Composizione dell'organo di revisione delle unioni

Finanza locale
29 Ottobre 2018
Categoria 
21.04 Revisori nelle Unioni di comuni
Sintesi/Massima 

Nelle Unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri il revisore dell'unione svolge l'incarico anche nei comuni che ne fanno parte. L'organo è composto da un unico revisore nel caso in cui la popolazione complessiva dei comuni non superi i 10.000 abitanti o da un collegio di tre membri, per le unioni che superano tale limite.

Testo 

Una Prefettura ha trasmesso la richiesta di una Unione tesa a conoscere l'avviso di questa Amministrazione circa le modalità da seguire per la costituzione dell'Organo di revisione. In particolare, l'Unione, la cui popolazione complessiva è di circa 90.000 abitanti, nel rappresentare che tutti i comuni membri hanno trasferito tutte le funzioni fondamentali alla stessa, chiede quale sia il percorso da seguire nella nomina dell'organo di revisione coerente con le norme e con il corretto svolgimento della funzione di controllo e le relative modalità di quantificazione del compenso spettante all'organo stesso.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Nel caso di Unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni, a norma dell'articolo 234, comma 3-bis, del decreto legislativo n.267 del 2000, l'organo di revisione esercita le medesime funzioni anche nei comuni che ne fanno parte ed è costituito, alla luce di quanto previsto dall'articolo 1, comma 110 lett.c), della legge n.56 del 2014, da un unico revisore nel caso in cui la popolazione complessiva dei comuni non superi i 10.000 abitanti e da un collegio composto da tre membri, per le unioni che superano tale limite, come da orientamento espresso con ministeriale n.75738 del 3 luglio 2014.
Inoltre, come osservato con la ministeriale n.57782 del 24 giugno 2013, resta fermo il disposto di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge n.174 del 2012, il quale prevede che, all'atto della costituzione del collegio o del revisore unico delle predette unioni, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell'Unione.
Al punto 2 della citata ministeriale è stato, infine, precisato che l'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 234, comma 3-bis, del testo unico, al verificarsi dei presupposti come sopra individuati, comporta, in caso di unione già esistente, la decadenza del revisore unico, ove ancora in carica, trattandosi di nomina di organo collegiale.
La decadenza è stabilita dalla normativa di riferimento e, di conseguenza, si ritiene che i comuni non debbano procedere alla revoca dei propri revisori i quali decadono dall'incarico al momento dell'esecutività della delibera di nomina dell'organo di revisione economico finanziaria dell'Unione.
Per quanto attiene alle modalità di determinazione del compenso spettante all'Organo di revisione dell'Unione, come previsto dall'articolo 241, comma 5, del testo unico n.267 del 2000, occorre fare riferimento alla classe demografica del comune più popoloso.
A norma dell'articolo 241, ultimo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, "L'ente stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina" per la cui corretta determinazione si rinvia a quanto indicato negli altri commi del citato articolo 241 e nel D.M. 20 maggio 2005 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.128 del 4 giugno 2005), recante aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali.