Indulto. Incandidabilità consigliere comunale ex art.10, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235

Territorio e autonomie locali
21 Novembre 2018
Categoria 
12 Cause ostative all'assunzione e all'espletamento del mandato elettivo
Sintesi/Massima 

Ai fini del venir meno della situazione ostativa all’assunzione del mandato elettivo non assume rilievo il fatto che per la condanna sia stato concesso l’indulto.

Testo 

E’ stata sottoposta alle valutazioni di questo Ministero la posizione di un consigliere comunale nei cui confronti figura una sentenza di condanna - divenuta irrevocabile - alla pena della reclusione di anni due e mesi quattro per il reato previsto dagli artt. 110 e 648 del codice penale, in relazione alla quale è stato concesso il beneficio dell’indulto.
Al riguardo, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini del venir meno della situazione ostativa all’assunzione del mandato elettivo non assume rilievo il fatto che per la condanna sia stato concesso l’indulto, poiché l’incandidabilità non è un aspetto del trattamento sanzionatorio penale del reato, ma si traduce nel difetto di un requisito soggettivo per l’elettorato passivo (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 29 ottobre 2013, n. 695; T.A.R. per il Lazio – Roma, Sezione II bis, sentenza 8 ottobre 2013, n. 8696; Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 27 maggio 2008, n. 13831).
In tale direzione, la giurisprudenza ha altresì chiarito che in base al dettato dell’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 «la condizione indispensabile per l’eliminazione della causa di incandidabilità e per poter tornare a godere dell’elettorato passivo è l’aver ottenuto la riabilitazione, non essendo sufficiente la mera estinzione del reato» (cfr. Tribunale di Siracusa, II Sezione Civile, decreto 16 luglio 2013 – R.G. n. 47/2013; T.A.R. per il Lazio – Roma, Sezione II bis, sentenza 18 maggio 2018, n. 5557; T.A.R. per il Lazio – Latina, Sezione I, sentenza 24 maggio 2018, n. 278).
Ciò stante, atteso che nel caso in esame l’interessato non risulta avere usufruito della riabilitazione, sembra ragionevole ritenere che sia ravvisabile l’ipotesi di incandidabilità di cui all’art. 10, comma 1, lettera e), del decreto n. 235 del 2012 con conseguente applicazione del comma 3 del predetto articolo, ai sensi del quale «L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L’organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell’elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni stesse».