L’affidamento dei poteri gestionali ai componenti dell'organo esecutivo trova fondamento nel comma 23 dell'art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388 poi modificato dall’ art. 29, comma 4, della legge 28.12.2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che introduce una deroga al principio generale della separazione dei poteri (in particolare, rispetto alle competenze dirigenziali di cui all’art. 107 del T.U.O.E.L. e all’art. 4 del decreto legislativo n. 165/01) nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, rimanendo esclusi i compiti meramente esecutivi o operativi.
Le disposizioni legislative predette non necessariamente indicano l’approvazione di un regolamento, essendo sufficiente che il relativo provvedimento sia deliberato dalla Giunta comunale, quale organo competente in materia di adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (cfr. Consiglio di Stato, IV, 23 febbraio 2009, n. 1070; V, 6 marzo 2007, n. 1052; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18 maggio 2011, n. 1278; T.A.R. Lazio, Roma, II-ter, 22 marzo 2011, n. 2534).
Nella fattispecie di comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, fatte salve eventuali espresse limitazioni scaturenti dallo Statuto comunale, il Commissario straordinario può legittimamente attribuire a sé, con i poteri della Giunta comunale, la facoltà di gestione di un settore dell’Amministrazione.
E’ stato chiesto un parere in ordine alla possibilità dell’assunzione diretta della responsabilità degli uffici e dei servizi, con il potere di adottare atti anche di natura tecnico- gestionale, in sostituzione di un responsabile di servizio, che ha chiesto un lungo periodo di aspettativa.
Ciò alla luce dell’articolo 53, comma 23, della legge n. 388/00 come modificato dall’art. 29, comma 4, della legge n. 448/01.
Al riguardo, si osserva che il citato comma 23 dell'art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) consentiva agli “enti locali” con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, in mancanza di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, di adottare disposizioni regolamentari organizzative, anche in deroga all'art. 107 del decreto legislativo n. 267/00, mirate ad attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.
Detta disposizione, com'è noto, è stata poi modificata sempre dal citato art. 29, comma 4, della legge 28.12.2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che ha ribadito la predetta facoltà, estendendola agli enti fino a 5.000 abitanti, senza necessità di dimostrare la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee, con la conseguenza che risulta irrilevante anche la presenza all’interno dell’Amministrazione di tali figure professionali (conforme, TAR Lombardia n. 1644/2017 del 18/07/2017).
L'applicazione della norma deve essere finalizzata, tuttavia, al contenimento della spesa, la quale deve essere documentata ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione di bilancio (art. 53, comma 23, l. 388/2000).
Quindi l'affidamento dei poteri gestionali ai componenti dell'organo esecutivo trova fondamento nella succitata disposizione che introduce una deroga al principio generale della separazione dei poteri (in particolare, rispetto alle competenze dirigenziali di cui all’art. 107 del T.U.O.E.L. e all’art. 4 del decreto legislativo n. 165/01) nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, rimanendo esclusi i compiti meramente esecutivi o operativi.
Nella fattispecie, si segnala la decisione n. 4688 del 2.10.2006 con la quale il T.A.R. Puglia – Lecce, ha precisato che tale facoltà può essere esercitata previe “disposizioni regolamentari organizzative”.
Tuttavia, più recentemente il T.A.R. Lombardia con la già citata sentenza n. 1644/2017 del 18/07/2017, ha stabilito, altresì, che alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, la disposizione legislativa non necessariamente indica l’approvazione di un regolamento, essendo sufficiente che il relativo provvedimento sia deliberato dalla Giunta comunale, quale organo competente in materia di adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (cfr. Consiglio di Stato, IV, 23 febbraio 2009, n. 1070; V, 6 marzo 2007, n. 1052; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18 maggio 2011, n. 1278; T.A.R. Lazio, Roma, II-ter, 22 marzo 2011, n. 2534).
Trattandosi di comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e sembrando sussistere anche le altre condizioni per l’applicazione della norma (fatte salve eventuali espresse limitazioni scaturenti dallo Statuto comunale), si ritiene, pertanto, che il Commissario straordinario possa legittimamente attribuire a sé, con i poteri della Giunta comunale, la facoltà di gestione di un settore dell’Amministrazione.