L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
(Parere n.25835 del 16.8.2024) Si fa riferimento alla nota con cui è stato posto un quesito in merito alla possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare. In particolare, è stato chiesto se il sindaco possa partecipare ad un gruppo consiliare non riferito ad alcuna delle liste elettorali che lo hanno sostenuto. Al riguardo, si fa presente che, ai sensi dell'art.37, comma 1, del decreto legislativo n.267/00, è previsto che "il consiglio comunale è composto dal sindaco" e da un numero di membri calcolati in base alla popolazione del comune. Pertanto, deve riconoscersi lo status di consigliere comunale in capo a tale figura, anche alla luce della sentenza n.44/1997 con la quale la Corte Costituzionale ha precisato che i sindaci direttamente eletti sono componenti dei consigli, come tali compartecipi a pieno titolo delle relative funzioni. Al riguardo, occorre premettere che l'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art.38 comma 3, art.39 comma 4 e art.125 del decreto legislativo n.267/00). La materia è regolata da apposite norme statutarie e regolamentari adottate dai singoli enti locali nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall'art.38 del citato decreto legislativo n.267/2000. Il regolamento del consiglio, all'art.7, comma 3, prevede la necessaria adesione di almeno tre consiglieri per la costituzione di nuovi gruppi in momenti successivi alla seduta di insediamento. Pertanto, l'unico limite alla costituzione di gruppi consiliari di nuova formazione è costituito dalla presenza di minimo tre componenti. Per quanto concerne la possibilità che uno dei tre componenti del nuovo gruppo consiliare sia il sindaco dell'ente, si osserva che nel sistema delle autonomie locali il sindaco ed il consiglio comunale, di cui i gruppi consiliari sono organismi strumentali e funzionali, svolgono ruoli distinti. In base all'art.42 del d.lgs. n.267/2000 il consiglio è "organo di indirizzo e di controllo politico–amministrativo" e, in quanto tale, è chiamato a svolgere specifiche funzioni di controllo dell'operato del sindaco e della giunta. Ne deriva che l'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente. Si consideri, in proposito, come detto sbilanciamento possa influire anche sull'esercizio del fondamentale diritto di iniziativa, nonché sull'attività di sindacato ispettivo dei consiglieri, ovvero, in casi estremi, venendo meno il rapporto fiduciario, sulla presentazione della mozione di sfiducia del sindaco (art.52 del decreto legislativo n.267/00).