Procedura approvazione modifiche statutarie. L'approvazione dello statuto, attesa la natura di atto normativo "fondamentale" sua propria, comporta che su di esso converga il più elevato numero di consensi attraverso un'ampia discussione e comparazione d'interessi da parte della maggioranza e dell'opposizione consiliare. Tale particolare esigenza ha determinato, conseguentemente, la previsione di maggioranze speciali disponendo che i quorum, rispettivamente della prima e delle altre votazioni, siano ragguagliati ai due terzi o alla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Pertanto, l'iter deliberativo di approvazione dello statuto e delle sue modifiche comporta che in sede di prima votazione la delibera sia approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati ivi compreso il sindaco, che è componente del consiglio comunale ai sensi dell'art. 37 del citato testo unico. Si osserva, infatti, che nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso computare il sindaco, o il presidente della provincia, nel quorum richiesto per la validità di una seduta, lo ha indicato espressamente usando la formula “senza computare a tal fine il sindaco ed il presidente della provincia ". Ove tale quorum non venga raggiunto, si apre un’ulteriore fase procedimentale per la quale lo statuto è approvato “se ottiene per due volte il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati”. Si precisa che, nell’ipotesi in cui lo statuto non sia approvato alla prima votazione con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, è sempre necessario procedere alle previste ulteriori due votazioni a “maggioranza assoluta”, con la conseguenza che, complessivamente, le votazioni assommeranno al numero di tre.
Circa il rispetto del termine di trenta giorni previsto dal citato art. 6, comma 4, giova richiamare il contenuto del parere n. 291 del 2010 reso dal Consiglio di Stato su ricorso Straordinario al Capo dello Stato, laddove è stato osservato che “…la non perentorietà del termine sopra detto vanificherebbe la finalità della norma che è diretta a prevedere un tempo determinato entro il quale deve concludersi la procedura di approvazione dello statuto”.