Mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio. Statuto e regolamento comunale

Territorio e autonomie locali
7 Ottobre 2016
Categoria 
05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

Il decreto legislativo n. 267/00 non prevede espressamente la possibilità di revoca del presidente del consiglio e, in carenza di una specifica previsione statutaria, la giurisprudenza tende ad affermarne costantemente l’illegittimità (v., tra l’altro, TAR Piemonte Sez. I, 4.9.2009, n. 2248). Il T.A.R. Campania – Napoli - sez. I, con decisione 3/5/2012 n. 2013, ha ribadito che il ruolo del presidente del consiglio comunale è strumentale non già all’attuazione di un indirizzo politico di maggioranza, bensì al corretto funzionamento dell’organo stesso e, come tale, non solo è neutrale, ma non può restare soggetto al mutevole atteggiamento fiduciario della maggioranza, ha precisato che la revoca di detta carica non può essere attivata per motivazioni politiche, ma solo istituzionali, quali la ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del Consiglio o le ripetute violazioni dello statuto o dei regolamenti comunali (v. anche, Cons. Stato, sez. V, 18.1.2006, n. 114).

Testo 

Si fa riferimento alla nota del 3 ottobre u.s., con la quale il Presidente del Consiglio comunale di ….ha formulato un quesito circa la possibilità di attivare da parte del consiglio comunale la mozione di sfiducia nei confronti dello stesso presidente. In particolare l’esponente ritiene che la mozione di sfiducia prevista dall’articolo 40 dello statuto nei confronti del presidente del consiglio, debba comunque conciliarsi con la disposizione regolamentare che limita la possibilità di un voto all’espressione di “un giudizio su mozione presentata in merito ad atteggiamenti del sindaco o della giunta comunale, ovvero un giudizio sull’intero indirizzo dell’Amministrazione”. In merito, si osserva che l’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 rinvia il funzionamento del consiglio comunale alla disciplina regolamentare “nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto”. Riguardo la particolare fattispecie, si rileva che il regolamento all’articolo 19, che disciplina le adunanze, al comma 9, affida addirittura al sindaco la presidenza del consiglio - non contenendo conseguentemente alcuna norma specifica che disciplini la sfiducia al Presidente del consiglio - mentre è proprio lo statuto, agli articoli 39 e 40, che prevede come meramente eventuale l’elezione di un presidente del consiglio comunale tra i propri componenti. Nonostante la mancanza di una disciplina regolamentare di dettaglio, il Consiglio ha dunque utilizzato la normativa statutaria (ritenendola sufficiente) per eleggere il presidente del consiglio; talché, la richiesta applicazione di ipotetiche norme regolamentari che dovrebbero obbligatoriamente disciplinare anche la revoca, appare incoerente rispetto alla pacifica accettazione della sola norma statutaria (art. 40, comma 4) per l’elezione del presidente del consiglio. Occorre soggiungere, comunque, che il decreto legislativo n. 267/00 non prevede espressamente la possibilità di revoca del presidente del consiglio, tant’è che in carenza di una specifica previsione statutaria, la giurisprudenza tende ad affermarne costantemente l’illegittimità (v., tra l’altro, TAR Piemonte Sez. I, 4.9.2009, n. 2248). Ferma restando, dunque l’applicabilità della citata disposizione statutaria che disciplina la revoca del presidente, si osserva, ancora che “la giurisprudenza ha chiarito che la figura del Presidente del consiglio .... è posta a garanzia del corretto funzionamento di detto organo e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza, per cui la revoca non può essere causata che dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità e deve essere motivata, perciò, con esclusivo riferimento a tale parametro e non a un rapporto di fiducia (conforme, T.A.R. Puglia – Lecce, sentenza n. 528/2014, Consiglio di Stato, Sez. V, 26 novembre 2013, n. 5605)”. Lo stesso T.A.R. Piemonte, con la citata sentenza (richiamando anche T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I, 20 aprile 2007, n. 696; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 18 luglio 2006, n. 1181), ha statuito che “lo statuto comunale, tuttavia, può prevedere ipotesi e procedure di revoca del presidente del consiglio comunale, con riferimento a fattispecie che integrino comportamenti incompatibili con il ruolo istituzionale super partes che esso deve costantemente disimpegnare nell'Assemblea consiliare”. Si segnala, inoltre, che il T.A.R. Campania – Napoli - sez. I, con decisione 3/5/2012 n. 2013, ribadendo che il ruolo del presidente del consiglio comunale è strumentale non già all’attuazione di un indirizzo politico di maggioranza, bensì al corretto funzionamento dell’organo stesso e, come tale, non solo è neutrale, ma non può restare soggetto al mutevole atteggiamento fiduciario della maggioranza, ha precisato che la revoca di detta carica non può essere attivata per motivazioni politiche, ma solo istituzionali, quali la ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del Consiglio o le ripetute violazioni dello statuto o dei regolamenti comunali (v. anche, Cons. Stato, sez. V, 18.1.2006, n. 114). Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all’ente interessato.