Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
A fronte dei diversi orientamenti giurisprudenziali in materia di riduzione delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e utilità comunque denominate si ritiene che l'ente possa autonomamente ridurre gli stessi in adesione al principio di contenimento della spesa pubblica.
Il compenso spettante al Revisore dell'Unione fa riferimento alla classe demografica del comune più popoloso ed è omnicomprensivo anche per l'attività che il Revisore dell'Unione presta presso i Comuni associati.
Per la composizione dell'organo di revisione degli enti locali si fa riferimento alla popolazione calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente comunicata dall'ISTAT
Convocazione del consiglio comunale per iniziativa di un quinto dei consiglieri.
La giurisprudenza in materia si è da tempo espressa affermando che, in caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, “ … al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l’oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l’ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell’assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all’ordine del giorno” (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 24 aprile 1996, n.268).
le commissioni consiliari previste dall’articolo 38, comma 6 del decreto legislativo n. 267/00, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dal regolamento comunale con l’unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione.
Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio debbano essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia riprodotto il loro peso numerico e di voto.
Se l'incarico di revisione dell'organo dell'unione è svolto anche per tutti i comuni membri i revisori degli stessi decadono e decade anche il revisore dell'unione nel caso in cui si debba nominare un collegio.
Il primo quesito rappresenta che l’art. 17 del CCNL del 6.7.1995 nel disciplinare l’orario di lavoro prevede che lo stesso è di 36 ore settimanali. Il secondo quesito rappresenta che la materia è di competenza del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il terzo quesito evidenzia che l’istituto delle ferie è disciplinato dall’art. 18 del richiamato CCNL 6.7.1995. Il quarto e quinto quesito rappresentano, in via generale, che l’art. 4 del Dlgs 368/2001 prevede che il contratto a tempo determinato abbia una durata, comprensiva di rinnovi e proroghe, di 36 mesi. L’ultimo quesito posto, rappresenta in via generale che la spesa sostenuta per l’eventuale assunzione di personale appartenente alle categorie protette non rientra tra le componenti da considerare per la determinazione della spesa di personale ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge 296/2006, come indicato nella sezione quinta, punto 6.3, della deliberazione della Corte dei Conti n. 11/2014.
Questo Ministero non può concedere deroghe a disposizioni, quale quella in esame, che prevedono il divieto assoluto di assunzione. Unica deroga è quella introdotta dall’art. 4 del D.L. 78/2015 che, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale in soprannumero delle Province. Per completezza di informazione si soggiunge che l’art. 5 del citato Dl 78/2015, concernente misure in materia di polizia provinciale, prevede che fino al completo assorbimento del personale di polizia provinciale è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale.
Commissioni consiliari. Ai sensi dell’art. 38, comma 6 del decreto legislativo n. 267/00, le commissioni consiliari, qualora siano previste dalle fonti di autonomia locale, devono essere costituite nel rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Si ritiene che una commissione non possa essere considerata validamente costituita nel caso in cui i componenti di minoranza abbiano eletto un consigliere facente parte della coalizione di governo. Pertanto, le forze politiche presenti in consiglio devono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto.
Atti di sindacato ispettivo. Mancato rispetto del termine previsto per riscontrare le interpellanze e le interrogazioni dei consiglieri. Si ritiene che, alla luce della giurisprudenza in materia, l’ente, in assenza di disposizioni limitative, non possa esimersi dal fornire risposta alle interpellanze nei tempi previsti, ferma restando l’esigenza di leale collaborazione da parte dei consiglieri comunali, che con eventuali comportamenti non corretti possono provocare disservizi.
La richiesta di accesso agli atti del Comune presentata da un cittadino, finalizzata ad estrarre copia di “eventuali denunce per la tassa di smaltimento dei rifiuti” potrebbe trovare un limite nell’articolo 10 del d. lgs. n. 267/2000 che tutela comunque il diritto alla riservatezza delle persone rispetto alla piena accessibilità degli atti del Comune. Tuttavia, l’accesso, motivato dalla eventualità di una difesa giudiziale, non può essere negato, ai sensi dell’art. 24 comma 7 della legge n. 241/1990 e ad esso non può opporsi il controinteressato (al quale va comunicata l'esistenza dell'istanza, ex art. 3, del d.P.R. n. 184/2006) nemmeno ricorrendo all'esigenza di tutela della privacy che risulta comunque recessiva rispetto a quella giudiziaria (Consiglio di Stato - Sezione Quarta n. 02402 del 12/05/2014).
Esercizio del diritto di accesso dei consiglieri ex art. 43 del dlgs n. 267/2000 finalizzato a conoscere le posizioni tributarie di alcuni ex amministratori. Alla luce del parere in data 11 gennaio 2011 della Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi “indipendentemente dall'inclusione della divulgazione dei contribuenti morosi fra i casi soggetti al segreto, gli Uffici comunali non possano limitare in alcun caso il diritto di accesso del consigliere comunale, ancorché possa sussistere il pericolo della divulgazione di dati di cui il medesimo entri in possesso”. Ai sensi dell’art. 66 del d. lgs. n. 196/2003 la materia tributaria è considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi degli artt. 20 e 21 dello stesso decreto legislativo, e, dunque, soggetta a pubblicità nelle forme e nei limiti previsti dalle medesime disposizioni.
Stante quanto sopra, relativamente al caso di specie, si ritiene che codesto Ente, nelle more delle definizione delle suddette procedure, non possa procedere alla stabilizzazione di cui trattasi, non essendosi, peraltro, verificate, nell’anno 2014, cessazioni di personale.
L’esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art. 38, comma 3, art. 39, comma 4 e art. 125 del decreto legislativo n. 267/00). La materia, pertanto, è regolata da apposite norme statutarie e regolamentari, adottate dai singoli enti locali nell’ambito dell’autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall’art. 38 del citato T.U.O.E.L.. In assenza di disposizioni che escludano espressamente la possibilità di istituire il gruppo misto anche con la partecipazione di un unico componente, si potrebbe accedere ad un’interpretazione delle fonti di autonomia locale orientata alla valorizzazione dei diritti dei singoli di poter aderire ad un gruppo consiliare.
deleghe ai consiglieri. nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente locale, sancita dall'art. 6 del decreto legislativo n. 267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce. il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici
Calcolo astenuti. Si ritiene che gli astenuti, anche in assenza di una specifica previsione regolamentare, concorrono alla formazione del c.d. “quorum strutturale”, cioè alla formazione del numero minimo di consiglieri necessario per la validità della seduta. Proprio per l’esigenza di garantire la funzionalità dell’assemblea deliberante, in carenza di apposite disposizioni regolamentari, si ritiene, invece, che gli astenuti debbano essere esclusi dal calcolo del quorum funzionale e le deliberazioni vengono approvate in presenza di una maggioranza di voti favorevoli.
Deleghe ai consiglieri. Nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente locale, sancita dall'art. 6 del decreto legislativo n. 267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce. il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
Il “diritto di accesso” dei consiglieri comunali. Documenti ritenuti “ipersensibili”. Il T.A.R. Lombardia 2363/2014 ha ritenuto che l’attività che il consigliere intende effettuare una volta presa conoscenza delle informazioni non ha necessità di avere contezza dei dati personali dei singoli soggetti (né minori, né genitori, né operatori), che quindi non risultano utili, ai sensi del citato art. 43 del T.U.E.O.L..
Si ritiene che l’Amministrazione possa escludere i dati personali di dettaglio relativi ai singoli la cui conoscenza sia ininfluente.
in conformità con quanto disposto dall’art. 39, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00,il sindaco è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri in carica. Nell’arco temporale di venti giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta, debbano svolgersi tanto la convocazione che la materiale seduta consiliare finalizzata alla discussione degli argomenti proposti.
Ai sensi dell’art. 44, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00, il presidente della commissione consiliare di garanzia e controllo deve essere individuato in un componente di opposizione. Circa la possibilità di introdurre una norma regolamentare limitativa del diritto di elettorato attivo dei consiglieri di maggioranza, si osserva che tale previsione potrebbe esporre la relativa disposizione al rischio di annullamento a seguito di eventuale impugnativa. Ciò alla luce del principio di subordinazione gerarchica che regola il rapporto tra una fonte di secondo grado quale il regolamento sul funzionamento del consiglio e la legge statale che costituisce il fondamento giuridico del diritto al voto dei consiglieri in ordine alla elezione del presidente della commissione di cui siano componenti, ancorchè tale figura debba essere rivestita da un esponente della parte politica avversa.