Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
Obbligo di convocazione del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 39, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00. La norma prescrive che il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. La disposizione configura un obbligo del Presidente del consiglio comunale di procedere alla convocazione dell’organo assembleare senza alcun riferimento alla necessaria adozione di determinazioni, da parte del consiglio stesso.
In materia di accesso agli atti, ai sensi dell’articolo 43 del d. lgs. 267/2000 da parte dei consiglieri comunali, si osserva che l’art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23.12.2005, n. 266 e l’art. 148 bis del d. lgs. 18.08.2000, n. 267 non disciplinano i procedimenti di natura giudiziale (rispetto ai quali la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, con talune pronunce – v. plenum del 25.01.2005 – ha optato per il rinvio dell’accesso alla conclusione delle controversie), ma affidano, invece, alla Corte dei Conti il controllo sui bilanci e sui rendiconti degli enti locali, al fine della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, dell'osservanza dei vincoli in materia di indebitamento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria.
La conoscenza degli atti in parola non viola dunque alcun segreto, fermo restando, in tale ipotetico caso, che il consigliere, il quale ha comunque diritto di ottenere l’accesso ai dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione è assoggettato al vincolo della riservatezza.
Mancato adeguamento della disciplina in tema di commissioni speciali, dettata dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale alla normativa statale concernente la riduzione del numero dei componenti del consiglio.
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del dlgs n. 267/00, l’entrata in vigore di leggi recanti principi inderogabili abroga le norme statutarie incompatibili e comporta l’obbligo per gli enti locali di adeguare i propri statuti entro 120 giorni dalla entrata in vigore delle suddette leggi. Non rinvenendosi puntuali incompatibilità tra la disciplina prevista dall’ente locale e la normativa statale sopravvenuta, né ravvisando obblighi specifici di adeguamento imposti dalla legge, la scelta in ordine all’eventuale riduzione del numero di consiglieri previsto dal regolamento al fine di poter richiedere la costituzione di una commissione di indagine non può che essere demandata alla autonoma valutazione dell’ente locale.
Regolamento sul funzionamento del consiglio. La norma regolamentare che affida al Presidente la facoltà di informare il consiglio, in apertura di seduta, in merito a questioni che interessano l’operato del Sindaco o della Giunta lasciando ai singoli gruppi solo il diritto di replica, senza possibilità, per i consiglieri, di introdurre questioni nuove non appare limitativa dei diritti dei consiglieri.
Qualora emergano aspetti ritenuti di interesse, i singoli consiglieri, possono sempre utilizzare gli strumenti offerti dall’ordinamento, stimolando una eventuale deliberazione (in presenza dei relativi presupposti di competenza), con la richiesta di inserimento della questione in un successivo ordine del giorno, secondo le normali procedure regolamentari, oppure presentare mozioni o interrogazioni.
l'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art. 38, comma 3, art. 39, comma 4 e art. 125 del decreto legislativo n. 267/00). La materia, pertanto, deve essere regolata da apposite norme statutarie e regolamentari, adottate dai singoli enti locali nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall'art. 38 del citato T.U.O.E.L..
il gruppo misto è un gruppo consiliare a carattere residuale, nel quale confluiscono i consiglieri, anche di diverso orientamento, che non si riconoscono negli altri gruppi costituiti, o che non possono costituire un proprio gruppo per mancanza delle condizioni previste dallo statuto e dal regolamento e la cui costituzione non può essere subordinata alla presenza di un numero minimo di componenti.
Per la formazione delle Commissioni occorre rispettare il criterio di proporzionalità di rappresentanza della minoranza il quale non può prescindere dalla presenza in ciascuna Commissione permanente di almeno un rappresentante di ciascun gruppo consiliare, ammettendosi, anche il voto ponderato (v. anche T.A.R. Lombardia Sez. II, 19.11.1996, n. 1661). Richiamato, pertanto, il diritto di partecipazione all’attività del consiglio comunale da parte di tutti i componenti del gruppo misto, stabilire se i consiglieri che hanno costituito il gruppo misto siano espressione della maggioranza o della minoranza è indagine di fatto, la cui conclusione è da assumere con le cautele del caso.
Organo competente a deliberare la rinuncia ad un diritto reale di godimento su un immobile di proprietà di un soggetto privato. Ai sensi dell’ art. 42 del dlgs n. 267/00 è attribuita al consiglio la competenza in materia di “acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, e di alcuni tipi di appalti o di concessioni”. Il consiglio non si limita genericamente a prevedere operazioni di natura immobiliare, ma deve esprimere con chiarezza l’intenzione di alienare o concedere beni determinati, ponderando con cura sia la scelta di un determinato strumento giuridico rispetto ad altri possibili, gli interessi pubblici che stanno alla base dell’operazione, i costi, i benefici ed ogni altro elemento istruttorio riferito ad un particolare bene.
Contrasto tra statuto e regolamento. Nel sistema delle fonti di autonomia locale, il regolamento è collocato in posizione subordinata rispetto allo statuto. (cfr. sentenza T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 2625 del 28 dicembre 2009, T.A.R. Lazio, n. 497 del 2011).
La mancata presentazione della domanda di mantenimento nell’elenco comporta la cancellazione dall'elenco anche per i soggetti residenti in zone colpite da sisma
Il compenso spettante ai revisori dei conti è stabilito con la stessa delibera di nomina ed è determinato sulla base dei limiti massimi del compenso base fissati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
Nuovi compiti di verifica e controllo dei revisori dell'ente rispetto alle società partecipate richiedono la necessaria condizione di indipendenza e di terzietà dell'organo di revisione
Il compenso spettante ai revisori dei conti è stabilito con la stessa delibera di nomina ed è determinato sulla base dei limiti massimi del compenso base fissati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
Una mozione avente ad oggetto il referendum costituzionale attiene ad una materia estranea alla competenza degli organi comunali. L’art. 138 della Costituzione non coinvolge le assemblee rappresentative locali nel procedimento previsto per l’approvazione di disposizioni di rango costituzionale. Tuttavia, la presenza nello statuto di un articolo che consente al consiglio comunale di affrontare, con il medesimo strumento, anche temi di carattere generale che esulano dalle ordinarie competenze affidate dalla legge all’Ente locale rende possibile l’esame della mozione da parte dell’assemblea. Ciò trova conforto anche nella giurisprudenza (TAR Toscana, Sezione II, n. 1488/2013 del 04/11/2013) secondo la quale non può correttamente parlarsi di incompetenza, in quanto trattasi di “mozioni” approvate …, costituenti tipica espressione di un indirizzo politico che l’organo consiliare ha voluto assumere; pertanto sotto questo profilo non può farsi riferimento all’art. 42 del decreto legislativo n. 267/00 poiché esso enumera le competenze dell’organo ad emettere veri e propri provvedimenti amministrativi.
Procedura di surroga consiglieri. A seguito della formalizzazione delle dimissioni da parte di un consigliere si può dare avvio alla procedura di surroga con la convocazione del consiglio e la nomina del primo dei non eletti. Solo a questo punto, quest’ultimo può rinunciare allo status acquisito con la delibera di surroga, risultando pertanto ogni anticipata rinuncia a quel diritto “radicalmente inefficace” (TAR Lazio n. 651/2005). Riaffermando la tesi su esposta, nel senso che non sarebbe possibile procedere alla surroga del consigliere dimissionario direttamente con il secondo dei non eletti (o con i successivi) prendendo semplicemente atto delle rinunce dei candidati non eletti prima dell’effettiva acquisizione dello status di consigliere da parte di questi ultimi, occorre osservare, tuttavia, che la giurisprudenza più recente in materia non risulta univoca.
Art. 134, comma 4, decreto legislativo n. 267/00. Deliberazioni del Consiglio e della Giunta dichiarate immediatamente eseguibili, nel caso di urgenza, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. Il T.A.R. Piemonte, nella sentenza n. 460 del 2014,ha ritenuto che “… la clausola di immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale dell’amministrazione, comunque pur sempre correlata al requisito dell’urgenza, che deve ricevere adeguata motivazione nell’ambito dello stesso atto”.
Consultazione referendaria comunale. Il Consiglio di Stato, con il parere n. 464/98, ha chiarito che “l'esistenza del regolamento si pone senz'altro come presupposto per la realizzazione della procedura referendaria”. In senso conforme all’orientamento relativo alla necessità del regolamento, si è espresso sempre il Consiglio di Stato – sez. IV – con la sentenza n. 3769/2008. A giudizio del Consiglio di Stato, compete alla fonte regolamentare la previsione delle varie fasi in cui si articola la consultazione, dall'iniziativa sino alla proclamazione dei risultati, in modo da rendere automatico il procedimento; il regolamento “dovrà stabilire chi siano i soggetti ai quali spetti il potere di iniziativa, quelli interessati alla consultazione, come venga formulato il quesito da sottoporre a votazione, le modalità e i tempi dell'iter, le materie ammesse e quelle escluse, quali siano i sistemi con cui sindacare l'ammissibilità della consultazione ...”. Ai sensi dell’ articolo 22 del nuovo codice degli appalti (d. lgs. n. 50/16) sono introdotte forme di partecipazione obbligatorie da parte dei portatori di interessi che esulano dalla volontaria richiesta di referendum da parte dei cittadini o dei consiglieri comunali o di altri soggetti. Per la concreta applicazione della norma occorre attendere il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, con il quale si fisseranno i criteri per l’individuazione delle opere soggette all’obbligatoria procedura di dibattito pubblico.
Mancata risposta atti di sindacato ispettivo. L’art. 43, comma 3, del T.U.O.E.L. n. 267/00, demanda espressamente allo statuto ed al regolamento consiliare la disciplina delle “modalità” di presentazione delle interrogazioni, nonché delle relative risposte. La medesima norma dispone che il sindaco, ovvero gli assessori delegati, “rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo”. Si ritiene che l’ente non possa esimersi dal fornire risposta alle interrogazioni nei tempi previsti, ferma restando l’esigenza di leale collaborazione da parte dei consiglieri comunali, che con eventuali comportamenti non corretti possono provocare disservizi. Si fa presente che il termine di trenta giorno di cui al citato art. 43, comma 3, secondo la dottrina, non ha carattere perentorio.
Surroga consiglieri. A seguito della formalizzazione delle dimissioni da parte di un consigliere, si può dare avvio alla procedura di surroga con la convocazione del consiglio e la nomina del primo dei non eletti. Solo a questo punto, quest’ultimo può rinunciare allo status acquisito con la delibera di surroga, risultando pertanto ogni anticipata rinuncia a quel diritto “radicalmente inefficace” (TAR Lazio n. 651/2005). Non sarebbe possibile procedere alla surroga del consigliere dimissionario direttamente con il secondo dei non eletti (o con i successivi) prendendo semplicemente atto delle rinunce dei candidati non eletti prima dell’effettiva acquisizione dello status di consigliere da parte di questi ultimi, occorre osservare, tuttavia, che la giurisprudenza più recente in materia non risulta univoca. Per quanto concerne la validità degli atti posti in essere dal consiglio comunale nelle more della adozione della surroga, la scrivente ritiene di condividere le considerazioni sviluppate dal TAR Brescia nella sentenza n. 245 del 28/2/2006. Nella citata pronuncia si legge che “…sarebbe contraria al principio di buon andamento dell’amministrazione la previsione di un “blocco” dell’attività istituzionale del Consiglio comunale ogni qualvolta uno dei suoi componenti rassegni le dimissioni in attesa di procedere alla sua sostituzione la quale – come insegna la prassi – potrebbe anche richiedere lo svolgimento di più sedute, …” e che “…la cessazione dalla carica di un Consigliere non impedisce all’organo di funzionare medio tempore, salvo appunto l’obbligo di tempestiva convocazione dell’assemblea per provvedere alla surroga…”.
Sospensione consiglieri ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge n. 235/12. A seguito del provvedimento di sospensione, si può dare avvio alla procedura di sostituzione temporanea con la convocazione del consiglio e la nomina del primo dei non eletti. Si ribadisce che non sarebbe possibile procedere alla sostituzione temporanea direttamente con il secondo dei non eletti, prendendo semplicemente atto delle rinunce dei candidati non eletti prima dell’effettiva acquisizione dello status di consigliere da parte di questi ultimi.
Tuttavia, non può non darsi conto del recente orientamento giurisprudenziale espresso con la sentenza del T.A.R. Puglia – Sezione di Lecce, n. 922/2015 del 17.03.2015 che sembra attribuire alla preventiva rinuncia alla carica di consigliere da parte di candidati non eletti aventi titolo allo scorrimento della lista, la medesima valenza formale delle dimissioni dalla carica.
Consiglieri politici. Considerato che, nell’ambito dei principi fissati con legge dello Stato, l’ente può integrare le norme che stabiliscono il riparto delle attribuzioni, ma non può derogarle, l’individuazione della figura del “consigliere politico” non appare compatibile con l’ordinamento degli enti locali.
Decorrenza dimissioni presidente del consiglio comunale. Atteso che sia lo statuto che il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale non presentano una disciplina in merito alle dimissioni del presidente del consiglio, si ritiene che in mancanza di normazione locale, in tema di efficacia delle dimissioni del presidente del consiglio comunale, è applicabile il regime disposto dal legislatore statale per le dimissioni dei consiglieri comunali che ne prevede l'immediata efficacia e l'irrevocabilità, una volta portate a formale conoscenza del destinatario. Infatti, occorre operare una distinzione tra la sfera politica delle dichiarazioni rese nel corso del dibattito in aula e la sfera giuridica delle medesime che attengono alla titolarità della carica. Tale manifestazione di volontà, ancorché resa nel corso della seduta consiliare e verbalizzata, assume rilievo giuridico atto a produrre gli effetti previsti dalla legge con la dichiarazione scritta e l'acquisizione agli atti dell'ente, restando, comunque fermi i poteri sostitutivi demandati ai supplenti nel caso di assenza del titolare.