Consiglieri comunali. Dotazione fascia distintiva

Territorio e autonomie locali
15 Settembre 2016
Categoria 
05.02.05 Consiglieri: prerogative e compiti
Sintesi/Massima 

Richiesta di parere riferita alla possibilità di dotare i consiglieri comunali di una fascia da indossare in occasione di cerimonie ed eventi civili e religiosi, quale titolo del ruolo politico e amministrativo ricoperto. La finalità della previsione di un distintivo è quella di rendere immediatamente individuabili i titolari di determinate cariche pubbliche attraverso la prescrizione di una medesima tipologia formale per ciascuna categoria di ente. In assenza di specifiche previsioni normative, non può essere contemplata l’istituzione di un distintivo anche per i consiglieri comunali.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato inoltrato il quesito del Comune di …relativo alla possibilità di dotare i consiglieri comunali di una fascia da indossare in occasione di cerimonie ed eventi civili e religiosi, quale titolo del ruolo politico e amministrativo ricoperto. Al riguardo si osserva che il decreto legislativo n. 267/00 all’art. 50, comma 12, dispone espressamente che “distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla”. La stessa disposizione prevede, altresì che “distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della repubblica e lo stemma della provincia da portare a tracolla”. Per quanto riguarda i simboli da indossare, la legge non prevede nulla nei riguardi degli altri amministratori degli enti locali. Ciò posto, occorre osservare che il sistema delle autonomie ha un limite connaturato alla stessa essenza dell’autonomia che è quello di dare luogo ad ordinamenti liberi di autodeterminarsi entro la cornice ben definita di un ordinamento generale che, originario e sovrano, determina i caratteri peculiari ed il modo di tutti i soggetti che in esso si trovano a coesistere e ad operare (Cfr. circolare Ministero dell’Interno 4 nov. 1998 n. 5/98 – fascia tricolore – pubbl. G.U. n. 270/1998). Tanto premesso, va rilevato che la finalità della previsione di un distintivo è quella di rendere immediatamente individuabili i titolari di determinate cariche pubbliche attraverso la prescrizione di una medesima tipologia formale per ciascuna categoria di ente. Per le considerazioni suesposte, si ritiene che - in assenza di specifiche previsioni normative - l’istituzione di un distintivo anche per i consiglieri comunali non possa essere contemplata. Va comunque evidenziato che, alla luce della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, sussiste oggi ampia possibilità per le autonomie locali di disciplinare, con normazione regolamentare, l’utilizzo dei propri segni distintivi, anche a scopo di rappresentanza, senza così ricorrere all’impiego di un simbolo, quale la fascia tricolore, attinente nello specifico al capo dell’amministrazione ed allo svolgimento delle proprie funzioni in conformità alle indicazioni di legge.