Attribuzione al sindaco della presidenza della commissione edilizia comunale. Modifica al regolamento edilizio

Territorio e autonomie locali
27 Luglio 2016
Categoria 
05.01.01 Competenze
Sintesi/Massima 

In materia di composizione della Commissione edilizia comunale, sulla base della giurisprudenza consolidata che trova il supporto normativo anche nell’art. 53, comma 23, della legge 388/2000 e nella legge costituzionale n. 3/2001, recante la riforma del titolo V della Costituzione che attribuisce potestà regolamentare ai Comuni circa la disciplina della organizzazione e delle funzioni proprie, ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è applicabile la suddetta disciplina derogatoria qualora l'ente adotti preventivamente disposizioni regolamentari che affidino espressamente ad un componente della giunta (nella specie, il sindaco) la responsabilità dell’ufficio tecnico preposto alla gestione del settore edilizio.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato posto un quesito in ordine alla composizione della commissione edilizia comunale. In particolare, avendo una popolazione inferiore ai 5000 abitanti, il Comune di … si è avvalso della facoltà di derogare al principio della separazione di poteri affidando al sindaco la presidenza della predetta commissione e nominando il responsabile dell’ufficio tecnico quale componente. Al riguardo, si osserva preliminarmente, che la costituzione della commissione edilizia faceva parte del contenuto obbligatorio del regolamento edilizio comunale come disciplinato dall’art. 33 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. Tale norma fu poi abrogata dall’art. 136 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, il quale, inoltre, fornendo una nuova disciplina dei regolamenti, all’art. 4, comma 2, ha reso facoltativa l’istituzione della commissione edilizia, confermandone il ruolo di organo consultivo. La facoltatività dell’istituzione della commissione edilizia è coerente con l’art. 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale, imponendo all’organo di direzione politica di individuare .. ogni organo collegiale con funzioni amministrative ritenuto indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione, prevede la relativa soppressione per quelli non identificati come indispensabili. Ciò premesso, si richiama il parere n. 492/99 della Commissione Speciale del Consiglio di Stato, in data 21 maggio 2003, diramato con la circolare ministeriale n. 1/2005, con il quale è stato precisato che “ … la presenza di organi politici nella Commissione edilizia, deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni, non è più consentita dall’assetto normativo attuale” e che “ …qualora tale presenza sia espressamente prevista da regolamenti comunali, gli Enti locali dovranno provvedere alle necessarie modifiche” (in conformità alla previsione del comma 4, dell’art. 4 del d. lgs. n. 165/01). Tuttavia, se da un lato nel suddetto enunciato si espone un principio generale applicabile in materia, dall’altro, va parimenti osservato che l’art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 29, comma 4 della legge 448/2001, ha previsto una deroga all’applicazione del principio di netta separazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle di gestione, sul quale è basato il richiamato orientamento del Consiglio di Stato. Tale norma, infatti, dispone che “ … gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2,3,4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e all’art. 107 del predetto testo unico, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”. Giova ricordare che il citato art. 107 prevede, al comma 4, che “ le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all’articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative ” ed è indubbio che la citata norma della legge finanziaria 2001 ha esplicitamente inteso introdurre una deroga alle attribuzioni degli organi burocratici. Nella specie, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) con sentenza n. 03490 del 26/06/2013 ha ritenuto che “il sindaco potesse legittimamente presiedere la Commissione edilizia integrata, in virtù della specifica previsione in tal senso posta nel Regolamento edilizio comunale e che trova il supporto normativo anche nel nominato articolo 53, comma 23, della legge 388/2000, indirizzato proprio ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e nella stessa legge costituzionale n. 3/2001, recante la riforma del titolo V della Costituzione, che attribuisce potestà regolamentare ai Comuni circa la disciplina della organizzazione e delle funzioni proprie”. Peraltro, lo stesso C.d.S., con la medesima sentenza, richiamando la sentenza della IV sezione n. 1070/2009, che si è pronunciata su analoga questione, ha ritenuto che “è proprio la complessità della normativa, in materia urbanistica ed edilizia nonché in quella di impianti radioelettrici, a consentire a quei Comuni, nell'ambito dell'autonomia statutaria e regolamentare loro attribuita, l'adozione di disposizioni che deroghino ai principi generali della separazione di cui al T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000)”. Sulla base della ricostruzione operata si ritiene che, trattandosi di un comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sia applicabile la suddetta disciplina derogatoria qualora l'ente in questione abbia preventivamente adottato disposizioni regolamentari che affidano espressamente ad un componente della giunta (nella specie, il sindaco) la responsabilità dell’ufficio tecnico preposto alla gestione del settore edilizio.