Ineleggibilità alla carica di sindaco di un direttore sanitario

Territorio e autonomie locali
5 Aprile 2019
Categoria 
12 Cause ostative all'assunzione e all'espletamento del mandato elettivo
Sintesi/Massima 

Un direttore sanitario il cui rapporto contrattuale si è concluso con il riconoscimento della pensione anticipata sarà ineleggibile se le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza degli organi elettivi in rinnovo.
 

Testo 

E’ stato chiesto un parere in merito alla candidabilità alla carica di sindaco di un direttore sanitario il cui rapporto contrattuale si è concluso con il conferimento della pensione anticipata da parte dell’INPS.
La fattispecie posta all’attenzione di questo Ufficio si inquadra nell’ambito della disciplina dettata dall’art. 60 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di ineleggibilità.
Al riguardo, la norma sopra richiamata prevede al comma 1, n. 8, che: “Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale (…) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere”.
Il successivo comma 2, poi, specifica che: “Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. (….) Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell’azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni”.
La disposizione del comma 2, primo periodo, è una norma di carattere generale che prevede il venir meno della causa di ineleggibilità per le tre figure di vertice dell’azienda sanitaria o ospedaliera indicate al comma 1, punto 8, che intendano partecipare alle consultazioni elettorali in collegi nei quali non ricada, nemmeno in parte, il territorio dell’azienda sanitaria o ospedaliera.
La disposizione del comma 2, terzo periodo, riguarda invece i soggetti (direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere) che hanno svolto funzioni nel territorio che coincide, in tutto o in parte, con il collegio elettorale. Per essi è stabilita, in ogni caso, l’ineleggibilità qualora abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura.
La ratio della norma è quella di evitare che questa particolare categoria di vertice possa sfruttare il proprio ruolo istituzionale, esercitando la captatio benevolentiae o il metus publicae potestatis, che il legislatore ha voluto scongiurare attraverso la previsione della ineleggibilità.
Alla luce della disciplina sopra citata, pertanto, con riferimento alla fattispecie posta all’attenzione di questo Ufficio, si evidenzia che: se alla data di cessazione delle funzioni in argomento non sono trascorsi 180 giorni dalla data di scadenza degli organi elettivi in rinnovo, allora si configurerà l’ipotesi di ineleggibilità prevista dal primo periodo del comma 2 dell’art. 60 del T.U.E.L.