Richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio comunale con o.d.g. “Revoca del Presidente del Consiglio comunale”

Territorio e autonomie locali
9 Gennaio 2019
Categoria 
05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

In carenza di una specifica previsione statutaria, visto peraltro che il decreto legislativo n.267/00 non prevede espressamente la possibilità di revoca del presidente del consiglio, la giurisprudenza tende ad affermare  costantemente l’illegittimità della revoca del presidente del consiglio (v., tra l’altro, T.A.R. Piemonte Sez. I, 4.9.2009, n.2248). Con sentenza n.479/2018 del 24/01/2018 il T.A.R. Campania (Sezione Prima) ha osservato che l'istituto della revoca del presidente del consiglio comunale, rientrando nel novero delle "norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente", può essere legittimamente disciplinato solo dallo Statuto comunale (T.A.R. Catania, sez. I, 11706/2015 n.1653, T.A-R. Catania, sez. I, 18/05/2015 n. 1326).

Testo 

E’stato posto un quesito in merito alla richiesta di revoca del Presidente del Consiglio comunale di un Comune.
In particolare, il Presidente del Consiglio comunale, segnalando che la normativa statutaria e regolamentare non disciplina l’istituto della revoca, ha fatto, altresì, presente di non avere mai avuto notizia in ordine all’imparziale e scorretta conduzione del suo ruolo che giustificherebbe la rimozione.
Ciò posto, ha chiesto se possa essere accolta la richiesta del Sindaco, non ricorrendo nella specie le condizioni richiamate dalla giurisprudenza e dai pareri espressi da questo Ministero.
Al riguardo, si osserva che sulla base dell’articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n.267/00 il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, sulla base del comma 5, previa diffida, provvede il prefetto.
Conformemente alla giurisprudenza prevalente in materia, al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dai soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio, nella sua totalità, la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno” (v. in particolare, T.A.R. Piemonte, Sez. Il, 24 aprile 1996, n.268). Premesso, dunque, che in presenza di una richiesta formale del Sindaco non sembra sussistere la facoltà del Presidente del Consiglio di non procedere alla convocazione del predetto consesso, nel merito occorre osservare che in carenza di una specifica previsione statutaria, visto peraltro che il decreto legislativo n.267/00 non prevede espressamente la possibilità di revoca del presidente del consiglio, la giurisprudenza tende ad affermare costantemente l'illegittimità della revoca del presidente del consiglio (v., tra l'altro, T.A.R. Piemonte Sez. I, 4.9.2009, n.2248).
Tale ultimo assunto è stato ribadito tra l'altro, con sentenza n.479/2018 del 24/01/2018 del T.A.R. Campania (Sezione Prima) il quale richiamando la giurisprudenza pregressa ha affermato che l'istituto della revoca del presidente del consiglio comunale, rientrando nel novero delle "norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente", può essere legittimamente disciplinato solo dallo Statuto comunale (T.A.R. Catania, sez. I, 11706/2015 n.1653, T.A-R. Catania, sez. I, 18/05/2015 n.1326).
Si rileva, comunque, che l’articolo 5, comma 4, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari del comune in discorso contempla anche la “revoca” del presidente.
In ogni caso, si osserva ancora che il T.A.R. Campania con la citata sentenza n.479/2018 ha specificato che la revoca del presidente del consiglio comunale può ritenersi legittima solo se, sulla base di fatti ben precisi addotti a presupposto della decisione di rimuovere il presidente stesso la cui sussistenza deve essere accertata dal giudice, sia dimostrata l'inidoneità del titolare della carica a svolgere la relativa funzione per il venir meno della sua neutralità e della correttezza del comportamento istituzionale (Consiglio di Stato, sez. V, 26/11/2013 n.5605; T.A.R. Napoli, sez. I, 03/05/2012, n.2013); ed inoltre, che “deve ritenersi illegittima la revoca del presidente del consiglio comunale motivata da ragioni sostanzialmente politiche e non istituzionali (riconnesse, cioè, alla violazione dei requisiti di neutralità, imparzialità e terzietà), non potendo costituire le eventuali divergenze politiche, tra il presidente del consiglio comunale e la maggioranza del consiglio, motivo valido e sufficiente per la revoca dell'incarico (T.A.R. Catania, sez. III, 09/11/2011 n.2662; T.A.R. Catania, sez. III, 12/05/2011 n.1181).
Infine, il T.A.R. Campania, sempre con la sentenza n.479/2018, completando il quadro, ha precisato che - “…possono costituire ragioni legittimamente fondanti la revoca del presidente del consiglio comunale tutti quei comportamenti, tenuti o meno all'interno dell'organo, i quali, costituendo violazione degli obblighi di neutralità ed imparzialità inerenti all'ufficio, sono idonei a fare venire meno il rapporto fiduciario alla base dell'originaria sua elezione (Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2017, n.2678)”.