Ai sensi dell’art.39, comma 3, del decreto legislativo n.267/00, è previsto che nei comuni sino a 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco, "salvo differente previsione statutaria", mentre il comma 1, dello stesso articolo 39 stabilisce che le funzioni vicarie del presidente del consiglio, quando lo statuto non dispone diversamente, sono esercitate dal consigliere anziano.
Come da consolidato orientamento del Consiglio di Stato (cfr. parere n.94/1996) qualora il vice sindaco sia assessore esterno egli non potrà presiedere un consesso di cui non è componente.
Sono state segnalate alcune problematiche circa l’individuazione della figura idonea a sostituire il sindaco, assente o impedito, nelle funzioni di presidenza del consiglio comunale.
Secondo gli esponenti, la decisione seguita dal Segretario comunale di demandare la presidenza dell’assemblea al consigliere anziano in caso di assenza o impedimento del sindaco non sarebbe coerente con le fonti di autonomia di cui l’ente si è dotato.
Al riguardo, si fa presente che ai sensi dell'art.39, comma 3, del decreto legislativo n.267/00, è previsto che nei comuni sino a 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco, "salvo differente previsione statutaria”, mentre il comma 1, dello stesso articolo 39 stabilisce che le funzioni vicarie del presidente del consiglio, quando lo statuto non dispone diversamente, sono esercitate dal consigliere anziano.
Pertanto, è la normativa statale che, anche in carenza di specifiche disposizioni dell’Ente, individua il vicario del presidente del consiglio.
Lo statuto del comune in discorso prevede che il consiglio sia convocato e presieduto dal sindaco o dal suo sostituto secondo i termini e le modalità stabiliti dal regolamento del consiglio comunale. In base all'art.3 della suddetta fonte regolamentare, in caso di assenza o impedimento del sindaco, la presidenza è assunta dal vicesindaco. Tuttavia il vicesindaco del comune in questione è assessore esterno e, pertanto, come da consolidato orientamento del Consiglio di Stato (cfr. parere n.94/1996), figura inidonea a presiedere un consesso di cui non è componente.
Qualora fosse assente o impedito anche il vice sindaco, l'art.26, comma 3, dello statuto comunale dispone che le funzioni vicarie del sindaco siano svolte da altro assessore nominato dal sindaco. Ad avviso dei consiglieri esponenti, il segretario comunale avrebbe dovuto applicare tale disposizione statutaria invece di far presiedere le sedute del 21 marzo e del 7 maggio scorsi dal consigliere anziano, figura non menzionata dalle fonti di autonomia locale dell’ente.
In merito alle circostanze rappresentate, atteso che non risulta essere stato adottato alcun atto del sindaco di nomina di un proprio sostituto con riferimento alle funzioni di presidente del consiglio, l'attribuzione dei poteri di presidenza al consigliere anziano appare coerente Con l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato in ordine ai poteri del vice sindaco nel parere n.94/1996. Il Supremo Consesso Amministrativo, infatti, ha chiarito che se il vicario non è consigliere comunale non si vede come possa fungere da presidente di un collegio un soggetto che non ne fa parte e la presidenza sarà assunta dal membro del collegio che ne ha titolo "in base alle consuete regole dell'anzianità”.