Mancata elezione Presidente Consiglio comunale

Territorio e autonomie locali
6 Novembre 2018
Categoria 
05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

Mancata elezione Presidente Consiglio comunale. Atteso il perdurare della mancata elezione della figura del presidente e dei suoi vice, in relazione a quanto disposto nelle norme statutarie dell’ente, le sedute del consiglio comunale successive alla prima debbono essere convocate dal Consigliere Anziano che dovrà inserire l’elezione del presidente al  primo punto all’ordine del giorno.

Testo 

Sono state chieste delucidazioni circa le funzioni esercitabili dal consigliere anziano, atteso il protrarsi della situazione di stallo determinata dalla mancata elezione del presidente del consiglio.
La prima seduta del consiglio comunale, eletto a seguito delle elezioni del giugno scorso, si è tenuta in data 3 agosto 2018.
Come previsto dagli artt.39 e 40 del decreto legislativo n.267/00, tale adunanza è stata convocata dal sindaco e presieduta dal consigliere anziano. Tuttavia la votazione per l’elezione del Presidente del consiglio non ha dato esito positivo né nell’ambito della prima adunanza consiliare e neppure nelle votazioni che si sono tenute successivamente ai sensi dell’art.8 dello statuto comunale.
Al riguardo, si rappresenta che la figura del presidente del consiglio è stata introdotta nell’ordinamento dall’art.1 della l. n.81/93 al fine di assicurare, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la separazione delle funzioni tra l’Ufficio di sindaco e quello di presidente del consiglio.
Ai sensi dell’art.8 dello statuto comunale è previsto che "Il Presidente del Consiglio comunale è eletto, nella seduta di insediamento subito dopo la convalida degli eletti, con voto segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio nel primo scrutinio e con la maggioranza assoluta a partire dal secondo scrutinio.
2. Qualora la maggioranza assoluta non venga conseguita entro il terzo scrutinio, la seduta è sospesa, e riprenderà secondo le modalità di cui al co.3.
3. La votazione è ripetuta, fino ad un massimo di tre scrutini, in successive sedute, senza necessità di previa convocazione, da tenersi ogni 48 (quarantotto) ore.
4. Alle predette votazioni si procede, sempre a scrutinio segreto, fino al raggiungimento del voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.".
L’art.9 della medesima fonte statutaria stabilisce che i Vice Presidenti, con priorità al Vice Presidente Vicario, sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza, impedimento e vacanza. In caso di assenza, impedimento o vacanza anche dei Vice Presidenti, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere anziano.
Dall’esame della normativa in commento emerge che lo stesso ente locale, nell’ambito della propria autonomia, si è dotato di strumenti idonei a consentire l’elezione di tale figura indefettibile nell’ambito dell’ordinamento locale, prevedendo votazioni ripetute ad oltranza, ogni 48 ore. Emerge, altresì, che in caso di vacanza delle figure di Presidente e dei Vice Presidenti sia il Consigliere Anziano a svolgere le funzioni presidenziali. Tale figura assume la totalità delle funzioni spettanti al Presidente. Circa l’eventualità che il consigliere anziano rinunci a presiedere l’assemblea, ai sensi dell’art.12, comma 2, dello statuto comunale, tale rinuncia avrebbe effetto unicamente con riferimento ai poteri di presidenza nell’ambito della medesima seduta non potendo il consigliere anziano spogliarsi tout court di tutto il complesso dei poteri e delle funzioni attribuiti al presidente del consiglio.
Ciò premesso, atteso il perdurare della mancata elezione della figura del presidente e dei suoi vice, si rileva che, in relazione a quanto disposto nelle norme statutarie dell’ente, le sedute del consiglio comunale successive alla prima debbono essere convocate dal Consigliere Anziano che dovrà inserire l’elezione del presidente al primo punto all’ordine del giorno.
Le previsioni recate dall’art.8, commi 2 e 3, dello statuto comunale si intendono  riferite anche alle sedute successive alla prima.
Si fa presente, peraltro, che gli atti adottati da un consiglio che non sia riuscito ad eleggere il proprio presidente sono validi, tanto è vero che è lo stesso ordinamento locale a prevedere, in ipotesi, il perdurare di successive votazioni infruttuose da tenersi ogni 48 ore. Quanto al mancato giuramento del sindaco, appare utile far rifermento alle osservazioni diramate in materia da questa amministrazione con circolare n.3 del 30 giugno 1999. In tale atto fu precisato che, alla luce delle modifiche legislative intervenute ai sensi della legge n.127/1997, i sindaci neoletti avrebbero assunto tutte le funzioni dopo la proclamazione, ivi comprese quelle di ufficiale di governo. Il giuramento del sindaco dinanzi al consiglio comunale, pur configurandosi quale adempimento solenne che individua nel rispetto alla Costituzione il parametro fondamentale dell’azione dell’organo di vertice dell’amministrazione "non può condizionare l’esercizio delle funzioni inerenti alla carica, che possono essere tutte legittimamente svolte sin dalla data della proclamazione".
Si osserva, altresì, che, nell’ambito dell’ordinamento degli enti locali, non si rinviene alcuna disposizione che attribuisca al Prefetto uno specifico potere di intervento in ordine alla problematica rappresentata.