Commissioni consiliari permanenti. Membri esterni al consiglio. La composizione delle commissioni deve rispecchiare con criterio proporzionale le forze politiche presenti in consiglio, con esclusione di componenti non facenti parte del consiglio stesso.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato posto un quesito in ordine alla composizione delle commissioni comunali ex art. 38, comma 6, del decreto legislativo n. 267/00.
In particolare, sono stati sollevati dubbi circa la legittimità del regolamento del consiglio del comune in oggetto nella parte in cui prevede che la composizione delle commissioni consiliari permanenti sia integrata con la presenza di membri esterni al consiglio nominati dalla giunta comunale.
Ai sensi del citato art. 38, comma 6, come noto, lo statuto può prevedere la costituzione di commissioni consiliari, istituite dal consiglio “nel proprio seno”. Una volta istituite, le suddette commissioni sono disciplinate dal regolamento comunale con l’unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale. Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio debbono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia riprodotto il loro peso numerico e di voto.
L’art. 35 dello statuto del Comune di … ha stabilito che il consiglio costituisce, nel proprio seno, le commissioni consiliari permanenti mentre, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, è previsto che la composizione delle stesse commissioni consiliari possa essere integrata dalla presenza di membri non consiglieri nominati dalla giunta.
Tale previsione, secondo quanto si legge nella documentazione a firma del sindaco dell’ente allegata, sarebbe espressione dell’intento della amministrazione di dare attuazione ai principi della partecipazione popolare di cui all’art. 8 del T.U.O.E.L..
Al riguardo, si osserva che la formulazione della norma regolamentare in discorso non appare coerente con la disciplina dettata dal legislatore, e ribadita dall’art. 35 dello statuto dell’ente, circa la indefettibilità dello status di consigliere comunale in capo ai componenti delle commissioni consiliari ex art. 38, comma 6, del decreto legislativo n. 267/00.
Ai sensi della norma statale citata, infatti, “il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale” e quindi preclusiva della possibilità che soggetti estranei al consiglio possano farne parte a titolo di veri e propri componenti.
Tale impostazione risulta confermata anche dalla dottrina, che sostiene che la composizione delle commissioni deve rispecchiare con criterio proporzionale le forze politiche presenti in consiglio, “con esclusione di componenti non facenti parte del consiglio stesso”.
Tanto premesso, l’ente in parola dovrebbe valutare l’opportunità di pervenire ad una modifica della succitata normativa regolamentare. la composizione delle commissioni deve rispecchiare con criterio proporzionale le forze politiche presenti in consiglio, “con esclusione di componenti non facenti parte del consiglio stesso”.