Applicazione per i comuni con meno di 3000 abitanti della normativa su parità di genere nelle giunte

Territorio e autonomie locali
31 Ottobre 2024
Categoria 
05.03.01 Composizione, funzionamento, competenze, durata in carica
Sintesi/Massima 

Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.

Testo 

(Parere n.24001 del 29.7.2024) Si fa riferimento alla nota del ..., con la quale una Prefettura ha chiesto un parere in ordine all'applicazione, per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, della normativa in tema di parità di genere nelle giunte. Nel caso in esame, il sindaco dell'ente, avente una popolazione di 292 abitanti, nel corso della prima seduta di consiglio, avrebbe dichiarato di voler nominare assessori due consiglieri di genere maschile, non essendo stata eletta nessuna donna tra i consiglieri di maggioranza. Nel corso della stessa seduta, alcuni consiglieri di minoranza hanno richiamato il principio della parità di genere nelle giunte, ricordando che, al fine di dare seguito a tale principio, il sindaco avrebbe potuto ricorrere alla nomina di un assessore esterno, come previsto dallo statuto comunale. Al riguardo, si rappresenta che il comma 137 dell'art.1 della legge n.56/14 dispone che "Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico". Per quanto concerne i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, occorre tenere conto che, ai sensi dell'art.6, comma 3, del decreto legislativo n.267/00, come modificato dalla legge n.215/12, è previsto che gli statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. L'art.2, comma 1, lett.b) della stessa legge n.215/12 ha modificato l'art.46, comma 2, del T.U.O.E.L. disponendo che il sindaco ed il presidente della provincia nominano i componenti della giunta "nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi…". La normativa va letta alla luce dell'art.51 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n.1/2003, che ha riconosciuto dignità costituzionale al principio della promozione della pari opportunità tra donne e uomini. Tali disposizioni, recependo i principi sulle pari opportunità dettati dall'art.51 della Costituzione, dall'art.1 del decreto legislativo dell'11 aprile 2006, n.198 (Codice delle pari opportunità) e dall'art.23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, non hanno un mero valore programmatico, ma carattere precettivo, finalizzato a rendere effettiva la partecipazione di entrambi i sessi in condizioni di pari opportunità, alla vita istituzionale degli enti territoriali. Con riferimento alla tematica del rispetto della parità di genere nelle giunte dei comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, va richiamata la sentenza n.173 del 27.01.2022 con la quale il TAR Puglia-sez.I, nell'evidenziare che nel caso esaminato nessuno dei soggetti femminili interpellati dal sindaco, tra quelli di sua fiducia, si è reso disponibile ad accettare la carica, per ammissione degli stessi ricorrenti, ha ritenuto che "... il principio di parità di genere va, comunque, ritenuto recessivo rispetto a quello di attribuzione fiduciaria delle cariche di giunta che, per la loro natura politica, sono naturalmente soggette al criterio dell'assegnazione agli appartenenti allo schieramento politico di maggioranza, solo in tal modo garantendosi la corretta gestione ed amministrazione dell'ente e la sua effettiva governabilità". La sentenza in commento non ritiene meritevole di tutela "l'ambizione dei ricorrenti, espressione della minoranza, di vedere nominata una consigliere di minoranza in giunta, in ossequio all'invocato principio di parità di genere". Sull'argomento giova segnalare anche la sentenza n.243 del 15.09.2023 con la quale il TAR Molise ha osservato che "... la giurisprudenza amministrativa ha già riconosciuto come non possa escludersi a priori una reale impossibilità di assicurare, nella composizione di una Giunta Comunale, la presenza dei due generi. È stato, tuttavia, affermato che tale impossibilità debba essere adeguatamente provata sia mediante la effettuazione di un'accurata ed approfondita istruttoria, sia fornendo una corrispondente, puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori che specifichi le ragioni che hanno concretamente impedito il rispetto della normativa in materia di parità di genere nella composizione delle Giunte (Consiglio di Stato-sez.V, sentenza n.406 del 3 febbraio 2016)." Nella stessa pronuncia, il citato giudice amministrativo ha ritenuto che il sindaco, al fine di conformare la composizione giuntale ai principi di parità di genere, avrebbe potuto indire un apposito avviso pubblico, quale "… metodo trasparente e idoneo a consentire la presentazione di tutte le eventuali disponibilità". Peraltro, considerato che lo statuto comunale, all'art.24, comma 3, prevede che il sindaco possa nominare assessori anche cittadini che non fanno parte del consiglio, una ulteriore modalità di individuazione del componente dell'organo esecutivo che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita affidando l'incarico assessorile ad un soggetto esterno al consiglio.