E’ orientamento del Ministero dell’Interno che, qualora lo statuto del Comune disponga che un referendum di livello comunale non possa svolgersi in coincidenza con altra “operazione elettorale”, l’espressione in parola debba intendersi nel senso di impedirne lo svolgimento con ogni altra consultazione concernente qualunque tipo di elezioni o referendum.
Pertanto, non si può abbinare la consultazione referendaria comunale con un referendum disciplinato dalla normativa dello Stato.
Inoltre, assenza del regolamento per lo svolgimento dei referendum popolari previsto dallo statuto comunale, viene a mancare il presupposto essenziale all'attivazione della consultazione referendaria stessa.
il Comune di …ha posto un quesito in ordine alla procedura referendaria comunale. In particolare, rilevato che l’istituto referendario presenta attualmente una esclusiva disciplina statutaria è stato chiesto 1) se il divieto contenuto nell’articolo 21 di svolgere il referendum in coincidenza con altra operazione elettorale debba intendersi in una accezione più ampia rispetto a quella contenuta nel TUOEL (che pone il divieto solo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali) ricomprendendo dunque anche altre ipotesi di consultazioni (ad esempio il referendum nazionale); 2) l’articolo 18 dello statuto che disciplina il referendum propositivo non fa alcun rinvio esplicito a norme regolamentari di dettaglio, talché, anche se alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato il regolamento rappresenterebbe una fonte imprescindibile, se possa derogarsi a tale adempimento (previsto invece espressamente, per le petizioni popolari, dall’articolo 16 ultimo comma dello statuto) e procedere in analogia applicando le disposizioni di cui alla legge n. 35/1970 (Norme sui referendum). Ciò posto, in merito al primo quesito, conformemente all’orientamento comunicato dalla competente Direzione Centrale dei Servizi Elettorali di questo Ministero, si rileva che l’espressione contenuta nell’articolo 21, quinto comma dello statuto del Comune di … secondo la quale un referendum di livello comunale non può svolgersi in coincidenza con altra “operazione elettorale”, è stata adoperata per intendere ogni altra consultazione concernente qualunque tipo di elezioni o referendum. Pertanto, si ritiene che non possa abbinarsi la consultazione referendaria comunale con un referendum disciplinato dalla normativa dello Stato. Riguardo al punto 2) si rappresenta che questa Direzione Centrale ha assunto il costante orientamento secondo cui, in assenza del regolamento per lo svolgimento dei referendum popolari previsto dallo statuto comunale, viene a mancare il presupposto essenziale all'attivazione della consultazione referendaria stessa. Nel caso di specie, vero è che lo statuto comunale al Titolo II – Capo III (artt. da 17 a 21) disciplinando l’istituto referendario fornisce anche disposizioni di dettaglio, ma le medesime non possono ritenersi esaustive, attesa la funzione complementare ed integrativa del regolamento rispetto alle previsioni statutarie, finalizzata a garantire la trasparenza e la veridicità delle procedure di ammissibilità e di svolgimento della consultazione popolare. In tal senso si è chiaramente espresso il Consiglio di Stato con il parere n. 464/98 richiamato anche dall’Ente, laddove in particolare è chiarito che “l'esistenza del regolamento si pone senz'altro come presupposto per la realizzazione della procedura referendaria”. E, per quanto di diretto interesse per il caso in esame, si sottolinea come l'Alto Consesso, nello stesso passo della motivazione prosegue statuendo che “le modalità di raccolta delle firme, la verifica dei requisiti dei soggetti abilitati a raccoglierle, la valutazione dell'ammissibilità dei quesiti sono tutte operazioni preliminari che condizionano lo stesso avvio della procedura.” Peraltro, nel caso specifico un chiaro rinvio all’adozione del regolamento comunale per la disciplina del referendum si evince dal combinato disposto dell’articolo 13 e dell’articolo 14 dello Statuto del Comune di …, prevedendo, il primo, l’adozione di regolamenti per l’esercizio dei diritti di partecipazione, ed includendo, il secondo, il referendum tra gli istituti di partecipazione. In ogni caso, in senso conforme all’orientamento relativo alla necessità del regolamento, si è espresso sempre il Consiglio di Stato – sez. IV – con la sentenza n. 3769/2008. A giudizio del Consiglio di Stato, infatti, consta alla fonte regolamentare la previsione delle varie fasi in cui si articola la consultazione, dall'iniziativa sino alla proclamazione dei risultati, in modo da rendere automatico il procedimento; il regolamento, chiarisce il G.A. a titolo esemplificativo, “dovrà stabilire chi siano i soggetti ai quali spetti il potere di iniziativa, quelli interessati alla consultazione, come venga formulato il quesito da sottoporre a votazione, le modalità e i tempi dell'iter, le materie ammesse e quelle escluse, quali siano i sistemi con cui sindacare l'ammissibilità della consultazione ...”. Può certamente dedursi, per il caso in esame, che anche le modalità di raccolta ed autenticazione delle firme debbano essere oggetto di chiara disciplina regolamentare. Su quanto precede, si prega di fare analoga comunicazione all’Ente interessato.