Seduta di “seconda convocazione”.
Qualora il regolamento non rechi una disciplina specifica circa i tempi di consegna degli avvisi di seconda convocazione, nel senso che non emerge l’obbligatorietà della contestualità dell’avviso di convocazione sia in prima che in seconda seduta, si ritiene che la soluzione possa essere tratta dal contenuto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – L’Aquila n. 998/2003, con la quale è stato osservato che pur in presenza di una irregolarità formale (il regolamento, nel caso specifico, disponeva che l’avviso doveva prevedere entrambe le date) non si sarebbe potuta inficiare la deliberazione adottata, poiché la seduta contestata, proprio per la sua natura di “seconda convocazione”, si configura come “eventuale”, la cui necessità si concretizza solo successivamente, per cui la previsione della stessa nonché la data in cui deve essere tenuta, possono essere stabiliti successivamente.