Decadenza dei revisori dei comuni membri dell'unione

Finanza locale
8 Luglio 2015
Categoria 
21.04 Revisori nelle Unioni di comuni
Sintesi/Massima 

Se l'incarico di revisione dell'organo dell'unione è svolto anche per tutti i comuni membri i revisori degli stessi decadono e decade anche il revisore dell'unione nel caso in cui si debba nominare un collegio.

Testo 

Una Prefettura, nell'evidenziare che un 'Unione dei Comuni, la cui popolazione supera i 10.000 abitanti, ha deliberato di avvalersi del predetto articolo 1, comma 110, chiede se lo svolgimento da parte dell'Unione della funzione di revisione economico finanziario anche per tutti i comuni che ne fanno parte, comporti, al momento della nomina del Collegio dei revisori, la decadenza automatica dei revisori in carica presso i comuni.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Come è noto, il richiamato articolo 1, comma 110, lettera c), della legge n.56 del 2014, ha previsto che le funzioni dell'organo di revisione possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, stabilendo che, in tal caso, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano i 10.000 abitanti, dette funzioni sono svolte da un revisore unico e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori.
Tale disposizione introduce una nuova forma, che riveste carattere facoltativo, di esercizio delle funzioni dell'organo di revisione, individuandone le modalità unicamente nella diversa composizione collegata al dato demografico.
Quanto alla prospettata decadenza degli organi eventualmente in carica presso i singoli comuni membri, si ritiene che, pur in mancanza di esplicita disposizione normativa in tal senso, la gestione in forma associata delle funzioni dell'organo di revisione anche per conto dei comuni membri in applicazione della citata disposizione, non possa che comportare la decadenza degli organi di revisione eventualmente in carica presso i singoli comuni, come peraltro previsto dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, per analoga fattispecie pervista nel caso della gestione in forma associata delle medesime funzioni da parte delle unioni che svolgono tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri.
Quanto alla specifica problematica relativa alla necessità dell'avvio della procedura di scelta mediante estrazione dei nominativi per la nomina ex novo dell'organo collegiale dell'unione, in presenza del revisore unico della stessa ancora in carica, si ritiene che dovendosi procedere, sulla base delle predette disposizioni, alla nomina di un organo collegiale, lo stesso non possa che essere considerato come un nuovo organo rispetto a quello monocratico attualmente in carica, con conseguente decadenza di quest'ultimo.