Funzione di revisione nell'unione e nei comuni membri

Finanza locale
3 Aprile 2019
Categoria 
21.04 Revisori nelle Unioni di comuni
Sintesi/Massima 

La funzione di revisione economico finanziaria può essere svolta dal revisore dell'Unione in forma associata anche per i comuni membri, prescindendo dallo svolgimento di tutte le altre funzioni.

Testo 

Una Prefettura ha trasmesso una nota con la quale una Unione, facendo seguito alla ministeriale n.102920 del 10 ottobre 2018, ha formulato ulteriori quesiti in ordine alla composizione del proprio organo di revisione economico-finanziaria, chiedendo al riguardo un parere.
In particolare, la predetta Unione rappresenta che né nello Statuto vigente né in quello in corso di revisione vi è una previsione di svolgimento della totalità delle funzioni dei comuni membri.
Di conseguenza, viene chiesto di chiarire l'esistenza o meno dell'obbligo dell'organo di revisione unico. L'articolo 234, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, prevede la nomina di un solo revisore per lo svolgimento dell'incarico di revisione presso la sola Unione e non anche presso i comuni membri come invece disposto dal successivo comma 3 bis che disciplina la nomina del revisore nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni.
Al riguardo, si precisa che presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al richiamato articolo 234, comma 3-bis, è lo svolgimento da parte dell'unione di tutte le funzioni fondamentali di tutti i comuni membri a prescindere che esso derivi da un obbligo di legge, da disposizione statutaria o da convenzione.
Ciò posto, allo stato attuale, si ritiene che l'Unione debba provvedere a definire, con riferimento alla normativa in vigore e al processo già attivato, la propria intenzione di gestire integralmente o meno, in tutti gli aspetti, le funzioni fondamentali e definire con chiarezza il presupposto per l'applicazione delle disposizioni, di cui all'articolo 234, comma 3-bis del TUEL, in ordine allo svolgimento da parte dell'organo di revisione dell'unione della medesima funzione anche per i comuni che fanno parte della stessa, nel rispetto della ratio della disposizione tesa alla riduzione della spesa.
Si ricorda, infine, che l'articolo 1, comma 110, lett.c) della legge n.56 del 2014, ha previsto che le funzioni dell'organo di revisione possono essere svolte dalle Unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono prescindendo dallo svolgimento di tutte le altre funzioni.