Art.43 del decreto legislativo n.267/00. Richiesta di parere in materia di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali

Territorio e autonomie locali
10 Gennaio 2019
Categoria 
05.02.06 Diritto di accesso
Sintesi/Massima 

Il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall’ente tutte le informazioni utili all’espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio. Anche in presenza di una norma regolamentare che limita l’accesso agli atti amministrativi relativi a procedimenti “conclusi”, la richiesta appare ammissibile, stante, peraltro, l’obbligo di riservatezza a cui è tenuto il consigliere comunale.

Testo 

Un consigliere comunale ha richiesto all’Ente l’acquisizione di copia di una lettera inviata dal servizio legale interno, per conto del Sindaco, ad un consorzio in relazione ad una diffida dello stesso consorzio.
L’accesso è stato negato dallo stesso Ufficio legale, il quale ha ritenuto che al pari dei legali esterni sarebbe tenuto ai doveri di segretezza e riservatezza e che, in ogni caso, in base al regolamento sarebbero ostensibili solo gli atti di procedimenti amministrativi “conclusi”.
Al riguardo, occorre osservare che, come noto, l'esercizio del diritto di accesso, esercitabile dai consiglieri comunali ai sensi dell’art.43, comma 2, del decreto legislativo n.267/00, è definito dal Consiglio di Stato (sentenza n.4471/2005) "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", finalizzato al controllo politico-amministrativo sull'ente, nell'interesse della collettività; si tratta, all’evidenza, di un diritto dai confini più ampi del diritto di accesso riconosciuto al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art.10 T.U.O.E.L.) o, più in generale, nei confronti della P.A., disciplinato dalla legge n.241/90 (cfr. Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi del 28 ottobre 2014).
Il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall’ente tutte le informazioni utili all’espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio; gli unici limiti all’esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali possono rinvenirsi, per un verso, nel fatto che esso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali (attraverso modalità che ragionevolmente sono fissate nel regolamento dell’ente) e, per altro verso, che esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando tuttavia che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazione al diritto stesso (Consiglio di Stato, sez. V, n.6963/2010).
Peraltro, in fattispecie analoga, il Consiglio di Stato, Sez. V, con decisione 4/5/2004, n.2716, riguardo alla normativa prevista dal d.P.C.M. n.200 del 26.1.1996, recante il regolamento per la categoria di documenti dell’Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso, ha rilevato che le limitazioni ivi previste “non possono applicarsi, in via analogica, ai consiglieri comunali, i quali, nella loro veste di componenti del massimo organo di governo del Comune, hanno titolo ad accedere anche agli atti concernenti le vertenze nelle quali il Comune è coinvolto nonché ai pareri legali richiesti dall’Amministrazione comunale, onde prenderne conoscenza e poter intervenire al riguardo”.
Anche il T.A.R. Lombardia – Milano – con sentenza n.2363 del 23.09.2014 ha riconosciuto un ampio diritto dei consiglieri comunali ad accedere agli atti del Comune in quanto “non è in dubbio che possa essere ostensibile anche documentazione che, per ragioni di riservatezza, non sarebbe ordinariamente ostensibile ad altri richiedenti, essendo il consigliere tenuto al segreto d’ufficio (v. anche Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2014, n.4525)”.
Pertanto, concordando con codesta Prefettura, anche in presenza di una norma regolamentare che limita l’accesso agli atti amministrativi relativi a procedimenti “conclusi”, ad avviso di questa Direzione Centrale la richiesta appare ammissibile, stante, peraltro, l’obbligo di riservatezza a cui è tenuto il consigliere comunale.