Determinazione classe demografica di un ente per la scelta dell'organo di revisione

Finanza locale
10 Luglio 2015
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Per la composizione dell'organo di revisione degli enti locali si fa riferimento alla popolazione calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente comunicata dall'ISTAT

Testo 

Una Prefettura ha trasmesso una nota con la quale in comune ha chiesto indicazioni sulla data della popolazione alla quale riferirsi per la scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria e per la trasmissione delle relazioni alia Corte dei Conti di cui all'articolo 148 del testo unico n.267 del 2000.
Al riguardo, si osserva che l'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo n.267 del 2000, stabilisce che le disposizioni dello stesso testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alia legge 29 ottobre 1984, n.720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica. 
Pertanto, non vi è dubbio che per quanto riguarda la composizione dell'organo di revisione degli enti locali si fa riferimento alla popolazione calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente (per il 2015 quella al 31 dicembre 2013) comunicata dall'ISTAT, come espressamente previsto dal citato articolo 156.
Anche per quanto riguarda la determinazione della popolazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 148 del testo unico si è dell'avviso che il citato criterio fissato dall'articolo 156, comma 2, rappresenti la normativa generale di riferimento ove non diversamente disciplinato.