Funzioni vicarie del presidente consiglio comunale. In assenza di puntuali indicazioni statutarie o regolamentari riferite alla specifica ipotesi delle dimissioni del presidente del consiglio, occorre fare riferimento alle statuizioni recate dal citato art. 39, comma 1, laddove è stabilito che “quando lo statuto non dispone diversamente le funzioni vicarie sono esercitate dal consigliere anziano…”.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato trasmesso un quesito concernente le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio comunale. In particolare è stato rappresentato, che, a seguito delle dimissioni presentate dal Presidente del Consiglio comunale, il segretario generale dell’ente ha ricevuto due convocazioni del consiglio, una a firma del consigliere anziano ed una del sindaco. Ai sensi dell’art. 16 del regolamento per il funzionamento del consiglio è previsto che, nei casi di assenza o impedimento temporaneo o di incompatibilità prevista per legge del presidente del consiglio, la presidenza viene assunta dal consigliere anziano. Stante il suddetto quadro ordinamentale, si è chiesto di conoscere a chi spetta l’esercizio delle funzioni vicarie di presidente del consiglio a seguito delle dimissioni presentate dal titolare della suddetta carica. Al riguardo, si osserva che l’art. 39 del decreto legislativo n. 267/00, al comma 1, ultimo periodo, stabilisce che “nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio”. La legge non fornisce altre indicazioni in merito, pertanto, è demandata alla normativa locale l’eventuale integrazione della predetta statuizione. In assenza di puntuali indicazioni statutarie o regolamentari riferite alla specifica ipotesi delle dimissioni del presidente del consiglio, occorre fare riferimento alle statuizioni recate dal citato art. 39, comma 1, laddove è stabilito che “quando lo statuto non dispone diversamente le funzioni vicarie sono esercitate dal consigliere anziano…”.