Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
Procedura approvazione modifiche allo statuto comunale. Computo sindaco. l'iter deliberativo di approvazione dello statuto e delle sue modifiche comporta che in sede di prima votazione la delibera sia approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati ivi compreso il sindaco, che è componente del consiglio comunale ai sensi dell'art. 37 del citato testo unico. Si osserva, infatti, che nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso computare il sindaco, o il presidente della provincia, nel quorum richiesto per la validità di una seduta, lo ha indicato espressamente usando la formula “senza computare a tal fine il sindaco ed il presidente della provincia ".
Commissioni consiliari permanenti. Membri esterni al consiglio. La composizione delle commissioni deve rispecchiare con criterio proporzionale le forze politiche presenti in consiglio, con esclusione di componenti non facenti parte del consiglio stesso.
Parità di genere nelle giunte ex art. 1, comma 137, legge 56/2014. Il Consiglio di Stato, sez. V, n. 4626, del 5/10/2015, ha precisato che tutti gli atti adottati nella vigenza dell’art. 1, comma 137, citato trovano in esso “un ineludibile parametro di legittimità” e, pertanto, un’interpretazione che riferisse l’applicazione della norma alle sole nomine assessorili effettuate all’indomani delle elezioni e non anche a quelle adottate in corso di consiliatura consentirebbe un facile aggiramento della suddetta normativa.
Obbligo di astensione. Va escluso che, per il fatto di essersi avvalso della facolta’ di delega ad un assessore nella materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici, il sindaco possa ritenersi esonerato dall’osservanza dell’obbligo di astensione dall’esercitare, nel territorio da lui amministrato, attività professionale di architetto in materia di edilizia privata e pubblica (cfr. Corte di Cassazione, Sezione II Civile, sentenza 19 luglio 2016, n. 14764).
In caso di contrasto tra una norma statutaria ed una norma regolamentare concernenti l’individuazione della figura del vice presidente del Consiglio comunale, seguendo la gerarchia delle fonti, la disposizione statutaria dovrebbe essere prevalente sulla norma regolamentare. (cfr. sentenza T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 2625 del 28 dicembre 2009 e T.A.R. Lazio, n. 497 del 2011). Il Consiglio di Stato, nel parere n. 94/96, ha osservato che il vice sindaco può sostituire il sindaco nelle funzioni di presidente del consiglio comunale soltanto nel caso in cui il vicario rivesta la carica di consigliere comunale.
Il decreto legislativo n. 267/00 non prevede espressamente la possibilità di revoca del presidente del consiglio e, in carenza di una specifica previsione statutaria, la giurisprudenza tende ad affermarne costantemente l’illegittimità (v., tra l’altro, TAR Piemonte Sez. I, 4.9.2009, n. 2248). Il T.A.R. Campania – Napoli - sez. I, con decisione 3/5/2012 n. 2013, ha ribadito che il ruolo del presidente del consiglio comunale è strumentale non già all’attuazione di un indirizzo politico di maggioranza, bensì al corretto funzionamento dell’organo stesso e, come tale, non solo è neutrale, ma non può restare soggetto al mutevole atteggiamento fiduciario della maggioranza, ha precisato che la revoca di detta carica non può essere attivata per motivazioni politiche, ma solo istituzionali, quali la ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del Consiglio o le ripetute violazioni dello statuto o dei regolamenti comunali (v. anche, Cons. Stato, sez. V, 18.1.2006, n. 114).
Richiesta di parere riferita alla possibilità di dotare i consiglieri comunali di una fascia da indossare in occasione di cerimonie ed eventi civili e religiosi, quale titolo del ruolo politico e amministrativo ricoperto. La finalità della previsione di un distintivo è quella di rendere immediatamente individuabili i titolari di determinate cariche pubbliche attraverso la prescrizione di una medesima tipologia formale per ciascuna categoria di ente. In assenza di specifiche previsioni normative, non può essere contemplata l’istituzione di un distintivo anche per i consiglieri comunali.
Diritto di accesso Consiglieri comunali ad un atto di citazione.
Con riferimento alla applicabilità della normativa prevista dal d.P.C.M. n. 200 del 26.1.1996, recante il regolamento per la categoria di documenti dell’Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso, il Consiglio di Stato ha osservato che “le limitazioni poste da tale d.p.c.m non possono applicarsi, in via analogica, ai consiglieri comunali, i quali, nella loro veste di componenti del massimo organo di governo del Comune, hanno titolo ad accedere anche agli atti concernenti le vertenze nelle quali il Comune è coinvolto nonché ai pareri legali richiesti dall’Amministrazione comunale, onde prenderne conoscenza e poter intervenire al riguardo”. (Consiglio di Stato sez. V 4/5/2004 n. 2716). Tale orientamento non risulta coerente con altre pronunce nelle quali lo stesso Consiglio di Stato ha elaborato osservazioni di diverso segno, come, ad esempio, nella nota sentenza n. 1893 del 2.4.2001, nella quale è stato rilevato che “…nessun argomento sistematico od esegetico consente di affermare che la portata del segreto professionale possa assumere consistenza diversa, a seconda del tipo di amministrazione considerato”.
Diritto di accesso dei consiglieri. Richiesta dell’elenco nominativo dei soggetti morosi verso il Comune. Essendo il consigliere vincolato al segreto d'ufficio, … gli unici limiti all'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali si rinvengono, per un verso, nel fatto che esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche, ovvero meramente emulative …. nonché, per altro verso, nel fatto che esso debba avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali. L’Ente, a tutela degli utenti, può predisporre elenchi in cui vengano riportati i soli dati necessari all'individuazione dei soggetti interessati e l'esercizio finanziario relativo al debito, senza diffondere ulteriori dati non pertinenti, quali l'indirizzo di abitazione, il codice fiscale etc.
Non è valida la nomina di un collegio nell'unione che non svolge la funzione di revisione per tutti i comuni membri-I membri del collegio devono essere scelti solo mediante estrazione dall'elenco.
Rappresentanza di genere, comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 6, comma 3 e 46, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 e nella legge n. 215/12. Tali disposizioni, recependo i principi sulle pari opportunità dettati dall’art. 51 della Costituzione, dall’art. 1 del decreto legislativo dell’11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità) e dall’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, non hanno un mero valore programmatico, ma carattere precettivo, finalizzato a rendere effettiva la partecipazione di entrambi i sessi in condizioni di pari opportunità, alla vita istituzionale degli enti territoriali.
Sospensione di diritto di un consigliere comunale i, ai sensi degli artt. 11, comma 1, lett a) e 10, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 235 del 2012. La sospensione di diritto di un consigliere, ai sensi della normativa in parola, decorre dalla comunicazione del provvedimento prefettizio al consiglio comunale, sul presupposto dell’efficacia costitutiva, e non meramente dichiarativa, dell’intervento del prefetto, ponendosi lo stesso come un passaggio obbligato volto alla verifica che la sospensione sia stata disposta ovvero che la condanna riguardi uno dei reati per i quali è prevista.
Funzioni vicarie del presidente consiglio comunale. In assenza di puntuali indicazioni statutarie o regolamentari riferite alla specifica ipotesi delle dimissioni del presidente del consiglio, occorre fare riferimento alle statuizioni recate dal citato art. 39, comma 1, laddove è stabilito che “quando lo statuto non dispone diversamente le funzioni vicarie sono esercitate dal consigliere anziano…”.
Le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia potrebbero considerarsi, così come sostenuto da una parte della dottrina, una specie del medesimo genere delle commissioni di indagine. Tale assunto è confermato dalla circostanza che la materia è trattata nello stesso art. 44 del testo unico n. 267/2000.
Tuttavia, ferma restando la tutela della minoranza che si concretizza nell’affidamento della presidenza della commissione permanente ad un consigliere dell’opposizione, una volta costituita, l’attività istituzionale della predetta commissione segue la dinamica delle altre commissioni permanenti, nel rispetto comunque delle competenze amministrative demandate previamente agli Uffici comunali.
Diritto di accesso dei consiglieri comunali. Qualora si tratti di esibire documentazione complessa e voluminosa, appare legittimo il rilascio di supporti informatici al consigliere, o la trasmissione mediante posta elettronica, in luogo delle copie cartacee (v. C.d.S. n. 6742/07 del 28/12/2007). jTale modalità è conforme alla vigente normativa in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione (decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005), che all'art. 2, prevede che anche “le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione”.
E’ orientamento del Ministero dell’Interno che, qualora lo statuto del Comune disponga che un referendum di livello comunale non possa svolgersi in coincidenza con altra “operazione elettorale”, l’espressione in parola debba intendersi nel senso di impedirne lo svolgimento con ogni altra consultazione concernente qualunque tipo di elezioni o referendum.
Pertanto, non si può abbinare la consultazione referendaria comunale con un referendum disciplinato dalla normativa dello Stato.
Inoltre, assenza del regolamento per lo svolgimento dei referendum popolari previsto dallo statuto comunale, viene a mancare il presupposto essenziale all'attivazione della consultazione referendaria stessa.
Non è valido il rinnovo dell'incarico del revisore in scadenza effettuato sulla base di un'errata interpretazione della norma
Entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco il soggetto deve risultare iscritto agli albi professionali da almeno 2 anni
Quorum necessario per la validità delle sedute consiliari di seconda convocazione. In ordine alla problematica concernente la difficoltà dei consiglieri di minoranza di poter esercitare il proprio mandato elettivo, a causa del ripetersi delle assenze della maggioranza e alla conseguente mancanza del numero legale previsto per la validità delle sedute del consiglio, si richiamano le osservazioni del T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I 18/7/2006, n. 1181, in tema di c.d. "ostruzionismo di maggioranza". Nella citata pronuncia viene ritenuto che il comportamento preordinato al conseguimento della mancanza del numero legale delle assemblee rappresentative costituisce una inammissibile prevaricazione della maggioranza nei confronti delle minoranze, alle quali viene impedito di esercitare il proprio ruolo di opposizione e quindi l'esercizio di un diritto politico costituzionalmente garantito. Secondo il T.A.R. citato, l’art. 49 della Costituzione preclude ai partiti politici e ai loro rappresentanti “…qualunque opera non solo di aperto sabotaggio ma anche di subdola, lenta e surrettizia erosione delle istituzioni democratiche…”.
In materia di composizione della Commissione edilizia comunale, sulla base della giurisprudenza consolidata che trova il supporto normativo anche nell’art. 53, comma 23, della legge 388/2000 e nella legge costituzionale n. 3/2001, recante la riforma del titolo V della Costituzione che attribuisce potestà regolamentare ai Comuni circa la disciplina della organizzazione e delle funzioni proprie, ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è applicabile la suddetta disciplina derogatoria qualora l'ente adotti preventivamente disposizioni regolamentari che affidino espressamente ad un componente della giunta (nella specie, il sindaco) la responsabilità dell’ufficio tecnico preposto alla gestione del settore edilizio.
Il sindaco è “membro del consiglio comunale” e, anche alla luce della sentenza n. 44/1997 della Corte Costituzionale è compartecipe a pieno titolo delle relative funzioni.
E’ fermo il principio generale che, nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso annoverare il sindaco o il presidente della provincia, nel quorum richiesto per la validità delle sedute, lo ha indicato espressamente usando la formula “senza computare a tal fine il sindaco ed il presidente della provincia”.
La presentazione di mozioni è prevista dall’art. 43 del decreto legislativo n. 267/00, che al comma 3, demanda allo statuto ed al regolamento la disciplina concernente le modalità di presentazione degli atti di sindacato ispettivo e le relative risposte.