Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale

Territorio e autonomie locali
9 Gennaio 2019
Categoria 
05.02.06 Diritto di accesso
Sintesi/Massima 

Qualora, in base alle norme regolamentari che disciplinano i quorum, la maggioranza impedisca la materiale tenuta della seduta di consiglio mediante l'allontanamento dei propri consiglieri, si richiamano le osservazioni del TAR Sicilia, Catania, sez.I 18/7/2006, n.1181, in tema di c.d. "ostruzionismo di maggioranza". Nella citata pronuncia viene ritenuto che il comportamento preordinato al conseguimento della mancanza del numero legale delle assemblee rappresentative costituisce un’inammissibile prevaricazione della maggioranza nei confronti delle minoranze, alle quali viene impedito di esercitare il proprio ruolo di opposizione e quindi l'esercizio di un diritto politico costituzionalmente garantito. Secondo il Tar citato, l’art.49 della Costituzione preclude ai partiti politici e ai loro rappresentanti “…qualunque opera non solo di aperto sabotaggio ma anche di subdola, lenta e surrettizia erosione delle istituzioni democratiche…”.

Testo 

Alcuni quesiti sono stati formulati in ordine alle previsioni recate dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dal regolamento sul diritto di accesso.
E’ stato chiesto, in particolare, se la normativa in materia di quorum di prima e di seconda convocazione delle adunanze consiliari sia compatibile con le previsioni del decreto legislativo n.267/00. Ai sensi dell'art.15, comma 4, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, le sedute di prima convocazione non sono valide se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati, computando anche il sindaco. Per le sedute di seconda convocazione è necessaria la presenza di sei consiglieri. Poiché il numero complessivo dei consiglieri assomma a 12 componenti, è stato rilevato da alcuni amministratori che tali previsioni pregiudicherebbero i diritti delle minoranza in quanto la maggioranza potrebbe vanificarne ogni iniziativa ponendo in essere comportamenti ostruzionistici.
Al riguardo, si osserva che l'art.38, comma 2, del decreto legislativo n.267/00 demanda al regolamento comunale, "..nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto", la determinazione del “numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute”, con il limite che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del "terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della Provincia”.
Pertanto, l’ente locale, una volta rispettato tale paradigma, è libero di esprimere pienamente la propria autonomia in detta materia.
In linea generale si osserva, altresì, che qualora la maggioranza impedisca la materiale tenuta della seduta di consiglio, richiesta su iniziativa delle minoranze, mediante l'allontanamento dei propri consiglieri, si richiamano le osservazioni del TAR Sicilia, Catania, sez.I 18/7/2006, n.1181, in tema di c.d. "ostruzionismo di maggioranza". Nella citata pronuncia viene ritenuto che il comportamento preordinato al conseguimento della mancanza del numero legale delle assemblee rappresentative costituisce un'inammissibile prevaricazione della maggioranza nei confronti delle minoranze, alle quali viene impedito di esercitare il proprio ruolo di opposizione e quindi l'esercizio di un diritto politico costituzionalmente garantito. Secondo il Tar citato, l'art.49 della Costituzione preclude ai partiti politici e ai loro rappresentanti “…qualunque opera non solo di aperto sabotaggio ma anche di subdola, lenta e surrettizia erosione delle istituzioni democratiche…”.
Per quanto concerne il quesito in ordine alla disposizione del regolamento sull'accesso che prevede l’applicazione delle norme in esso recate anche alle istanze presentate in vigenza della precedente normativa, si richiamano le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nella sentenza n.4301 del 2008. In tale pronuncia il Supremo Consesso Amministrativo ha ribadito la  regola della irretroattività degli atti amministrativi a contenuto normativo.
Detta regola può essere  derogata per effetto di una disposizione di legge  e non da una fonte regolamentare. "Pertanto solo in presenza di una norma di legge che a ciò abiliti gli atti e regolamenti amministrativi possono avere efficacia retroattiva."