Le modifiche dello statuto finalizzate a limitare la durata del mandato di Presidente del consiglio entrano in vigore a partire dalla successiva consiliatura.
E’ stato formulato un quesito in ordine all'entrata in vigore di una modifica statutaria concernente la durata del mandato del Presidente del Consiglio.
Il Presidente del Consiglio in carica ha comunicato che il comune in oggetto ha approvato una modifica dello statuto finalizzata a limitare la durata del mandato di presidente dell'organo rappresentativo a trenta mesi dalla elezione. Ciò posto, ha chiesto di conoscere se la disposizione in parola trovi applicazione immediata o a partire dalla successiva consiliatura.
Al riguardo appare utile richiamare la sentenza del Tar Salerno n.47 del 2006 riguardante una fattispecie analoga a quella rappresentata nel presente quesito. Con la citata pronuncia, il giudice amministrativo ha accolto il ricorso proposto dal consigliere decaduto dalla carica di presidente del consiglio a seguito dell'entrata in vigore, in corso di consiliatura, delle norme che ponevano un limite temporale alla durata del mandato presidenziale.
È stata considerata fondata la censura riferita alla violazione del principio d'irretroattività della legge stabilito dall'art.11 delle disposizioni sulla legge in generale. E’ stato infatti osservato che la deroga al suddetto principio, ammessa per le fonti primarie del diritto, non è consentita, normalmente, all'attività regolamentare che, in quanto fonte subordinata alla legge ordinaria, non può derogare a tale criterio.
In particolare in tema di disciplina intertemporale di leggi la disciplina sopravvenuta si applica agli effetti del rapporto non ancora verificatisi, mentre tale soluzione non vale quando la nuova disposizione venga a modificare la disciplina giuridica tipica del fatto o atto generatore del rapporto. Nella fattispecie in esame, infatti, si era concluso il procedimento di elezione e proclamazione del presidente del consiglio comunale (cfr.anche C.d.S., sez.V, 8/12/2000 n.6770; id. 6/10/2003, n.5866; Cass. Sez. Lav. 22/1/1981 n.520; id. I 3/10/2000 n.13085).
Ciò posto, in coerenza con la suddetta pronuncia, la modifica statutaria potrà essere applicata a partire dal successivo rinnovo del consiglio comunale, considerato che la permanenza in carica del presidente trae il proprio fondamento giuridico dalla avvenuta elezione e, pertanto, dal paradigma normativo vigente in tale momento.