Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
Il sindaco è “membro del consiglio comunale” e, anche alla luce della sentenza n. 44/1997 della Corte Costituzionale è compartecipe a pieno titolo delle relative funzioni.
E’ fermo il principio generale che, nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso annoverare il sindaco o il presidente della provincia, nel quorum richiesto per la validità delle sedute, lo ha indicato espressamente usando la formula “senza computare a tal fine il sindaco ed il presidente della provincia”.
La presentazione di mozioni è prevista dall’art. 43 del decreto legislativo n. 267/00, che al comma 3, demanda allo statuto ed al regolamento la disciplina concernente le modalità di presentazione degli atti di sindacato ispettivo e le relative risposte.
La funzione di presidente del collegio dei revisori è affidata al componente che risulti avere un maggior numero di incarichi. I componenti dell'organo di revisione non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale
Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto sempreché possa essere data dimostrazione dell'inadempienza.
La disciplina dell’uso della fascia tricolore è legata alla natura delle funzioni del sindaco quale capo dell’Amministrazione comunale ed ufficiale di Governo. Allorquando il sindaco sia assente o impedito temporaneamente ai sensi dell’art. 53, c. 2 del T.U.O.E.L., spetta solo al vice sindaco fregiarsene. Pertanto l’uso del tricolore, anche per delega dello stesso sindaco, da parte di altri soggetti, seppur incardinati nell’Amministrazione comunale o facenti parte di Organismi o Enti a cui partecipino gli Enti locali con propri rappresentanti, non è in linea con il dettato normativo.
Quorum strutturale per la validità delle sedute del consiglio comunale. In caso di contrasto tra la previsione statutaria e la normativa regolamentare, si ritiene che, seguendo la gerarchia delle fonti, conformemente anche all’articolo 7 del citato decreto legislativo che disciplina l’adozione dei regolamenti comunali “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto” (cfr. sentenza T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 2625 del 28 dicembre 2009, T.A.R. Lazio, n. 497 del 2011) la citata disposizione regolamentare dovrebbe essere disapplicata, prevalendo la norma statutaria. Al fine di comporre la discrasia evidenziata, si ritiene opportuno un intervento correttivo volto ad armonizzare le previsioni recate dalle richiamate fonti di autonomia locale.
Ai sensi dell’art. 39 del dlgs 267/2000, il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio, “in un termine non superiore ai venti giorni”, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. La norma sembra configurare un obbligo del Presidente del consiglio comunale di procedere alla convocazione dell'organo assembleare per la trattazione da parte del Consiglio delle questioni richieste, senza alcun riferimento alla necessaria adozione di determinazioni da parte del consiglio stesso. La dizione legislativa che parla di “questioni” e non di deliberazioni o di atti fondamentali, conforta nel ritenere che la trattazione di argomenti non rientranti nella previsione del citato comma 2, dell’art. 42, non debba necessariamente essere subordinata alla successiva adozione di provvedimenti da parte del consiglio comunale.Per le considerazioni suesposte, si ritiene che la richiesta di convocazione del consiglio ex art 39, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 finalizzata all’esame degli atti di sindacato ispettivo non configuri un utilizzo distorto della disposizione in parola, dettata dal legislatore a tutela delle minoranze consiliari.
Per i comuni di fascia demografica inferiore ai 3.000 abitanti trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 6, comma 3, e 46, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 e nella legge n. 215/12 che, recependo i principi sulle pari opportunità dettati dall’art. 51 della Costituzione, dall’art. 1 del decreto legislativo dell’11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità) e dall’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, (con valore non meramente programmatico, ma precettivo) rendono effettiva la partecipazione di entrambi i sessi in condizioni di pari opportunità, alla vita istituzionale degli enti territoriali. Rimanendo ferma la necessità dell’adeguamento statutario da parte dell’Ente interessato, le predette disposizioni sulla parità di genere risultano, peraltro, immediatamente applicabili anche in carenza di una espressa previsione statutaria.
Quorum: Nei comuni aventi una popolazione superiore ai 15000 abitanti, in occasione della seduta consiliare con la quale si procede alla convalida della elezione di un consigliere comunale chiamato a subentrare ad un consigliere divenuto assessore, il consigliere subentrante deve essere computato al fine della determinazione del quorum strutturale necessario per la validità della seduta consiliare.
I gruppi consiliari. Qualora le fonti di autonomia locale non prevedano specifiche disposizioni relative all’ipotesi della espulsione di un consigliere dal proprio gruppo di appartenenza originario, è auspicabile da parte del consiglio comunale la valutazione dell’opportunità di regolamentare anche tale fattispecie.
l’art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 demanda al regolamento comunale, “..nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto”, la determinazione del “numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute”, con il limite che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del “terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia”. La norma regolamentare che disciplina le sedute deliberanti, legittimamente abbia individuato una soglia minima di presenza che mantenendosi al di sopra di un terzo previsto dalla legge ha escluso, comunque dal computo il sindaco. Del resto la facoltà di esclusione del sindaco dal computo sarebbe divenuta un obbligo qualora si fosse optato per il numero minimo di un terzo.
Potere sostitutivo di cui all’art. 39, comma 5, e sedute di seconda convocazione. La formulazione letterale dell’art. 39, comma 2, del citato T.U.O.E.L. lascia desumere che, nell’arco temporale di venti giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta, debbano svolgersi tanto la convocazione che la materiale seduta consiliare finalizzata alla discussione degli argomenti proposti dal quinto dei consiglieri.
Gruppi consiliari. Il cambio di denominazione di un gruppo consiliare, in assenza di una specifica disposizione statutaria o regolamentare, appare rientrare nelle scelte proprie delle formazioni politiche presenti nel consiglio che sono in genere da ritenersi ammissibili.
Legge n. 56/2014. Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 406/2016, ha osservato che l’effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge deve essere “adeguatamente provata”.
L'incompatibilità del revisore dipendente dello stesso ente si riferisce a coloro che risultano essere dipendenti dell'ente locale e non anche a coloro che hanno rivestito tale qualifica nel biennio precedente
Seduta di “seconda convocazione”.
Qualora il regolamento non rechi una disciplina specifica circa i tempi di consegna degli avvisi di seconda convocazione, nel senso che non emerge l’obbligatorietà della contestualità dell’avviso di convocazione sia in prima che in seconda seduta, si ritiene che la soluzione possa essere tratta dal contenuto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – L’Aquila n. 998/2003, con la quale è stato osservato che pur in presenza di una irregolarità formale (il regolamento, nel caso specifico, disponeva che l’avviso doveva prevedere entrambe le date) non si sarebbe potuta inficiare la deliberazione adottata, poiché la seduta contestata, proprio per la sua natura di “seconda convocazione”, si configura come “eventuale”, la cui necessità si concretizza solo successivamente, per cui la previsione della stessa nonché la data in cui deve essere tenuta, possono essere stabiliti successivamente.
È preclusa agli enti locali la possibilità di rieleggere gli stessi revisori per un secondo incarico, come, in precedenza, consentito in vigenza delle previgenti modalità di scelta
La finalità della gestione liquidatoria richiede la tempestiva definizione e riparto delle residue attività e passività dell'ente disciolto al fine di evitare il maturare di ulteriori spese connesse al solo funzionamento della gestione medesima.
referendum comunali.
Si ritiene che, conformemente al parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 8 luglio 1998, n. 464, il regolamento in materia di referendum si prospetta in funzione complementare ed integrativa rispetto alle previsioni statutarie, tanto da rendere inapplicabile il suddetto istituto in mancanza dello stesso. Il predetto orientamento è stato successivamente confermato dallo stesso Consiglio di Stato - sez. IV - con la sentenza n. 3769/2008.
E’ illegittima la norma regolamentare che impone al consigliere comunale di motivare la propria richiesta di accesso agli atti. Gli Uffici comunali e il sindaco non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato.
Ai sensi dell'articolo 235, comma 1, primo periodo del TUEL il nominativo sorteggiato ai fini della nomina dell'organo di revisione che ha già svolto due precedenti incarichi presso lo stesso ente, non può essere nominato revisore una terza volta