoco e debba avere un carattere tendenzialmente oggettivo.
Diritto di accesso dei consiglieri comunali. In base a giurisprudenza consolidata le notizie acquisite dai consiglieri comunali nell’esercizio del proprio diritto di accesso sono divulgabili, se ciò non è espressamente vietato da disposizioni normative specifiche, le disposizioni regolamentari non sembrano giustificate.
Il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall’ente tutte le informazioni utili all’espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio. Anche in presenza di una norma regolamentare che limita l’accesso agli atti amministrativi relativi a procedimenti “conclusi”, la richiesta appare ammissibile, stante, peraltro, l’obbligo di riservatezza a cui è tenuto il consigliere comunale.
Qualora, in base alle norme regolamentari che disciplinano i quorum, la maggioranza impedisca la materiale tenuta della seduta di consiglio mediante l'allontanamento dei propri consiglieri, si richiamano le osservazioni del TAR Sicilia, Catania, sez.I 18/7/2006, n.1181, in tema di c.d. "ostruzionismo di maggioranza". Nella citata pronuncia viene ritenuto che il comportamento preordinato al conseguimento della mancanza del numero legale delle assemblee rappresentative costituisce un’inammissibile prevaricazione della maggioranza nei confronti delle minoranze, alle quali viene impedito di esercitare il proprio ruolo di opposizione e quindi l'esercizio di un diritto politico costituzionalmente garantito. Secondo il Tar citato, l’art.49 della Costituzione preclude ai partiti politici e ai loro rappresentanti “…qualunque opera non solo di aperto sabotaggio ma anche di subdola, lenta e surrettizia erosione delle istituzioni democratiche…”.
In carenza di una specifica previsione statutaria, visto peraltro che il decreto legislativo n.267/00 non prevede espressamente la possibilità di revoca del presidente del consiglio, la giurisprudenza tende ad affermare costantemente l’illegittimità della revoca del presidente del consiglio (v., tra l’altro, T.A.R. Piemonte Sez. I, 4.9.2009, n.2248). Con sentenza n.479/2018 del 24/01/2018 il T.A.R. Campania (Sezione Prima) ha osservato che l'istituto della revoca del presidente del consiglio comunale, rientrando nel novero delle "norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente", può essere legittimamente disciplinato solo dallo Statuto comunale (T.A.R. Catania, sez. I, 11706/2015 n.1653, T.A-R. Catania, sez. I, 18/05/2015 n. 1326).
L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera consiliare. Il differimento dell'inizio della decorrenza del triennio di incarico in virtù della delibera di nomina non è contemplato dalla normativa in materia.
Ai fini del venir meno della situazione ostativa all’assunzione del mandato elettivo non assume rilievo il fatto che per la condanna sia stato concesso l’indulto.
Mancata elezione Presidente Consiglio comunale. Atteso il perdurare della mancata elezione della figura del presidente e dei suoi vice, in relazione a quanto disposto nelle norme statutarie dell’ente, le sedute del consiglio comunale successive alla prima debbono essere convocate dal Consigliere Anziano che dovrà inserire l’elezione del presidente al primo punto all’ordine del giorno.
Nelle Unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri il revisore dell'unione svolge l'incarico anche nei comuni che ne fanno parte. L'organo è composto da un unico revisore nel caso in cui la popolazione complessiva dei comuni non superi i 10.000 abitanti o da un collegio di tre membri, per le unioni che superano tale limite.