Modifica dello statuto. Istituzione del presidente del consiglio comunale

Territorio e autonomie locali
13 Novembre 2024
Categoria 
05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.

Testo 

(Parere n.25844 del 16.8.2024) Si fa riferimento alla nota con la quale il segretario del Comune di …, ente avente una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ha chiesto l'avviso di quest'Ufficio in merito alla operatività di una eventuale modifica statutaria relativa all'istituzione della figura del presidente del consiglio. In particolare, è stato chiesto se il consiglio comunale di ..., rinnovato a seguito delle elezioni amministrative tenutesi nel giugno scorso, possa procedere alla predetta modifica statutaria e durante la consiliatura nominare il presidente del consiglio, sebbene ciò non sia avvenuto, come ha evidenziato il segretario dell'ente, nella prima seduta del consiglio svoltasi il giugno scorso. Al riguardo, si rappresenta che l'art.39, comma 1, d.lgs. n.267/2000 dispone che "nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio". La norma in esame stabilisce che, se per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è obbligatoriamente prevista la figura del presidente del consiglio, i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti hanno soltanto la facoltà di prevedere nello statuto tale figura. Va evidenziato che la sopra richiamata disposizione si colloca sistematicamente nell'ambito di un comma il cui primo periodo, sia pure con riferimento espresso ai comuni "con popolazione superiore a 15.000 abitanti", prevede testualmente che il presidente è "eletto ... nella prima seduta del consiglio". Qualora i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti recepiscano l'istituto in parola, dovranno farlo in aderenza a quanto previsto dal vigente ordinamento. L'ente comunale deve, quindi, apportare le dovute modifiche allo statuto, nel caso intenda prevedere la figura del presidente del consiglio, tenendo presente quanto disposto dall'art.6, comma 4, TUOEL secondo cui "gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati …". Si rileva che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la convocazione e la presidenza della prima seduta spetta al sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio. Nella prima seduta, come previsto dall'art.41 del TUOEL, il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e poi discutere degli altri argomenti posti all'ordine del giorno. Considerato quanto disposto dall'art.39 del TUOEL, tenuto conto che non si è provveduto nella prima seduta ad istituire la figura del presidente e a nominarlo, l'ente potrà valutare di procedere alla introduzione della figura del presidente del consiglio mediante una apposita modifica statutaria che, intervenendo nel corso del mandato, consentirà di nominare il presidente del consiglio a decorrere dalla prossima tornata elettorale.