Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
diritto di accesso esercitabile dai consiglieri comunali. Al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un aggravio dell’ordinaria attività amministrativa dell'ente locale, la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ha riconosciuto la possibilità per il consigliere comunale di avere accesso diretto al sistema informatico interno (anche contabile) del Comune attraverso l'uso della password di servizio (cfr. parere del 29.11.2009).
La prorogatio dell'incarico dei revisori non può superare i quarantacinque giorni
Richiesta di convocazione del consiglio ai sensi dell’art. 39, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00, al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto. In tema di diritto di accesso dei consiglieri, così come affermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4525 del 5 settembre 2014 i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.
È preclusa la possibilità di rieleggere gli stessi revisori per un secondo incarico, consentita in vigenza delle previgenti modalità di scelta
Il sorteggio dei nominativi inseriti nell'Elenco dei revisori dei conti è basato sulla pura "casualità" non tiene conto di un'equa distribuzione delle cariche di revisore ovvero dell'esito dei precedenti sorteggi
A decorrere da quando disposto dal D.M. n.12 del 15 febbraio 2012, ferma restando la nomina dei revisori con deliberazione del consiglio dell'ente e la vigenza degli altri istituti non modificati dalle richiamate disposizioni, i revisori sono scelti esclusivamente con le modalità ivi previste
L'incarico del revisore non può eccedere il periodo di prorogatio anche in caso di scioglimento dell'unione, se necessario si procede a nuova nomina tramite estrazione dall'elenco.
Il soggetto incaricato di svolgere la revisione economico-finanziaria dell'unione e di tutti i comuni che ne fanno parte è da considerare destinatario di un incarico unico da computare nel limite dei quattro incarichi se la popolazione complessiva dell'unione è inferiore ai 5.000 abitanti o nel limite dei tre incarichi se la popolazione complessiva è compresa tra 5.000 e 99.999 abitanti
La revisione svolta dal revisore dell'Unione anche nei comuni membri può ritenersi applicabile solo se rivolta alla totalità dei comuni membri.
La decadenza dei revisori in carica presso i comuni membri di un'unione è automatica e non è necessario procedere con delibera di revoca anticipata.
Decorrenza del termine di 20 giorni previsto per la disciplina delle dimissioni del sindaco. Il dies a quo per il computo del termine di cui all’ art. 53 comma 3, del decreto legislativo n. 267/000 è identificato nel giorno in cui le dimissioni vengono assunte al protocollo dell’ente.
Per arginare il problema di eventuali rinunce da parte dei soggetti estratti l'ente deve richiedere il sorteggio per tempo e i revisori in sede di domanda di iscrizione all'Elenco devono escludere gli ambiti provinciali nei quali non sono interessati alla nomina
Le mozioni, in quanto atti preordinati a promuovere una deliberazione del consiglio, costituiscono una delle modalità attraverso cui quest’ultimo esercita la funzione di indirizzo e di controllo politico - amministrativo prevista, ai sensi dell’art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00 tra le attribuzioni dell’organo rappresentativo dell’ente.
Sottoscrizione di deliberazioni consiliari da parte del consigliere anziano. L’articolo 38 del decreto legislativo n. 267/00 al comma 2 dispone che “il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento”, mentre il comma 3 prevede, altresì, che “i consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa”. Nessuna particolare indicazione è contenuta nel citato decreto legislativo in ordine alla sottoscrizione delle deliberazioni, essendo invece prevista, all’art. 124 la sola obbligatorietà della pubblicazione di tali atti all’albo pretorio. Occorre, pertanto rinviare alle disposizioni interne di cui l’ente si è dotato, in virtù proprio del rimando di cui all’art. 38, nonché alle disposizioni di carattere generale.
La materia dei “gruppi consiliari” è interamente demandata allo statuto ed al regolamento sul funzionamento del consiglio, si rappresenta che è in tale ambito che dovrebbero trovare adeguata soluzione le relative problematiche applicative.
Art. 39, commi 2 e 5 del TUEL n., 267/2000. La dibattuta questione sulla sindacabilità, da parte del Presidente del Consiglio (o del Sindaco), dei motivi che determinano i consiglieri a chiedere la convocazione straordinaria dell’assemblea, si è orientata, per giurisprudenza consolidata, nel senso che allo stesso spetti solo la verifica formale della richiesta (prescritto numero di consiglieri), mentre non si ritiene che possa sindacarne l’oggetto, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell’assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all’ordine del giorno” (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 24 aprile 1996, n. 268).
Le mozioni, in quanto atti preordinati a promuovere una deliberazione del consiglio, costituiscono una delle modalità attraverso cui quest’ultimo esercita la funzione di indirizzo e di controllo politico - amministrativo prevista, ai sensi dell’art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00 tra le attribuzioni dell’organo rappresentativo dell’ente.
Procedura per la approvazione delle modifiche allo statuto comunale. Ai sensi dell’art. 6, comma 4, del T.U.O.E.L. n. 267/00, è previsto che lo statuto (ovvero le modifiche statutarie) sia approvato, in prima istanza, con il "voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati". Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, si apre un'ulteriore fase procedimentale che prevede la ripetizione della votazione in successive sedute da tenersi entro 30 giorni dalla prima e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il "voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati”.
Numero assessori. la circolare ministeriale n. 2379 del 16.02.2012 ha chiarito che la determinazione numerica degli assessori rientra nella materia “organi di governo” dei comuni, rimessa, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato; pertanto le disposizioni statutarie, allorché incompatibili con intervenute modifiche normative, non trovano applicazione anche in relazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 267/00, per il quale “l’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa dei comuni e delle province abroga le norme statutarie con essi incompatibili.
Diritto di accesso agli atti esercitato da un movimento politico. L’articolo 10 del decreto legislativo n. 267/00 - che disciplina il diritto di accesso e informazione, rafforzando il diritto alla trasparenza dell’azione amministrativa locale per il cittadino, singolo o associato, - dispone che tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici.